Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 luglio 2018, n. 31
Titolo:Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.
Pubblicazione:( B.U. 02 agosto 2018, n. 67 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ..........................................................................
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 2, l.r. 22 ottobre 2018, n. 40.
Il comma 1 aggiunge il comma 1.1 all'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.


Art. 2

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all’anno 2019 come di seguito indicato:
a) per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;
b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all’anno 2020 come di seguito indicato:
a) per euro 729.975,92 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;
b) per euro 1.120.024,08 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”.

4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione delle spese non obbligatorie derivanti da questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4 bis. A decorrere dagli anni successivi al 2020 gli oneri annuali obbligatori derivanti da questa legge, quantificati in euro 1.700.000,00, trovano copertura a carico delle risorse del Fondo sanitario iscritte nella Missione 13, Programma 1, dello stato di previsione della spesa.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 4, l.r. 3 ottobre 2018, n. 39, e dall'art. 6, l.r. 2 dicembre 2019, n. 39.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.