Atto: | LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2017, n. 3 |
Titolo: | Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network |
Pubblicazione: | ( B.U. 16 febbraio 2017, n. 18 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Ai sensi del comma 4 dell'art. 6, l.r. 27 luglio 2023, n. 13, l'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al medesimo comma 4, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore di tale disposizione, le ipotesi di subingresso nell'attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell'attività conseguente a procedure di sfratto. |
Sommario
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3
Art. 4 (Competenze della Regione)
Art. 5 (Competenze dei Comuni)
Art. 6 (Competenze dell'ASUR)
Art. 7 (Divieto di pubblicità)
Art. 8 (Obblighi degli esercenti)
Art. 9 (Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP e da nuove tecnologie e social network)
Art. 9 bis (Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura)
Art. 10 (Logo regionale)
Art. 11 (Giornata dedicata alla lotta al GAP)
Art. 12 (Rapporti con enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)
Art. 13 (Misure in materia sanitaria)
Art. 14 (Sanzioni amministrative)
Art. 15 (Disposizioni finanziarie)
Art. 16 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 17 (Clausola valutativa)
Allegati
1. Questa legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.
2. La Regione promuove interventi finalizzati:
a) alla prevenzione e al contrasto del GAP e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da tali patologie e dipendenze, nonché al supporto alle loro famiglie;
b) al rafforzamento della cultura del gioco consapevole, misurato e responsabile, nelle diverse forme previste dalla normativa statale;
c) alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
d) alla promozione di attività educative, sociali, sportive e culturali, da definire nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9, per la prevenzione e riduzione del rischio da gioco nei minori, nei giovani e negli anziani, nonché per la riduzione e il contrasto degli effetti prodotti dalla realtà virtuale in tali soggetti.
3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 la Regione si avvale della Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche istituita ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) e istituisce, presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), l’Osservatorio regionale dei comportamenti di abuso.
4. Alla realizzazione delle finalità indicate ai commi 1 e 2 concorrono, secondo le modalità previste da questa legge, i comuni singoli ed associati, le istituzioni scolastiche, gli enti del servizio sanitario regionale, nonché le associazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie componenti della Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), le cooperative sociali e le strutture pubbliche accreditate operanti nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.
1. Gli interventi di questa legge sono rivolti:
a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, diagnosticata dalle strutture sanitarie competenti;
b) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza dall’utilizzo di nuove tecnologie e social network;
c) ai soggetti e, in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, che sono a rischio delle dipendenze indicate alle lettere a) e b).
1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da gioco o da scommesse individuate alle lettere c) e d) del comma 3, nonché agli altri esercizi commerciali pubblici, circoli privati, associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco che comportano vincite in denaro contante o virtuale o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86, 88 e 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le disposizioni si applicano ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai circoli privati nonché alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.
3. Ai fini di questa legge, si definisce per:
a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931, nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;
b) gioco d'azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall'OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria;
c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui al comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931;
d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931;
e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito che comportano vincite in denaro contante o virtuale differenti dalle lettere c) e d), all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico;
f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.
Nota relativa all'articolo 3
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2023, n. 13.
Il testo della rubrica di questo articolo prima della modifica apportata allo stesso dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2023, n. 13, era il seguente: ""Ambito di applicazione"".
1. La Regione:
a) garantisce l’attività di programmazione per la prevenzione, il trattamento terapeutico, il recupero sociale ed il contrasto della dipendenza dal gioco, dalle nuove tecnologie e social network, attraverso il piano regionale integrato previsto all'articolo 9;
b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni del GAP, mediante la Consulta e l’Osservatorio regionale previsti al comma 3 dell'articolo 1;
c) istituisce un numero verde sulle dipendenze patologiche, che offre anche assistenza ed orientamento alle persone dipendenti da GAP, il quale è affisso, da parte degli esercenti, su ogni apparecchio o congegno idoneo per il gioco;
d) predispone il materiale informativo sui rischi derivanti dal gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, da esporre da parte degli esercenti, che indica e contiene:
1) i rischi connessi al gioco eccessivo;
2) i servizi socio-sanitari attivati dal Piano regionale integrato previsto all’articolo 9;
3) il test di verifica finalizzato ad una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza;
4) la possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio;
5) il numero verde previsto alla lettera c);
e) promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, del personale impiegato nelle sale di cui all'articolo 3, degli operatori di polizia locale, degli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali, nonché degli operatori delle associazioni e delle cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1; a tal fine organizza corsi finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile, nonché alla conoscenza della normativa in materia;
f) sostiene le iniziative delle associazioni e delle cooperative sociali indicate al comma 4 dell'articolo 1 che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio per lo sviluppo del GAP;
g) sostiene le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale di cui all'articolo 3 che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione, al fine di responsabilizzare e vincolare gli stessi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità;
h) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi e dei danni derivanti dal GAP.
