Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 2026, n. 10
Titolo:Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
Pubblicazione:(B.U. 13 agosto 2026, n. 75)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna

Sommario





1. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 3, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.


1. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica la lettera d) del comma 2 bis dell'art. 4, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.


1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.
Il comma 2 abroga il comma 2 dell'art. 5, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.
Il comma 3 sostituisce il comma 4 dell'art. 5, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.



1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:
"1. Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per i residenti nella regione Marche e di euro 50,00 per i non residenti nella regione Marche.".

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è abrogato.


1. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 abroga il comma 10 dell'art. 8, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.


1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 10, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.
Il comma 2 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 10, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.
Il comma 3 abroga i commi 1 bis, 3 e 3 bis dell'art. 10, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.



1. .........................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 13, l.r.  28 luglio 2022, n. 18.


1. In applicazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, come modificato dall'articolo 4, le entrate iscritte al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026/2028 sono incrementate di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.
2. Per effetto del comma 1, l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 18/2022, di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026/2028, è conseguentemente incrementata di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Le modifiche introdotte dall'articolo 4 decorrono dal 1° gennaio 2027.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.