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Atto:LEGGE REGIONALE 4 novembre 1978, n. 22
Titolo:Trasferimento, ad anni successivi, di autorizzazione di spesa stabilite per l’anno 1977.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 novembre 1978, n. 49)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Acquedotti e fognature)
Art. 2 (Opere igieniche e sanitarie)
Art. 3 (Fognature)
Art. 4 (Acquedotti)
Art. 5 (Metanodotti)
Art. 6 (Opera di difesa del litorale marchigiano)
Art. 7 (Abitazioni dei coltivatori diretti)
Art. 8 (Edilizia Ospedaliera)
Art. 9 (Impianti sportivi)
Art. 10 (Autorimesse)
Art. 11 (Miglioramenti fondiari)
Art. 12 (Concorso sui prestiti per acquisto di bestiame)
Art. 13 (Sviluppo della zootecnia)
Art. 14 (Impianti cooperativi)
Art. 15 (Cooperative artigiane)
Art. 16 (Mutui venticinquennali per opere turistico - alberghiere)
Art. 17 (Mutui decennali per opere turistico alberghiere)
Art. 18 (Mercati all’ingrosso)
Art. 19 (Acquedotti e fognature)
Art. 20 (Acquedotti e opere igieniche e sanitarie)
Art. 21 (Opere di miglioramento fondiario)
Art. 22 (Cooperative artigiane)
Art. 23 (Oneri per l’ammortamento dei mutui)
Art. 24 (Disposizioni comuni)
Art. 25 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 270 milioni, già autorizzato, per effetto dell'articolo 2 - primo comma - della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090 e successive modificazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 50.956.122 per l'anno 1977;
b) lire 219.043.878 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio per l'anno 1977 per lire 270 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a lire 50.956.122; la differenza di lire 219.043.878 è trasferita all'anno 2012.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo di bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 270 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del precedente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 50.956.122 restano confermati:
- per la decorrenza, dall'anno 1977;
- per la scadenza, all'anno 2011;
b) per il restante importo di lire 219.043.878 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 2012.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 150 milioni, già autorizzato, per effetto dell'articolo 3 - primo comma - della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi, agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 1 - secondo comma - e articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni e integrazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 43.068.547 per l'anno 1977;
b) lire 106.931.453 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 150 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a lire 43.068.547; la differenza di lire 106.931.453 è trasferita all'anno 2012.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 150 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 43.068.547 restano confermati:
- per la decorrenza, dall'anno 1977;
- per la scadenza, all'anno 2011;
b) per il restante importo di lire 106.931.453 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 2012.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 956 milioni, già autorizzato, per effetto dell'articolo 4 - primo comma - della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2 - lettera a) della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata dall'articolo 3 - primo comma - lettera b) della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 70.290.000 per l'anno 1977;
b) lire 885.710.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritto nel bilancio dell'anno 1977 per lire 956 milioni, si intende ridotto, per il detto anno, a lire 70.290.000; la differenza di lire 885.710.000 è trasferita all'anno 2012.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 956 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 70.290.000 restano confermati:
- per la decorrenza, dall'anno 1977;
- per la scadenza, all'anno 2011;
b) per il restante importo di lire 885.710.000 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 2012.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 944 milioni, già autorizzato, per effetto dell'articolo 5 - primo comma - della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2 lettera b) della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17 modificata dall'articolo 3 - primo comma, lettera b) della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 113.150.000 per l'anno 1977;
b) lire 830.850.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 944 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a lire 113.150.000; la differenza di lire 830.850.000 è trasferita all'anno 2012.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente secondo comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 944 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 113.150.000 restano confermati:
- per la decorrenza dall'anno 1977;
- per la scadenza all'anno 2011;
b) per il restante importo di lire 830.850.000 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza dall'hanno 1978;
- per la scadenza fino all'anno 2012.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 287 milioni, già autorizzato, per effetto dell'articolo 7 - primo comma - della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2, lettera c) della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata dall'articolo 3 - primo comma, lettera c) - della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 52.500.000 per l'anno 1977;
b) lire 234.500.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio 1977 per lire 287 milioni si intende ridotta, per il detto anno, a lire 52.500.000; la differenza di lire 234.500.000 è trasferita all'anno 2012.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di lire 287 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
a) fino alla concorrenza di lire 52.500.000 restano confermati:
- per la decorrenza dall'anno 1977;
- per la scadenza all'anno 2011;
b) per il restante importo di lire 234.500.000 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza dall'anno 1978;
- per la scadenza fino all'anno 2012.



