Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 13 maggio 2020, n. 18 |
Titolo: | Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile" |
Pubblicazione: | (B.U. 21 maggio 2020, n. 42) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 15/2005)
Art. 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 15/2005)
Art. 4 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 15/2005)
Art. 5 (Disposizioni finali)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 15/2005)
Art. 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 15/2005)
Art. 4 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 15/2005)
Art. 5 (Disposizioni finali)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Nelle more della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, al fine di adeguare le disposizioni regionali a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), questa legge detta disposizioni urgenti di modifica della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile).
1. ...............................................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 6, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
1. ...............................................................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 7, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
1. ...............................................................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 8, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
1. In attesa della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, l'albo di cui all'articolo 5 della l.r. 15/2005 si compone di un'unica sezione relativa al servizio civile regionale, nella quale sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee guida di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.