Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2018, n. 48 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale". |
Pubblicazione: | (B.U. 27 dicembre 2018, n. 117) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Note: | Errata corrige nel BUR n. 40 del 23 maggio 2019 |
Sommario
Art. 1 (Sostituzione del titolo della Lr. 23/2008)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2008)
Art. 3 (Modifica all'articolo 2 della Lr. 23/2008)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 della Lr. 23/2008)
Art. 5 (Modifica all'articolo 4 della I. r. 23/2008)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)
Art. 7 (Modifica all'articolo 8 ter della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/2008)
Art. 9 (Disposizioni finali)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2008)
Art. 3 (Modifica all'articolo 2 della Lr. 23/2008)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 della Lr. 23/2008)
Art. 5 (Modifica all'articolo 4 della I. r. 23/2008)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)
Art. 7 (Modifica all'articolo 8 ter della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/2008)
Art. 9 (Disposizioni finali)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
1. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
1. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
1. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 4, l.r. 28 luglio 2008 n. 23.
1. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'art. 5, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
1. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 8 ter, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
1. ....................................................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
1. Nella l.r. 23/2008, salvo quanto indicato alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 10 e alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11, nonché quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 di questa legge:
a) le parole: "L'Autorità" e "l'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Il Garante" e "il Garante";
b) le parole: "dell'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "del Garante";
c) le parole: "ad Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "a Garante";
d) le parole: "All'Autorità" e "all'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Al Garante" e "al Garante";
e) le parole: "di Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "di Garante";
f) le parole: "dall'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "dal Garante".
2. Nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini" sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.