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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 2020, n. 35
Titolo:Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 2020, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:

Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 6 agosto 2020, non č stato pubblicato l'Allegato A di cui alla deliberazione legislativa, approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172, concernente: "Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza". 
Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78 del 27 agosto 2020 č stata ripubblicata questa legge regionale.


Sommario





1. La Regione, al fine di mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, in adesione ai principi della Costituzione, promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza attraverso l'individuazione e la perimetrazione di aree di rilevante interesse storico-culturale, denominate Parchi della memoria storica della Resistenza.
2. I Parchi della memoria storica della Resistenza integrano il sistema unitario e coordinato dei Percorsi della pace e della memoria antifascista di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 15 (Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana), in quanto ugualmente volti alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla lotta partigiana e all'antifascismo.


1. I Parchi della memoria storica della Resistenza sono individuati con legge regionale in aree simbolo della Resistenza nelle Marche, in quanto teatro di episodi paradigmatici della lotta partigiana e del processo di formazione della coscienza democratica dei cittadini. La legge regionale individua altresì la perimetrazione del parco medesimo.


1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Giunta regionale nomina il Comitato locale per il Parco della memoria storica che ha il compito di:
a) formulare proposte e indirizzi per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dell'area interessata agli enti competenti;
b) promuovere e realizzare le attività e i progetti di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato è costituito da:
a) un componente designato dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) Marche, che svolge le funzioni di presidente;
b) un componente designato dai Comuni nel cui territorio ricade il Parco;
c) un componente designato dalle Province nel cui territorio ricade il Parco;
d) un componente designato dalla Regione;
e) un componente designato dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche;
f) un componente designato dall'Istituto di Storia delle Marche.

3. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. I componenti durano in carica un quinquennio. L'incarico di componente è rinnovabile una sola volta per un ulteriore quinquennio.
5. Il Comitato si riunisce presso la sede della Provincia interessata o presso le sedi decentrate della Regione. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita e non dà luogo a rimborsi spese o gettoni di presenza.
6. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di individuazione del Parco della memoria storica.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere contributi per le attività e gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione delle aree dei Parchi della memoria storica della Resistenza, nonché per iniziative culturali, didattiche, turistiche, di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti, monumenti, relative alla Resistenza, all'antifascismo e alla lotta partigiana, promossi e realizzati dai Comitati di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale adotta i criteri e le modalità per la concessione ai Comitati dei contributi di cui al comma 1.


1. In sede di prima applicazione, con questa legge, sono individuati quali parchi della memoria storica della resistenza:
a) l'area del Colle San Marco nel Comune di Ascoli Piceno, luogo della battaglia e dell'eccidio nazifascista del settembre-ottobre 1943;
b) l'area di Monte Sant'Angelo del Comune di Arcevia teatro delle battaglie per la liberazione dal nazifascismo e della strage nazifascista compiuta il 4 maggio 1944;
c) le aree di Vilano e Paravento del Monte Catria, teatro di significativi episodi della guerra di liberazione combattuta nelle Marche;
d) l'area sita nei comuni di Amandola e Montefortino dove hanno operato le prime bande spontanee partigiane in stretta connessione con la rete della resistenza civile;
e) l'area dei Monti San Vicino e Canfaito teatro di numerose ed eclatanti azioni di guerra delle formazioni partigiane.

2. Le aree dei parchi indicati al comma 1 sono individuate con la perimetrazione di cui alle cartografie allegate a questa legge (Allegato A).
3. I Comuni e le Province nel cui territorio ricadono i parchi delimitati ai sensi del comma 2 verificano per l'area interessata le misure di tutela previste dal PRG adeguato al PPAR e, se necessario, le integrano mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Entro lo stesso termine i comuni interessati, sentito l'ANPI, possono apportare variazioni alla perimetrazione di cui all'Allegato A.
4. La Giunta regionale nomina i Comitati locali per i Parchi indicati al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
5. I Parchi della memoria storica indicati in questo articolo sono oggetto di tutela e di valorizzazione attraverso il sostegno e gli interventi previsti da questa legge.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1, lettere a) e b), abroga rispettivamente il comma 3 dell'art. 3 e il comma 3 dell'art. 9, l.r. 25 giugno 2013, n. 15.


1. Per l'attuazione delle disposizioni previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa massima di euro 20.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante incremento per euro 20.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.
3. A decorrere dagli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 71 del 6 agosto 2020, non č stato pubblicato l'Allegato A di cui alla deliberazione legislativa, approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172, concernente: "Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza".
Nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 78 del 27 agosto 2020 č stato pubblicato l'Allegato A di questa legge regionale.