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Atto:LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2018, n. 48
Titolo:Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".
Pubblicazione:(B.U. 27 dicembre 2018, n. 117)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:

Errata corrige nel BUR n. 40 del 23 maggio 2019


Sommario





1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
 



1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.



1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 4, l.r. 28 luglio 2008 n. 23.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'art. 5, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 8 ter, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.


1. Nella l.r. 23/2008, salvo quanto indicato alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 10 e alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11, nonché quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 di questa legge:
a) le parole: "L'Autorità" e "l'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Il Garante" e "il Garante";
b) le parole: "dell'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "del Garante";
c) le parole: "ad Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "a Garante";
d) le parole: "All'Autorità" e "all'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Al Garante" e "al Garante";
e) le parole: "di Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "di Garante";
f) le parole: "dall'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "dal Garante".

2. Nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.