Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 luglio 2018, n. 29 |
Titolo: | Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica. |
Pubblicazione: | ( B.U. 02 agosto 2018, n. 67 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attività culturali – Celebrazioni |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizione)
Art. 3 (Calendario regionale e logo)
Art. 4 (Contributi finanziari)
Art. 5 (Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica)
Art. 6 (Compiti della Giunta)
Art. 7 (Somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 8 (Disposizioni transitorie)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Abrogazione)
Art. 2 (Definizione)
Art. 3 (Calendario regionale e logo)
Art. 4 (Contributi finanziari)
Art. 5 (Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica)
Art. 6 (Compiti della Giunta)
Art. 7 (Somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 8 (Disposizioni transitorie)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Abrogazione)
1. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.
2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:
a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali delle Marche;
b) promuovere la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;
c) favorire l’aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell’associazionismo senza scopo di lucro anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d) agevolare il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio;
e) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;
f) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica.
Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 1 ottobre 2018, n. 38.
1. Ai fini di questa legge si intendono per manifestazioni di rievocazione storica sia gli eventi rievocativi che, attraverso iniziative di intrattenimento con personaggi in abiti storici appropriati ed allestimenti appositamente realizzati, propongono al pubblico il ricordo di un avvenimento della storia locale le cui origini sono comprovate da fonti documentali, sia gli eventi ricostruttivi che ripropongono usi, costumi, giochi, musiche, pietanze e tradizioni rievocative di fatti storici, propri dell’immagine e dell’identità del territorio di appartenenza, caratterizzati da particolare valore storico e culturale e che rispettano anche essi criteri di veridicità storica, anche mediante forme di espressione artistica. Le manifestazioni di rievocazione storica possono essere organizzate da enti locali o da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro.
1. E’ istituito nelle banche dati di interesse regionale il calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica.
2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni, è pubblicato nell’apposita sezione del portale nel sito istituzionale della Regione e di esso è fatta espressa menzione nell’ambito delle iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica.
3. L’iscrizione e la cancellazione dal calendario di cui al comma 1 sono gestite dalla competente struttura della Giunta regionale nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6, la quale assicura, entro il trenta novembre di ciascun anno la verifica d’ufficio del mantenimento dei requisiti di iscrizione.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni iscritte al calendario di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura “Rievocazione storica delle Marche”, sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 6.
1. Per le finalità dell’articolo 1 la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate, eroga contributi rispettivamente:
a) ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario di cui all’articolo 3 per l’organizzazione e la promozione delle manifestazioni stesse;
b) all’Associazione marchigiana rievocazioni storiche, di seguito denominata AMRS, per l’organizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali.
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito definita Commissione, con funzioni di supporto e coordinamento dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica, per la migliore attuazione delle disposizioni previste da questa legge.
2. La Commissione è composta da:
a) l’Assessore competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
b) tre consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno espressione delle minoranze;
c) un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI Marche;
d) un rappresentante dell’AMRS, indicato dalla stessa;
e) un rappresentante della Federazione italiana giochi storici (FIGS), indicato dalla stessa.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti.
4. La Commissione si riunisce:
a) su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti;
b) su richiesta del Presidente dell’AMRS;
c) ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente.
5. La convocazione contiene l’ordine del giorno ed è inviata a ciascun componente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre.
6. La Commissione resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia.
1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto:
a) stabilisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica al calendario regionale di cui all’articolo 3. Requisito indispensabile per l’iscrizione è che la manifestazione di rievocazione storica abbia ottenuto, almeno negli ultimi cinque anni consecutivamente, il patrocinio del Comune sul cui territorio è organizzata e si svolga secondo una periodicità ed in una data ricorrenti, da almeno trenta anni;
b) approva il logo di cui all’articolo 3 nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo;
c) definisce i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 4, garantendo comunque una quota percentuale non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie annualmente stanziate a favore di interventi rientranti tra quelli ammessi ai contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4;
d) definisce le modalità di funzionamento della Commissione per le rievocazioni storiche di cui all’articolo 5.
1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate in occasione delle manifestazioni di rievocazione storica, si applica la disciplina di cui all’articolo 10 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”).
1. In sede di prima applicazione:
a) per l’anno 2018 la Regione concede ed eroga contributi finanziari, nei limiti della spesa autorizzata al comma 1 dell’articolo 9, ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e all’AMRS, secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
b) per l’anno 2019 la Giunta regionale approva l’atto indicato al comma 1 dell’articolo 6 entro il mese di febbraio.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di euro 40.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l’anno 2018 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”.
2 bis. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 38, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga la l.r. 11 febbraio 2010, n. 6.