I limiti di impegno trentacinquennale di lire 35 milioni e di lire 220 milioni, già autorizzati, per effetto dell'articolo 9 - primo e secondo comma - della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977 nel complessivo ammontare di lire 255 milioni, per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 4, si intendono autorizzati, per lo stesso importo e per le stesse finalità , per l'anno 1978.
L'annualità relativa ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1977 per l'ammontare di lire 255 milioni, sono trasferite, nello stesso complessivo importo, all'anno 2012.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza dall'esercizio 1978;
- per la scadenza all'esercizio 2012.



Il limite di impegno ventennale di lire 991.013.715, già autorizzato, per effetto dell'articolo 11 - primo comma, lettera b) - della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 21 marzo 1975, n. 19, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 223.001.355 per l'anno 1977;
b) lire 768.012.360 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 991.013.715, si intende ridotta, per il detto anno, a lire 223.001.355; la differenza di lire 768.012.360 è trasferita all'anno 1997.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 991.013.715 già autorizzato fino all'anno 1996 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26 agosto 1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 223.001.355 restano confermati:
- per la decorrenza dall'anno 1977;
- per la scadenza all'anno 1996;
b) per il restante importo di lire 768.012.360 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza dall'anno 1978;
- per la scadenza fino all'anno 1997.



Il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 13 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977 per la concessione agli enti ospedalieri di contributi per le finalità di cui alla legge regionale 10-8-1974, n. 20 modificata con legge regionale 21-7-1976, n. 20, si intende autorizzato, per le stesse finalità , per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 300 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1997.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 300 milioni già autorizzata fino all'anno 1996, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 13 - primo comma della legge regionale 26-8-1977, n. 34.


Il limite di impegno trentacinquennale di lire 160 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 14 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi destinati alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30-10-1973, n. 30, si intende autorizzato per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 2.800.000 per l'anno 1977;
b) lire 157.200.000 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 160 milioni, si intende ridotta, per il detto anno, a lire 2.800.000; la differenza di lire 157.200.000 è trasferita all'anno 2012.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di lire 160 milioni già autorizzata fino all'anno 2011, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 2.800.000 restano confermati:
- per la decorrenza, dall'anno 1977;
- per la scadenza, all'anno 2011;
b) per il restante importo di lire 157.200.000 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 2012.



Il limite di impegno trentacinquennale di lire 60 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 15 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 - primo comma, punto 1) - della legge regionale 20-3-1975, n. 17, si intende autorizzato, per le stesse finalità , per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritto nel bilancio dell'anno 1977 per lire 60 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 2012.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di lire 60 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
- per la scadenza, all'esercizio 2012.



Il limite di impegno ventennale di L. 200 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 17 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 12-5-1975, n. 31 modificata con legge regionale 6-5-1976, n. 9, si intende autorizzata, per le stesse finalità , per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 in L. 200 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1997.
L'onere conseguente al trasferimento di spese di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di L. 200 milioni già autorizzata fino all'anno 1996, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso rispettivamente;
- per la decorrenza, dall'esercizio 1978
- per la scadenza, all'esercizio 1997.



Il limite di impegno quinquennale di L. 450 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 18 della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 - primo comma, lettera a) - della legge regionale 1-6-1974, n. 13, modificata con la legge 6-5-1975, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 14.245.025 per l'anno 1977
b) lire 435.754.975 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 450 milioni si intende ridotta, per il detto anno, a lire 14.245.025; la differenza di lire 435.754.975 è trasferita all'anno 1982.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1982, a fronte della cessazione della spesa di lire 450 milioni già autorizzato fino all'anno 1981, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 14.245.025 restano confermati:
- per la decorrenza, dall'anno 1977
- per la scadenza, all'anno 1981;
b) per il restante importo di lire 435.754.975 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 1982.



Il limite di impegno ventennale di lire 948.718.840 già autorizzato, per effetto dell'art. 19 - primo comma lettera b) - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 - primo comma, lettera b) - della legge regionale 1-6-1974, n. 13, modificata con la legge regionale 6-5-1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) per l'anno 1977 lire 134.994.105
b) per l'anno 1978 lire 813.724.735.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 948.718.840, si intende ridotta, per il detto anno, a lire 134.994.105; la differenza di lire 813.724.735 è trasferita all'anno 1997.
L'onere conseguente al trasferimento di spese di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo di spesa dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 948.718.840 già autorizzata fino all'anno 1996 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita, e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 134.994.105 restano confermati:
- per la decorrenza, dall'anno 1997;
- per la scadenza, all'anno 1996;
b) per il restante importo di lire 813.724.735 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 1997.



