Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 2024, n. 7
Titolo:Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttivitŕ, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)
Pubblicazione:(B.U. 4 aprile 2024, n. 30)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario


Art. 1 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2003)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003)
Art. 3 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2003)
Art. 4 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2003)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2003)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)
Art. 7 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 14/2003)
Art. 8 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)
Art. 9 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 14/2003)
Art. 10 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 14/2003)
Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2003)
Art. 12 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 14/2003)
Art. 13 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)
Art. 14 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003)
Art. 15 (Abrogazioni)
Art. 16 (Norma finale)
Art. 17 (Invarianza finanziaria)



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 1, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all'art. 2 bis, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica la lettera b) del comma 8 dell'art. 2 bis, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce la lettera g) del comma 2 dell'art. 3, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 4, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 7 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 8 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 3 sostituisce il comma 11 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................
5. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica la lettera b bis) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 3 modifica la lettera e) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 4 sostituisce la lettera h) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 5 modifica il comma 3 dell'art. 9, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 10, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 11, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 sostituisce l'art. 12, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 aggiunge l'art. 12 bis, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 sostituisce i commi da 2 a 9 dell'art. 13, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. L'articolo 17 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Gabinetto del Presidente)
1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un addetto al Gabinetto, per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.
2. L'incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico. Esso cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso compete un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.
3. L'addetto al Gabinetto è nominato dal Presidente anche tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso è attribuito un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del comparto funzioni locali nella misura non superiore ad euro 16.000,00.".


Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 sostituisce l'art. 17, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Per la decorrenza della medesima sostituzione leggere l'articolo 16 di questa legge regionale.



1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
La lettera a) del comma 1 abroga la lettera a) del comma 2 dell'art. 3, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
La lettera b) del comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 6, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
La lettera c) del comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
La lettera d) del comma 1 abroga il comma 3 dell'art. 10, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
La lettera e) abroga l'art. 14, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 abroga la l.r. 28 dicembre 2010, n. 22.



1. L'articolo 17 della l.r. 14/2003 come modificato da questa legge si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.