Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 24 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attivitŕ produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19) |
Pubblicazione: | (B.U. 3 novembre 2022, n. 93) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020)
Art. 2 (Rifinanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della l.r. 13/2020)
Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Rifinanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della l.r. 13/2020)
Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 6 dell'art. 4, l.r. 10 aprile 2020, n.13.
Il comma 2 aggiunge la lettera b bis) al comma 6 dell'art. 4, l.r. 10 aprile 2020, n.13.
1. Per le misure di sostegno previste al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020, è autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 600.000,00 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative) già iscritte nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022 è ridotto di euro 600.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.