Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 5 maggio 2026, n. 2 |
| Titolo: | Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivitŕ venatoria) |
| Pubblicazione: | (B.U. 14 maggio 2026, n. 44) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
| Materia: | Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
Art. 8 (Disposizioni finali)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Invarianza finanziaria)
Art. 8 (Disposizioni finali)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. ...............................................................................
Nota relativa all'articolo 1
La lettera a) del comma 1 aggiunge la lettera a bis) al comma 1 dell'art. 13, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
La lettera b) del comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 13, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
La lettera c) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 13, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
La lettera d) del comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 13, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
La lettera e) del comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 13, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
La lettera f) del comma 1 aggiunge il comma 4 bis all'art. 13, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
1. ...............................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 17, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
1. ...............................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis 1 all'art. 18, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 3 bis dell'art. 34, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 abroga i commi 3 quinquies e 3 sexies dell'art. 34, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
1. ...............................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica la lettera oo) del comma 1 dell'art. 39, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
1. ...............................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce la lettera c bis) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti da questa legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La Giunta regionale:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995;
b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui al comma 3 quater dell'articolo 34 della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità vigenti.
2. Il comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.