Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 36 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”. |
Pubblicazione: | ( B.U. 28 dicembre 2017, n. 138 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Veterinaria |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 2 della l.r. 10/1997)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)
Art. 3
Art. 4 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Disposizioni transitorie)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 10/1997)
Art. 3
Art. 4 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 10/1997)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Disposizioni transitorie)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 4 ter all'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 6 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 1, l.r. 3 aprile 2018, n. 6.
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 19, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della l.r. 10/1997, come inseriti dagli articoli 1 e 2.
2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, promuovono l’adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell’articolo 2 della l.r. 10/1997, come inserito dall’articolo 1, da parte dei gestori di canili convenzionati.