2. Le campagne di cui alla lettera h) del comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai minori e ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:
a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco, sui rischi per la salute e relazionali e sui danni economici che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;
b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;
c) informare sull’esistenza e l’accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.
3. Le scuole per genitori, finanziate dalla Regione, introducono i contenuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui alla lettera h) del comma 1.
Nota relativa all'articolo 4
In attuazione della lett. e) del comma 1 di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 841 del 24 luglio 2017.
1. I Comuni singoli e associati, anche attraverso gli ambiti territoriali sociali, promuovono progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione.
2. E' vietato l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili:
a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell'infanzia;
b) le università;
c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
f) le strutture ricettive per categorie protette.
3. (Abrogato)
4. Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute e della quiete pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall'altro l'interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo.
5. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi previsti all'articolo 3, presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio “No Slot” e possono per questi prevedere forme premianti.
6. I Comuni esercitano l’attività di vigilanza in ordine al rispetto di quanto previsto da questa legge relativamente all’utilizzo del logo regionale “No Slot” previsto all'articolo 10, nonché alle disposizioni previste agli articoli 7 e 8.
6 bis. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale dell'esercizio.
6 ter. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 2 di questo articolo.
Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 2 e dall'art. 8, l.r. 27 luglio 2023, n. 13.
Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6, l.r. 27 luglio 2023, n. 13, le disposizioni di questo articolo, come modificato dalla medesima legge, si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l'entrata in vigore della stessa legge. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 2 di questo articolo, come modificato dalla l.r. 13/2023, punti di vendita riconducibili alla categoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38. Le disposizioni del comma 2 di questo articolo, come modificato dalla l.r. 13/2023, non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste venga meno per il successivo insediamento dei luoghi sensibili indicati nel medesimo comma 2.
1. L'ASUR, secondo quanto definito nel Piano regionale integrato di cui all’articolo 9, svolge le seguenti funzioni:
a) prevenzione del rischio da dipendenza dal GAP, mediante iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, al fine di fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza;
b) predisposizione dei contenuti del materiale informativo sui rischi e sui danni derivanti dal GAP previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;
c) attuazione delle misure sanitarie previste all'articolo 13.
1. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Nota relativa all'articolo 7
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 27 luglio 2023, n. 13.
1. Gli esercenti di cui all'articolo 3 sono tenuti ad esporre in maniera visibile il materiale informativo previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.
2. Il materiale informativo previsto al comma 1 è esposto anche su ogni apparecchio e congegno per il gioco.
3. Il personale operante negli esercizi di cui all'articolo 3 è obbligato a frequentare corsi di formazione secondo quanto previsto nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9.
Nota relativa all'articolo 8
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 giugno 2019, n. 15, al comma 2 dell'art. 16 di questa legge regionale, i tempi disciplinati con propria deliberazione dalla Giunta regionale per l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione, previsto dal comma 3 di questo articolo, sono differiti al 30 novembre 2021.
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva, triennalmente, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP e da nuove tecnologie e social network che costituisce, per le materie oggetto di questa legge, riferimento per la programmazione regionale nei settori socio-sanitario, sociale, di promozione sportiva e culturale. Il piano in particolare individua i seguenti obiettivi:
a) prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
b) formazione rivolta agli esercenti, al personale impiegato nelle sale di cui all'articolo 3, agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in collaborazione con gli enti locali, le forze dell’ordine, le associazioni e le cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1;
c) assistenza e consulenza alle persone affette da GAP con la previsione di un primo servizio di ascolto, anche con l'utilizzo del numero verde regionale previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;
d) progettazione volta a contrastare e ridurre il fenomeno del GAP, svolta in collaborazione con l'ASUR, i Comuni, le associazioni e le cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1;
e) monitoraggio per la valutazione del rapporto causa ed effetto degli interventi previsti dal piano medesimo.
2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato, sentito il Consiglio delle autonome locali, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e la Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche di cui alla legge regionale 32/2014.
Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 10, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43
1. La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 15 e in coerenza con le azioni previste nel Piano regionale di cui all'articolo 9, anche con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale antiracket ed usura e delle associazioni attive nel settore della prevenzione della cura del fenomeno del gioco patologico, promuove:
a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;
b) la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento di connessa esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie.
Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 27 luglio 2023, n. 13.
1. E’ istituito il logo regionale “No Slot” di cui all'allegato.
2. Il logo è utilizzato dagli esercenti di cui al comma 5 dell'articolo 5 che non hanno apparecchiature e congegni per il gioco.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i criteri e le modalità di utilizzo del logo.
4. La Giunta regionale prevede criteri di priorità nella concessione di finanziamenti e vantaggi economici, comunque denominati, nel caso di assenza di apparecchi e congegni per il gioco negli esercizi commerciali.
Nota relativa all'articolo 10
In attuazione di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 840 del 24 luglio 2017.
1. La Regione indice una giornata dedicata alla lotta al GAP in cui realizzare iniziative di conoscenza e approfondimento per sensibilizzare e prevenire i rischi sanitari e sociali correlati al GAP, da svolgersi negli istituti scolastici e universitari delle Marche.
2. La data della giornata è stabilita dalla Giunta regionale a seguito della valutazione di proposte che dovranno pervenire dagli istituti di cui al comma 1.
Nota relativa all'articolo 11
In attuazione di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 3 dell'8 gennaio 2018.
1. La Regione, i Comuni singoli e associati e l’ASUR, nell’ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.
1. La Giunta regionale promuove, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale per il GAP, lo svolgimento da parte degli enti del servizio sanitario di iniziative di carattere strutturale e sperimentale nei confronti delle persone affette da tale patologia.
2. Per le finalità indicate al comma 1 sono istituite, presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche, unità operative multidisciplinari per il trattamento delle varie forme di GAP, in base alle indicazioni del Piano regionale integrato di cui all’articolo 9 e dell’eventuale finanziamento previsto all’articolo 15.
1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti al comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate dal comma 2 dell'articolo 5. Per le medesime violazioni può essere disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 a chiunque non rispetta le limitazioni temporali previste al comma 4 dell'articolo 5.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chiunque utilizza il logo regionale “No Slot” fuori dei casi previsti al comma 2 dell'articolo 10.
4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chiunque viola:
a) il divieto previsto all'articolo 7;
b) gli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.
5. L'accertamento delle violazioni di questa legge è di competenza degli organi di polizia locale e di ogni altro organo di polizia secondo quanto previsto dalla legge statale e regionale.
6. L'irrogazione delle sanzioni previste da questa legge è di competenza del Comune nel quale è stata accertata la violazione.
7. Il 50 per cento del gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni è destinato alle finalità di questa legge e viene introitato nel bilancio comunale in apposito capitolo.
Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 5, l.r. 27 luglio 2023, n. 13.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 6, l.r. 27 luglio 2023, n. 13, le disposizioni di questo articolo, come modificato dalla medesima legge, si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l'entrata in vigore della stessa legge.
1. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante impiego delle risorse statali, per un importo di euro 1.275.418,00, relative al controllo delle dipendenze del gioco d'azzardo patologico, già iscritte negli stanziamenti per i detti anni, nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale”, del bilancio di previsione 2017/2019; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.
2. A decorrere dall'anno 2019 agli oneri derivanti da questa legge si fa fronte, inoltre, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.
1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui alla l.r. 32/2014, presenta la proposta del Piano regionale integrato di cui all’articolo 9 entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, d’intesa con l'ANCI Marche, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, precisando i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti.
3. Gli obblighi degli esercenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono assolti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, quelli previsti al comma 3 dello stesso articolo entro due anni dall’entrata in vigore della legge medesima.
4. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 12, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2; dall'art. 2, l.r. 13 giugno 2019, n. 15, e dall'art. 8, l.r. 27 luglio 2023, n. 13.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 giugno 2019, n. 15, al comma 2 di questo articolo, i tempi disciplinati con propria deliberazione dalla Giunta regionale per l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione, previsto dal comma 3 dell'articolo 8 di questa legge regionale, sono differiti al 30 novembre 2021.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 10, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34, il termine previsto dal comma 4 di questo articolo è prorogato al 31 luglio 2023.
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, a partire dall'anno 2017, unitamente alla proposta di Piano regionale integrato indicato all'articolo 9, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) la realizzazione degli obiettivi previsti nel piano regionale integrato di cui all'articolo 9, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale di cui all'articolo 3 nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
c) il grado di diffusione del marchio “No Slot” e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono.
2. I risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nel portale dell'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1.
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