Il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, già autorizzato per effetto dell'art. 20 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 9-5-1976, n. 9, si intende autorizzato per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 40.930.125 per l'anno 1977;
b) lire 259.069.875 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 300 milioni, si intende ridotta a lire 90.390.125, di cui lire 50 milioni destinata ad oneri di preammortamento e lire 40.390.125 ai contributi ventennali; la differenza di lire 209.069.875 costituisce economia di spesa.
Le annualità successive al 1977, da iscriversi a carico dei bilanci regionali, relative ai limiti di cui alle lettere a e b del primo comma del presente articolo sono stabilite:
- per gli anni dal 1978 al 1996 in lire 300 milioni:
- per l'anno 1997 in lire 259.069.875.

Al finanziamento degli oneri per interessi di preammortamento e fino all'importo massimo di ulteriore lire 250 milioni si provvederà con appositi articoli della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1979 e successivi, assicurandosi la copertura con l'impiego delle entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 40.930.125
- per la decorrenza, dall'anno 1977;
- per la scadenza, all'anno 1996;
b) per il restante importo di lire 259.069.875
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 1997.



Il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 21 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 - secondo comma, lettera a) - della legge regionale 17-3-1975, n. 13, si intende autorizzato, per le stesse finalità , per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per lire 100 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1987.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1987, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 1986, e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 21 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34.


Il limite di impegno venticinquennale di lire 140 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 22 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, punto 1, della legge regionale 30-7-1973, n. 21 ed all'art. 1 lettera a) della legge regionale 12-8-1974, n. 22, si intende autorizzato, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 20.905.530 per l'anno 1977
b) lire 119.094.470 per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per lire 140 milioni si intende ridotta a lire 20.905.530; la differenza di lire 119.094.470 è trasferita all'anno 2002.
L'onere conseguente al trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2002, a fronte della cessazione della spesa di lire 140 milioni già autorizzata fino all'anno 2001 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di lire 20.905.530 restano confermati:
- per la decorrenza, dall'anno 1977
- per la scadenza, all'anno 2001;
b) per il restante importo di lire 119.094.470 sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978
- per la scadenza, fino all'anno 2002.



Il limite di impegno decennale di L. 100 milioni già autorizzato per effetto dell'art. 23 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 - punto 2 - della legge regionale 30-7-1973, n. 21 ed all'art. 1 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 si intende autorizzato per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) L. 40 milioni per l'anno 1977;
b) L. 60 milioni per l'anno 1978.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per L. 100 milioni si intende ridotta, per il detto anno, a L. 40 milioni; la differenza di L. 60 milioni è trasferita all'anno 1987.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1987 a fronte della cessazione della spesa di L. 100 milioni già autorizzata fino all'anno 1986 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, o trasferiti al detto esercizio per effetto della legge regionale 26-8-1977, n. 34, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per i termini di decorrenza e la scadenza degli impegni cui essi danno vita e che sono stabiliti come segue:
a) fino alla concorrenza di L. 40 milioni restano confermati:
- per la decorrenza dall'anno 1977;
- per la scadenza, all'anno 1986;
b) per il restante importo di L. 60 milioni sono differiti, in ogni caso:
- per la decorrenza, dall'anno 1978;
- per la scadenza, fino all'anno 1987.



Il limite di impegno trentacinquennale di L. 12 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 24 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34, per l'anno 1977, per la concessione agli enti locali dei contributi di cui all'art. 2 lettera e) della legge regionale 20-3-1975, n. 17, si intende autorizzato, per la stessa finalità , per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per L. 12 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 2012.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma farà carico al corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di L. 12 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 24 - primo comma - della legge regionale 26-8-1977, n. 34.


Il limite di impegno trentacinquennale di L. 100 milioni già autorizzato per effetto della legge regionale 6-7-1977, n. 24, per l'anno 1977, per la concessione ai comuni, loro consorzi e agli altri enti autorizzati, di contributi di cui agli artt. 13 e 15 della legge 11-3-1968, n. 1090 per la ricostruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti e delle fognature, si intende autorizzato, per le stesse finalità , e per lo stesso importo, per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta nel bilancio dell'anno 1977 per l'importo di L. 100 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 2012.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012, a fronte della cessazione della spesa di L. 100 milioni, già autorizzata fino all'anno 2011, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1978;
- per la scadenza, all'esercizio 2012.



