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Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 18
Titolo:Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura
Pubblicazione:(B.U. 31 luglio 2025, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario


Capo I Modifiche ulteriori alla l.r. 21/2011
Art. 1 (Modifiche all'articolo 14)
Art. 2 (Abrogazione dell'articolo 15)
Art. 3 (Modifica all'articolo 16)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 23)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 25)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 26)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 27)
Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 28)
Art. 9 (Modifica all'articolo 29)
Art. 10 (Modifica all'articolo 30)
Art. 11 (Modifiche all'articolo 31)
Art. 12 (Sostituzione dell'articolo 32)
Art. 13 (Inserimento dell'articolo 32 bis)
Art. 14 (Inserimento dell'articolo 32 ter)
Art. 15 (Inserimento dell'articolo 32 quater)
Art. 16 (Inserimento dell'articolo 32 quinquies)
Art. 17 (Sostituzione dell'articolo 33)
Art. 18 (Modifica all'articolo 34)
Art. 19 (Sostituzione dell'articolo 35)
Art. 20 (Modifiche all'articolo 36)
Art. 21 (Inserimento dell'articolo 36 bis)
Art. 22 (Invarianza finanziaria)
CAPO II Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura
Art. 23 (Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027)
Art. 24 (Variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027)
Art. 25 ( Allegati)
Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati


Capo I
Modifiche ulteriori alla l.r. 21/2011


1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 14, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 2 aggiunge la lettera h bis) al comma 1 dell'art. 14, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.



1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 abroga l'art. 15, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 16, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 abroga le lettere b) e c) del comma 4 dell'art. 23, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce l'art. 25, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'art. 26, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce l'art. 27, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce l'art. 28, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 29, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 30, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 31, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. ....................................................................................................... 

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 sostituisce l'art. 32, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 aggiunge l'art. 32 bis, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 aggiunge l'art. 32 ter, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 aggiunge l'art. 32 quater, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 aggiunge l'art. 32 quinquies, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 sostituisce l'art. 33, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 34, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 sostituisce l'art. 35, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 36, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 36, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.



1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 aggiunge l'art. 36 bis, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


1. Le disposizioni di questo Capo hanno carattere ordinamentale e pertanto dalla loro applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

CAPO II
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura


1. La Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è modificata secondo le risultanze della Tabella D1 di cui all'Allegato 1 a questa legge.
2. La Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata alla l.r. 21/2024, è modificata secondo le risultanze della Tabella D2 di cui all'Allegato 1 a questa legge.
3. La Tabella E "Autorizzazioni di spesa" allegata alla l.r. 21/2024, è modificata secondo le risultanze della Tabella E di cui all'Allegato 1 a questa legge.
4. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le contestuali ed equivalenti riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2025/2027come risulta dagli allegati a questa legge.


1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027 sono apportate le variazioni riportate nell'Allegato 2 a questa legge "Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli".
2. La copertura dei maggiori oneri è garantita dal complesso delle variazioni apportate con questa legge allo stato di previsione delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi di cui agli Allegati 2 e 3.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


1. A questa legge sono allegati:
a) Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027 (Allegato 1);
b) Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli (Allegato 2);
c) Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2025/2027 (Allegato 3);
d) Allegato di interesse del tesoriere (Allegato 4).



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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