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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE, 19 marzo 2020, n. 2
Titolo:Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura").
Pubblicazione:(B.U. 26 marzo 2020, n. 27)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 321 del 16/03/2020.


Sommario





1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies), d sexies), d septies) e d octies) al comma 1 dell'art. 2, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
5. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 3, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 3, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 5 dell'art. 3, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 4 abroga il comma 6 dell'art. 3, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 5 sostituisce il comma 7 dell'art. 3, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 4, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 5, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 5, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 9, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 10, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 13, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
5. ...........................................................................................................
6. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 14, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 14, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 6 dell'art. 14, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 4 aggiunge il comma 6 bis all'art. 14, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 5 modifica il comma 7 dell'art. 14, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 6 modifica il comma 10 dell'art. 14, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 15, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 15, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 3 sostituisce il comma 7 dell'art. 15, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 4 modifica il comma 10 dell'art. 15, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. Dopo l'Allegato 3 al r.r. 6/2013 è inserito il seguente:
"Allegato 3 bis Uso del Marchio "Agriturismo Italia"
(articolo 10, comma 2 bis)
Il Marchio "Agriturismo Italia" è stato approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche), e il suo utilizzo e disciplinato dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).
Il d.m. 3 giugno 2014 stabilisce in particolare che:
a) il Marchio "Agriturismo Italia" è di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ne cura la registrazione in Italia e all'estero;
b) il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in use alle Regioni dal Ministero;
c) le Regioni, a loro volta con propri atti, provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nel territorio regionale.
La produzione grafica del Marchio e disciplinata dal "Regolamento d'uso del Marchio Agriturismo Italia" allegato A al d.m. 3 giugno 2014.
1. Descrizione del Marchio
Il Marchio rappresenta la stilizzazione di una casa rurale, di un albero e della bandiera italiana che prende la forma delle linee di un campo arato, iscritti all'interno di un girasole. Sotto il girasole e riportata la scritta "Agriturismo Italia" (disposta su due righe con centratura ad epigrafe). I valori alfanumerici dei 4 colori che compongono il Marchio sono: due tonalità di giallo/ocra per i petali del girasole (una chiara e l'altra più scura), la tonalità più chiara (CMYK: C 5%, M 20%, Y 100%, N 5% - RGB: R 228, G 189, B 54 - WEB: E4BD36 - Pantone: vedi quanto previsto dal Manuale richiamato al successivo numero 5.) e quella più scura (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R214, G152, B 53 - WEB: D69835 - PANTONE): lo sfondo del cerchio all'interno del girasole è verde come la scritta "Agriturismo Italia" (CMYK: C 100%, M 0%, Y 100%, N 0% - RGB: R 0, G 167, B 86 - WEB: 00A756 - Pantone). E' presente anche un elemento grafico, di colore rosso, che compone la bandiera italiana all'interno del girasole (CMYK: C 0%, M 100%, Y 100% - RGB: R 235, G15, B 45 - WEB: EBOF2D - Pantone).
Il Marchio, quando riferito ad aziende agrituristiche, può essere accompagnato dalla denominazione dell'azienda e dalla simbologia di classificazione: girasole con all'interno l'immagine del picchio stilizzato

(girasole monocolore) giallo/ocra scuro (CMYK: C 10%, M 40%, Y 100%, N 5% - RGB: R 214, G 152, B 53 - WEB: D69835 - Pantone).
Nel caso di impiego sui mercati esteri la denominazione "Agriturismo Italia" può essere accompagnata dalla sua traduzione nella lingua di destinazione.
2. Licenza d'uso per le aziende
La licenza d'uso del Marchio e concessa dalla Regione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo, alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni:
1) l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 21/2011, cosi come risultante dal Sistema informativo agricoltura regionale (SIAR);
2) esercizio dell'attività agrituristica a norma di legge;
3) classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720;
4) sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.
3. Domanda per ottenere la licenza d'uso del Marchio
L'azienda autorizzata a esercitare l'attività agrituristica presenta apposita domanda al fine di ottenere la licenza d'uso del Marchio "Agriturismo Italia", esclusivamente tramite il SIAR, al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it ed effettuando le seguenti operazioni:
1) caricamento dei dati previsti dal modello di domanda;
2) caricamento degli allegati;
3) sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitate, mediante carta servizi abilitata al sistema. In caso di società, la domanda e firmata dal legate rappresentante. E' a carico dei richiedenti la verifica preventive della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.
L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali i centri di assistenza agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione o ad altri soggetti abilitati dal servizio regionale competente in materia.
4. Limitazioni all'uso del Marchio
Il Marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.
5. Utilizzo del Marchio sulle targhe di riconoscimento da apporre all'ingresso dell'azienda 
E' obbligo di ogni azienda agrituristica della Regione apporre all'ingresso principale della struttura la targa di riconoscimento riportante il Marchio "Agriturismo Italia" dato in concessione dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Regione, che a sua volta lo può concedere alle aziende agrituristiche presenti nel territorio regionale.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche relative alle modalità di realizzazione della targa (materiale - colori - posizionamento dei simboli - indicazioni geografiche) si rinvia al "Manuale d'uso del Marchio Agriturismo Italia - per le aziende agrituristiche ufficialmente riconosciute" pubblicato da MIPAAFT e ISMEA - versione 6.0 Copyright 2018 - scaricabile dal sito tematico Agriturismo all'indirizzo: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca.
Le aziende agrituristiche della Regione, oltre al logo della Repubblica italiana, all'intestazione del Ministero e al Marchio "Agriturismo Italia", devono indicare nella targa le seguenti informazioni, con le modalità riportate nel suddetto Manuale d'uso grafico:
1) il logo della Regione Marche approvato con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13 (Adozione dello stemma e delle insegne della Regione Marche ai sensi dell'art. 2 dello statuto);
2) la denominazione dell'azienda agrituristica;
3) la ragione sociale dell'azienda agricola;
4) il codice di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e l'anno di iscrizione separati da trattino.".


Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 aggiunge l'Allegato 3 bis), r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. All'Allegato 4 al r.r. 6/2013 il simbolo di classificazione:

2. All'Allegato 4 al r.r. 6/2013, la tabella di cui alla "CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica:" e sostituta dalla seguente:
CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica:
SEZIONI TEMATICHEPUNTEGGI
MINIMI
GENERALI (sezioni tematiche 1,2,6 e 7)24
ALLOGGIO (sezione 3, se effettuato)8
CAMPEGGIO(sezione 4, se effettuato)8
RISTORAZIONE (sezione 5, se effettuata)12
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4


Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 sostituisce il simbolo di classificazione dell'Allegato 4, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 sostituisce la tabella “CATEGORIA 3 SIMBOLI: punteggi minimi per sezione tematica:" dell'Allegato 4, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. All'Allegato 5 al r.r. 6/2013 i simboli grafici:


Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 sostituisce i simboli grafici dell'Allegato 5, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. Dopo il numero 5 dell'Allegato 6 al r.r. 6/2013, è inserito il seguente:
"5 bis. L'attività di ristorazione effettuata nell'azienda agrituristica a registrata barrando la voce "ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)" del modello di Notifica inizio attività sanitaria (NIA) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018.".

2. Al numero 10 dell'Allegato 6 al r.r. 6/2013, le parole: "le pareti di altezza adeguata, lavabili e disinfettabili" sono sostituite dalle parole: "le pareti lavabili e disinfettabili e, quest'ultime, di altezza adeguata".
3. Al numero 17 dell'Allegato 6 al r.r. 6/2013, le parole: "n. 1136 del 23 luglio 2012 (Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio - linee guida)" sono sostituite dalle parole: "n. 1431 del 14 ottobre 2013 (Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio - Approvazione nuovo testo linee guida)".

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 aggiunge il numero 5 bis) all'Allegato 6, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 modifica il numero 10 dell'Allegato 6, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 3 modifica il numero 17 dell'Allegato 6, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. Al numero 3) della lettera c) del numero 2. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, dopo le parole: "riportanti le indicazioni di cui ai punti 1) e 2)" sono inserite le parole: ", nonché ogni eventuale indicazione prevista dalla vigente normative".
2. Dopo il numero 2 dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, è inserito il seguente:
"2 bis. La vendita di piccoli quantitativi di carni al consumatore finale 6 registrata nel modello di NIA sanitaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018, barrando la voce "Altro" e specificando: "fornitura al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di pollame/lagomorfi/piccola selvaggina allevata, macellati nell'azienda agricola dal produttore, fino ad un massimo di 500 capi/anno complessivi."

3. Dopo il numero 3. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, è inserito il seguente:
"3 bis. Nell'ambito del processo di registrazione, l'attività di macellazione nell'azienda agrituristica a registrata con la voce "avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole" di cui al modello di NIA sanitaria vigente, specificando nel campo note le specie macellate."

4. Al numero 7. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: Per tali impianti la registrazione e subordinate al possesso dei requisiti" sono sostituite dalle parole: "Tali impianti devono possedere i requisiti";
b) alla lettera a), le parole: "punto 10" sono sostitute dalle parole: "punto 13";
c) alla lettera f), dopo le parole: "sull'anagrafe degli animali" sono aggiunte le parole: "e deve essere assicurato lo scarico degli animali dalla banca dati anagrafica;";
d) dopo la lettera f) e inserita la seguente: "f bis) per la registrazione dell'attività di macellazione nell'azienda agrituristica va utilizzata la voce "avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole" di cui al modello di NIA sanitaria vigente specificando nel campo note le specie macellate.".

5. Al numero 11. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, le parole: "Nella relazione tecnica allegata alla NIA" sono sostituite dalle parole: "Nel manuale di autocontrollo".
6. Al numero 13. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, le parole: "Gli impianti autorizzati ai sensi dei punti 2 e 5" sono sostituite dalle parole: "Gli impianti autorizzati/registrati ai sensi dei punti 3 e 7".
7. Al numero 15. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle parole: "sotto la supervisione dell'autorità competente".
8. Al numero 16. dell'Allegato 7 al r.r. 6/2013 dopo la parola: "AGRITURISMO" sono aggiunte le parole: ", nonché ogni eventuale indicazione prevista dalla vigente normativa".
9. Al numero 17. dell'allegato 7 al r.r. 6/2013 le parole: "dal Regolamento CE n. 882/2004" sono sostituite dalle parole: "dalla vigente normativa europea".

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 modifica il numero 3) della lettera c) del numero 2 dell’Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 aggiunge il numero 2 bis all'Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 3 aggiunge il numero 3 bis all'Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 4 modifica il numero 7 e le lettere a) ed f) del medesimo numero, dell'Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6, inoltre aggiunge la lettera f bis) al predetto numero 7.
Il comma 5 modifica il numero 11 dell’Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 6 modifica il numero 13 dell’Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 7 modifica il numero 15 dell’Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 8 modifica il numero 16 dell’Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 9 modifica il numero 17 dell’Allegato 7, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 6/2013, cosi come modificato dall'articolo 2, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.
2. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, le disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2 del r.r. 6/2013.


1. Gli Allegati 1 e 2 del r.r. 6/2013 sono abrogati.

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 abroga gli Allegati 1 e 2, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.