Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 2026, n. 3
Titolo:Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)
Pubblicazione:(B.U. 28 maggio 2026, n. 49)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario





1. ..........................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all'art. 2, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.


1. ..........................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 4, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.


1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 24/2009, come modificato da questa legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.


1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale informazioni relative ai procedimenti di bonifica attivati dai Comuni nonché le eventuali criticità rilevate.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.