Il limite di impegno trentacinquennale di L. 200 milioni, già autorizzato, per effetto della legge regionale 6-7-1977, n. 24, per l'anno 1977, per la concessione agli enti locali, loro consorzi ed altri enti autorizzati, di contributi per l'esecuzione di acquedotti e di opere igieniche e sanitarie, di cui all'art. 1 - secondo comma - e agli artt. 3, 4, 5, 6 della legge 3-8-1949, n. 589 e successive modificazioni e integrazioni, si intende autorizzato, per la stessa finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per L. 200 milioni è trasferita, per pari importo, all'anno 2012.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2012 a fronte della cessazione della spesa di L. 200 milioni già autorizzata fino all'anno 2011 e sarà finanziato con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1978
- per la scadenza, all'esercizio 2012.



Il limite di impegno ventennale di lire 755 milioni già autorizzato, per effetto dell'art. 23 della legge regionale 30-5-1977, n. 21, per l'anno 1977, per la concessione agli imprenditori agricoli singoli o associati del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario previsti dall'art. 5 della legge regionale 12-5-1975, n. 31, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio 1977 per lire 755 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1997.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1997, a fronte della cessazione della spesa di lire 755 milioni già autorizzata fino all'anno 1996, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1977 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:
- per la decorrenza, dall'esercizio 1978
- per la scadenza, all'esercizio 1997.



Il limite di impegno decennale di lire 100 milioni, già autorizzato, per effetto dell'art. 1 - primo comma - della legge regionale 18-1-1978, n. 3, per l'anno 1977, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11 - lettera a) - della legge regionale 17-3-1975, n. 13, si intende autorizzato per la stessa finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1978.
L'annualità relativa al limite d'impegno di cui al comma precedente, già iscritta a carico del bilancio dell'anno 1977 per lire 100 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1987.
L'onere derivante dal trasferimento di spesa di cui al precedente comma graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1987, a fronte della cessazione della spesa di lire 100 milioni già autorizzata fino all'anno 1986, e sarà finanziata con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1977 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 1 - primo comma - della legge regionale 18-1-1978, n. 3.


Le spese già autorizzate con la legge regionale 8-7-1974, n. 14, modificata con le leggi regionali 6-5-1976, n. 9 e 26-8-1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di spese per la realizzazione di opere stradali, si intendono autorizzate, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 169.700.000 per l'anno 1978;
b) lire 339.400.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1987;
c) lire 169.700.000 per l'anno 1988.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 3-6-1975, n. 47, modificata con le leggi regionali 6-5-1976, n. 9 e 26-8-1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di spese per la costruzione di asili nido, si intendono autorizzate, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 310.000.000 per l'anno 1978;
b) lire 620.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1985;
c) lire 310.000.000 per l'anno 1986.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 13-3-1975, n. 10, modificata con le leggi regionali 6-5-1976, n. 9 e 26-8-1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di interventi straordinari per la valorizzazione, salvaguardia e organizzazione del territorio agricolo, si intendono autorizzate, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 160.500.000 per l'anno 1978;
b) lire 321.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1997;
c) lire 160.500.000 per l'anno 1998.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 20-3-1975, n. 17, modificata con le leggi regionali 30-3-1975, n. 21, 6-5-1976, n. 9 e 26-8-1977, n. 34, per l'ammortamento di un mutuo per il finanziamento di spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, si intendono autorizzate, per le stesse finalità , nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:
a) lire 154 milioni per l'anno 1978;
b) lire 308 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 2007;
c) lire 154 milioni per l'anno 2008.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, a fronte della cessazione delle spese gravanti sui medesimi capitoli e già autorizzati fino al precedente termine di scadenza e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, a tutto l'anno 1977, non ha avuto inizio l'ammortamento di nessuna partita di mutuo.


La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione ai differimenti dei termini di decorrenza e di scadenza degli impegni poliennali di spesa di cui agli articoli precedenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi poliennali enunziate negli articoli precedenti, comprese le successive modificazioni ed integrazioni delle medesime.
Le somme impegnate sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'anno 1977, riferite ai capitoli relativi alle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli, per effetto del trasferimento della decorrenza dei corrispondenti limiti di impegno disposta con gli stessi articoli e del conseguente differimento della decorrenza degli impegni già assunti, e per effetto delle riduzioni con i medesimi articoli apportate, sono cancellate d'ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 1977.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche, ed ha effetto dal 31 dicembre 1977.


Allegati

ALLEGATO N. 1 ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE " TRASFERIMENTO AD ANNI SUCCESSIVI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA STABILITE PER L'ANNO 1977"


Tabella A


Allegato acquisito in formato pdf