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Atto:LEGGE REGIONALE 24 novembre 2020, n. 47
Titolo:Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Pubblicazione:(B.U. 26 novembre 2020, n. 98)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al fine di contenere le conseguenze economiche dovute al perdurare delle restrizioni stabilite con i provvedimenti statali adottati per contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione, con questa legge, promuove l'attivazione di un ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese tramite disposizioni attuative di integrazione della misura di concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 2020, n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19).


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5. .....................................................................................................................
6. .....................................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 2, l.r. 10 aprile 2020 n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 10 aprile 2020 n. 13.
Il comma 3 aggiunge il comma 6 bis all'art. 4, l.r. 10 aprile 2020 n. 13.
Il comma 4 modifica il comma 9 dell'art. 4, l.r. 10 aprile 2020 n. 13.
Il comma 5 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 10 aprile 2020 n. 13.
Il comma 6 modifica i commi 2 e 3 dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020 n. 13.



1. I contributi previsti al comma 6 bis dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, come inserito da questa legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.
1 bis. Per gli interventi previsti da questa legge è consentita la cumulabilità con gli interventi disciplinati al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2020.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 2, l.r. 14 gennaio 2021, n. 2.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.