Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 1 agosto 2025, n. 20 |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di formazione professionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze) |
Pubblicazione: | (B.U. 7 agosto 2025, n. 74) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | ISTRUZIONE - FORMAZIONE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Sostituzione del titolo della l.r. 30/2022)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 30/2022)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2022)
Art. 5 (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 30/2022)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2022)
Art. 7 (Disposizioni finali)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Sostituzione del titolo della l.r. 30/2022)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 30/2022)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2022)
Art. 5 (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 30/2022)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2022)
Art. 7 (Disposizioni finali)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze -Transizioni, con questa legge detta disposizioni in materia di formazione perseguendo l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro, a integrazione delle misure e dei meccanismi già previsti nell'ordinamento regionale e, in particolare, nelle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
1. .......................................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
1. .......................................................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 2, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
Il comma 2 modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
1. .......................................................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge l'art. 2 bis, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 3, l.r. 30 dicembre 2022, n. 30.
1. La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 30/2022, così come aggiunto dall'articolo 6, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.