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Atto:LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2018, n. 2
Titolo:Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale.
Pubblicazione:( B.U. 09 febbraio 2018, n. 14)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:

Errata corrige nel BUR n. 15 del 15/02/2018


Sommario





1. ..........................................................................
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3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 7 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 2 modifica la lett. a) del comma 8 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 3 modifica il comma 9 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 4 modifica il comma 9 bis dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 5 abroga il comma 9 ter dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


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6. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 16, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 28, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 3 sostituisce il comma 10 dell'art. 28, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 4 sostituisce il comma 13 dell'art. 28, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 5 modifica la lett. a) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 6 modifica la lett. f) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 6 dell'art. 31, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 17 marzo 1998, n. 5.


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Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge l'art. 7 bis, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.


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Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la rubrica del Capo VI del Titolo II, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
Il comma 2 aggiunge, al Capo VI del Titolo II, l'art. 25 bis, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 aggiunge il comma 9 bis all'art. 9, l.r. 1 febbraio 2005, n. 3.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 6, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.


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Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica la rubrica dell'art. 21, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 21, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



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Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 29, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all'art. 29, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.
Il comma 3 abroga il comma 5 dell'art. 29, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.


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3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 7 aprile 2017, n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 5, l.r. 7 aprile 2017, n. 13.
Il comma 3 aggiunge i commi 4 bis e 4 ter all'art. 5, l.r. 7 aprile 2017, n. 13.



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Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 sostituisce l'art. 6, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 abroga la lett. d) del comma 1 dell'art. 15, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 17, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018), nell’annualità 2018 è inserita la voce: Missione 10 – Programma 5 – Contributo straordinario alla Provincia di Fermo per la rotatoria intersezione tra le strade SP 157 Girola e SP 239 ex 210 Fermana-Faleriense in Località Molino-Girola del Comune di Fermo: euro 50.000,00. Contestualmente è ridotta del medesimo importo l’autorizzazione di spesa per l’anno 2018 contenuta nella Tabella C alla Missione 10 – Programma 5 “Trasferimenti ad Anas per la manutenzione ordinaria delle strade CNI/17”.


Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica la Tabella C, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39.


1. Dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 e 14 di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, valutati in euro 20.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 16 ”Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 02 “Caccia e pesca”, ed equivalente contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” del bilancio di previsione 2018/2020; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 pari ad euro 21.050.000,00 per l'anno 2018 si provvede mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 04 “Altre modalità di trasporto” la cui copertura è garantita nel modo seguente:
a) per euro 7.280.000,00 mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 04 “Altre modalità di trasporto”;
b) per euro 8.000.000,00 mediante contestuale equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi generali”;
c) per euro 3.770.000,00 mediante equivalente contestuale riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi”;
d) per euro 2.000.000,00 mediante contestuale equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 50 “Debito pubblico” - Programma 01 “Quota ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 pari ad euro 50.000,00, si provvede per l'anno 2018 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità ed infrastrutture stradali” del bilancio di previsione 2018/2020.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.



1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale una proposta di legge di riordino della disciplina delle aree naturali protette entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. (Abrogato)
3. La corresponsione dei contributi ai soggetti nefropatici di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica), abrogata dalla legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), nel periodo intercorrente tra l’abrogazione medesima e l’entrata in vigore dei nuovi livelli essenziali di assistenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 716, segue i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale abrogata.
4. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Cosě modificato dall'art. 5, l.r. 7 febbraio 2019, n. 2, e dall'art. 9, l.r. 6 agosto 2021, n. 24.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.