Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 agosto 2025, n. 20
Titolo:Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze)
Pubblicazione:(B.U. 7 agosto 2025, n. 74)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze -Transizioni, con questa legge detta disposizioni in materia di formazione perseguendo l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro, a integrazione delle misure e dei meccanismi già previsti nell'ordinamento regionale e, in particolare, nelle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.


1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.


1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 2, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
Il comma 2 modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.



1. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge l'art. 2 bis, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.


1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 3, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.



1. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 30/2022, così come aggiunto dall'articolo 6, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.