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Atto:LEGGE REGIONALE 18 settembre 2019, n. 28
Titolo:Valorizzazione dei dialetti marchigiani.
Pubblicazione:(B.U. 26 settembre 2019, n. 76)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al fine di riconoscere e sviluppare le identità culturali e le tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione salvaguarda e valorizza i dialetti delle Marche nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale da trasmettere alle future generazioni.


1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, la Regione promuove e concorre a finanziare:
a) studi e ricerche nonché l'organizzazione di seminari e convegni e corsi di aggiornamento sui dialetti locali, favorendo la collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
b) la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti delle Marche fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
c) le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative teatrali, editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirati a valorizzare i dialetti delle Marche e le realtà culturali ad essi legate.

2. La Regione provvede inoltre alla costituzione di un fondo bibliografico, quale specifica sezione nella biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale, denominata "Biblioteca dei dialetti marchigiani" che può essere consultabile anche on line e diventa parte della rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati.


1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2 la Giunta regionale approva il programma triennale degli interventi per la valorizzazione dei dialetti.
2. Il programma triennale è approvato entro il 30 marzo, sentito il Comitato tecnico dei dialetti marchigiani indicato all'articolo 5 e la competente Commissione assembleare e contiene:
a) i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi previsti da questa legge;
b) i criteri e le modalità per il sostegno a soggetti pubblici e privati che mantengono viva fra la popolazione regionale la cultura dialettale attraverso spettacoli, manifestazioni e pubblicazioni.



1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Commissione biblioteca, le iniziative da realizzare nell'ambito della Biblioteca dei dialetti indicata al comma 2 dell'articolo 2, che possono prevedere:
a) la promozione di studi e ricerche;
b) la stipula di convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati;
c) l'istituzione di premi per le tesi di laurea e di dottorato riguardanti i dialetti delle Marche;
d) l'individuazione di opere da pubblicare nella collana dei Quaderni del Consiglio;
e) i progetti per la valorizzazione del patrimonio documentale della Biblioteca dei dialetti.

2. Alla realizzazione delle iniziative della Biblioteca dei dialetti marchigiani è riservata una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse finanziarie autorizzate annualmente per l'attuazione di questa legge.


1. E' istituito il Comitato tecnico dei dialetti marchigiani presso l'Assemblea legislativa regionale, composto da dieci membri individuati tra esperti dei dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nell'ambito della storia e della cultura dei dialetti.
2. Il Comitato è nominato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), è costituito nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Commissione biblioteca per l'elaborazione delle proposte relative alla promozione della cultura dei dialetti da inserire nell'ambito delle attività della Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale per la predisposizione del programma triennale degli interventi indicato all'articolo 3.
4. La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.


1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 40.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede:
a) per euro 30.000,00 mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione 2019/2021 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 7;
b) per euro 10.000,00 mediante incremento degli stanziamenti della medesima Missione 05, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche. Legge di stabilità 2019), alla Missione 5, Programma 02, la voce: "Fondo per la valorizzazione dei dialetti - 0 - 30.000,00 - 0" è abrogata.

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la Tabella C allegata alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 51.