Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 aprile 2025, n. 4
Titolo:Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)
Pubblicazione:(B.U. 24 aprile 2025, n. 36)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 12, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 12, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge gli artt. 12 bis, 12 ter e 12 quater, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 13, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


1. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.


1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica la lettera e) del comma 1 dell'art. 15, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 2 aggiunge la lettera g bis) al comma 1 dell'art. 15, l.r. 4 gennaio 2018, n. 1.



1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater della l.r. 1/2018, come inseriti dall'articolo 2, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale contenente le relative disposizioni di attuazione.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.