Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 10 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche" |
Pubblicazione: | (B.U. 12 marzo 2020, n. 23) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | VIABILITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 2/2010)
Art. 2 (Inserimento dell'articolo 7.1 nella l.r. 2/2010)
Art. 3 (Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)
Art. 4 (Aggiunta dell'Allegato A alla l.r. 2/2010)
Art. 5 (Norma transitoria)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Allegati
Art. 2 (Inserimento dell'articolo 7.1 nella l.r. 2/2010)
Art. 3 (Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)
Art. 4 (Aggiunta dell'Allegato A alla l.r. 2/2010)
Art. 5 (Norma transitoria)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Allegati
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 4, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
ll comma 1 aggiunge l'art. 7.1, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 7 ter, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
1. ..........................................................................
2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato di cui al comma 1 al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge l'Allegato A, l.r. 18 gennaio 2010, n. 2.
1. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche (RESM) di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2010, come modificato dall'articolo 1, i percorsi MTB già realizzati ed in funzione alla data di entrata in vigore di questa legge si adeguano alle disposizioni in essa contenute.
2. La Giunta regionale adegua il provvedimento di attuazione di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2010 alle disposizioni contenute in questa legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
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