Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 36 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”. |
Pubblicazione: | ( B.U. 28 dicembre 2017, n. 138 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Veterinaria |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)
Art. 3
Art. 4 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Disposizioni transitorie)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)
Art. 3
Art. 4 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Disposizioni transitorie)
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 4 ter all'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
(Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 6 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 1, l.r. 3 aprile 2018, n. 6.
(Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 19, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
(Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della l.r. 10/1997, come inseriti dagli articoli 1 e 2.
2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, promuovono l’adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell’articolo 2 della l.r. 10/1997, come inserito dall’articolo 1, da parte dei gestori di canili convenzionati.