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Atto:LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 37
Titolo:Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale
Pubblicazione:(B.U. 28 novembre 2019, n. 93)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Elezioni

Sommario





1. ........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 5 aprile 1980, n. 18.


1. ........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il primo comma dell'art. 20, l.r. 5 aprile 1980, n. 18.


1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 introdotto dall'articolo 1 della l.r. 36/2019 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
5. ........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 10, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.
Il comma 2 modifica il numero 2) della lett. b) del comma 9 dell'art. 10, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.
Il comma 3 aggiunge il comma 3 bis all'art. 11, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.
Il comma 5 abroga l'art. 11, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.



1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.


1. All'interno di ciascun articolo della l.r. 18/1980, ove non presente, è aggiunta, in cifre arabe, la numerazione progressiva dei commi.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.