Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2019, n. 4 |
Titolo: | Modifiche del Regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 “Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie” |
Pubblicazione: | (B.U. 3 ottobre 2019, n. 78) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Protezione della fauna - Attività venatoria |
Note: | Regolamento regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con d.a. n. 98 del 01/10/2019. Si segnala che di seguito è riportato il testo del r.r. 3 ottobre 2019, n. 4, così come pubblicato nel B.U.R. n. 78 del 3 ottobre 2019 e che il medesimo testo non è identico a quello approvato con d.a. n. 98 del 01/10/2019. |
Sommario
Art. 1 (Modifiche dell'articolo 5 del r.r. 41/1995)
Art. 2 (Modifica dell'articolo 10 del r.r. 41/1996)
Art. 2 (Modifica dell'articolo 10 del r.r. 41/1996)
1. ................................................................................
2. ................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 10 dell'art. 5, r.r. 9 ottobre 1995, n. 41.
Il comma 2 aggiunge i commi 10 bis e 10 ter all'art. 5, r.r. 9 ottobre 1995, n. 41.
Si segnala che nella d.a. n. 98 del 01/10/2019 l'alinea del comma 1 di questo articolo è il seguente: "Il comma 10 dell’articolo 5 del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie) è sostituito dal seguente:".
1. ................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 10, r.r. 9 ottobre 1995, n. 41.
Si segnala che nella d.a. n. 98 del 01/10/2019 la rubrica di questo articolo è la seguente: "Modifica dell’articolo 10 del r.r. 41/1995".
Si segnala che nella d.a. n. 98 del 01/10/2019 il comma 1 di questo articolo è il seguente: "Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 del r.r. 41/1995 le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole: "commi 10, 10 bis e 10 ter".".