Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2023, n. 3
Titolo:Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
Pubblicazione:(B.U. 2 marzo 2023, n. 21)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna

Sommario





1. ..............................................................................

Nota relativa all'articolo 1
La lettera a) del comma 1 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.
La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 4, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.
La lettera c) del comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 4, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.



1. ..............................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 5, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.


1. ..............................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 7, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.


1. ..............................................................................
2. ..............................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 12, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 12, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.



1. ..............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 13, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.


1. ..............................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 15, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.