Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 25 |
Titolo: | Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attivitŕ produttive e prelievo venatorio |
Pubblicazione: | (B.U. 3 luglio 2020, n. 59) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifica alla l.r. 76/1997)
Art. 2 (Vendite di liquidazione)
Art. 3 (Modifiche alla l.r. 25/2018)
Art. 4 (Modifica all'articolo 4 bis della l.r. 4/2019)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 13/2020)
Art. 6 (Esercizio venatorio da appostamento fisso)
Art. 7 (Iscrizione all'ATC per l'anno 2020)
Art. 8 (Zone addestramento cani - ZAC)
Art. 9 (Misure di semplificazione per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale)
Art. 10 (Disposizioni finali)
Art. 11 (Invarianza finanziaria)
Art. 12 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Vendite di liquidazione)
Art. 3 (Modifiche alla l.r. 25/2018)
Art. 4 (Modifica all'articolo 4 bis della l.r. 4/2019)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 13/2020)
Art. 6 (Esercizio venatorio da appostamento fisso)
Art. 7 (Iscrizione all'ATC per l'anno 2020)
Art. 8 (Zone addestramento cani - ZAC)
Art. 9 (Misure di semplificazione per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale)
Art. 10 (Disposizioni finali)
Art. 11 (Invarianza finanziaria)
Art. 12 (Dichiarazione d'urgenza)
1. ........................................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge l'art. 11 bis, l.r. 29 dicembre 1997, n. 76.
1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) non possono eccedere, limitatamente all'anno 2020, un periodo complessivo di venti settimane, anche non continuativo. La disposizione si applica anche alle vendite di liquidazione interrotte a seguito dei provvedimenti connessi con la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della normativa statale.
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 17 luglio 2018, n. 25.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 2, l.r. 17 luglio 2018, n. 25.
Il comma 3 abroga il comma 1 dell'art. 17, l.r. 17 luglio 2018, n. 25.
1. ........................................................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 4 bis, l.r. 20 febbraio 2019, n. 4.
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 4, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.
Il comma 2 modifica la lettera a) del comma 6 dell'art. 4, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.
Il comma 3 sostituisce la lettera b) del comma 6 dell'art. 4, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.
1. Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia relativi alla stagione venatoria 2019/2020 mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021, purché non subiscano alcuna modifica.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede al versamento della relativa tassa di concessione entro e non oltre il 31 luglio 2020; la ricevuta del versamento è trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto successivo.
1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è dovuta la maggiorazione per l'iscrizione all'ATC, ambito territoriale di caccia, oltre il 30 giugno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); l'eventuale maggiorazione già riscossa alla data di entrata in vigore di questa legge è imputata dall'ATC alla quota di iscrizione dovuta per l'anno 2021.
1. Le autorizzazioni rilasciate per le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile (ZAC) gestite dagli Ambiti territoriali di caccia mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021.
1. Le istanze e le comunicazioni per l'avvio dei procedimenti di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per installazioni che non necessitano di altri titoli al di fuori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sono presentate all'autorità competente di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo d.lgs. 152/2006. Gli esiti dei procedimenti, condotti in conformità al d.lgs. 152/2006, sono comunicati al SUAP competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
1. Il provvedimento previsto dall'articolo 4 bis della l.r. 4/2019, come modificato da questa legge, è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.
1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.