Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. 10 |
Titolo: | Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1983. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 19 maggio 1983, n. 52) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
TITOLO I
Autorizzazioni di spesa per l'anno 1983 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Art. 1 (Maggiorazione delle competenze ai membri delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo)
Art. 2 (Valorizzazione dei funghi epigei e dei tartufi)
Art. 3 (Spese per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 4 (Adesioni a organismi associativi)
Art. 5 (Ufficio del difensore civico)
Art. 6 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 7 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 8 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sull'adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 9 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 10 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 11 (Attuazione della legge regionale 29 maggio 1983, n. 43 per l'applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Quadrifoglio")
Art. 12 (Formazione di un "Parco Progetti" per la viabilità)
Art. 13 (Formazione del piano regionale dei trasporti)
Art. 14 (Contributi di esercizio alle aziende di trasporto per gli anni 1979 e 1980)
Art. 15 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 16 (Cantieri di lavoro)
Art. 17 (Fondo di rotazione per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate per insediamenti produttivi artigiani)
Art. 18 (Insediamenti produttivi nei territori montani)
Art. 19 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni di comuni)
Art. 20 (Asili nido)
Art. 21 (Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei prodotti agricoli)
Art. 22 (Prestiti di esercizio alle aziende agricole)
Art. 23 (Applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 526 articolo 61, concernente i prestiti di conduzione di durata non superiore a dodici mesi contratti da aziende agricole singole e associate)
Art. 24 (Sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 25 (Attuazione della legge 1 luglio 1977, n. 403 per il finanziamento delle attività agricole nelle regioni)
Art. 26 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 27 (Contributi in capitale sui maggiori oneri sostenuti per la realizzazione di stalle sociali o centri zootecnici)
Art. 28 (Fondo di solidarietà regionale)
Art. 29 (Partecipazione di capitale sociale della "Finanziaria regionale Marche")
Art. 30 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 31 (Costruzione e ristrutturazione di nuovi padiglioni fieristici)
Art. 32 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 33 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 34 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 35 (Contributi a consorzi e società cooperative di imprese artigiane nelle spese di acquisto di materie prime nonchè per l'attivazione e l'incremento della esportazione dei loro prodotti)
Art. 36 (Contributi alle aziende artigiane del settore artistico tipico e tradizionale per il miglioramento dei locali)
Art. 37 (Spese per la propaganda turistica)
Art. 38 (Formazione professionale)
Art. 39 (Incentivazione turistico-alberghiera)
Art. 40 (Incentivazione delle attività agrituristiche)
Art. 41 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 42 (Attività di educazione permanente)
Art. 43 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 44 (Contributo all'associazione "Giustizia e Costituzione - associazione di studi Giuridici e Costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 45 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 46 (Dialisi domiciliare)
Art. 47 (Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 48 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. n. 616/1977 è dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 26, modificata con la legge regionale 31 agosto 1982, n. 31)
Art. 49 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 50 (Diritto allo studio universitario)
Art. 51 (Applicazione della legge 1 agosto 1981, n. 423 concernente "Interventi in agricoltura")
Art. 52 (Fondi globali)
Art. 53 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 54 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 55 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anmno 1983 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 56 (Ulteriore proroga dei termini fissati con l'articolo 47 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11 per la concessione di contributi pluriennali agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi - programma 1981 -)
Art. 57 (Contributi pluriennali agli enti locali nelle spese per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi. Completamento programma anno 1982 e programma anno 1983)
Art. 58 (Ulteriore proroga dei termini stabiliti con l'articolo 48 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11 per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali per impianti di distribuzione del gas metano)
Art. 59 (Opere pubbliche di bonifica integrale o eseguite nei territori depressi)
Art. 60 (Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale; contributi decennali costanti)
Art. 61 (Interventi agiuntivi regionali per l'edilizia rurale; concorso negli interessi dei mutui quindicennali)
Art. 62 (Contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi)
Art. 63 (Contributi per l'acquisto o il miglioramento di attrezzature tecnico-sportive)
Art. 64 (Interventi per lo sviluppo dello sport)
Art. 65 (Contributi sui mutui contratti per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole)
Art. 66 (Attività di consulenza e assistenza allo sviluppo agricolo e all'attuazione dei piani zonali)
Art. 67 (Contributi alle aziende artigiane per favorire l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato artistico tipico e tradizionale)
Art. 68 (Reiscrizione nel bilancio 1983 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1982 e non impegnati al 31 dicembre 1982)
Art. 69 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981 e 1982)
TITOLO III Approvazioane dello stato di previsione delle entrate dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 70 (Entrate di natura tributaria)
Art. 71 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dalla Comunità Economica Europea)
Art. 72 (Entrate per rendite patrimoniali diverse)
Art. 73 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 74 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 75 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 76 (Spese di amministrazione generale)
Art. 77 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 78 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 79 (Spese per i servizi sociali)
Art. 80 (Spese non ripartite)
Art. 81 (Estinzione di passività)
Art. 82 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 83 (Stato di previsione della spesa)
Art. 84 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 85 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 86 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1983)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 87 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 88 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 89 (Anticipazioni al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno per l'acquisizione di terreni)
Art. 90 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 91 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 92 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 93 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della CEE)
Art. 94 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 95 (Capitoli aggiunti)
Art. 96 (Spese iscritte nel bilancio 1983 finanziate con specifiche assegnazioni statali acquisite alle entrate del bilancio 1982)
Art. 97 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 98 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1983/1985)
Art. 99 (Dichiarazione di urgenza)
Art. 1 (Maggiorazione delle competenze ai membri delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo)
Art. 2 (Valorizzazione dei funghi epigei e dei tartufi)
Art. 3 (Spese per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 4 (Adesioni a organismi associativi)
Art. 5 (Ufficio del difensore civico)
Art. 6 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 7 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 8 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sull'adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 9 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 10 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 11 (Attuazione della legge regionale 29 maggio 1983, n. 43 per l'applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Quadrifoglio")
Art. 12 (Formazione di un "Parco Progetti" per la viabilità)
Art. 13 (Formazione del piano regionale dei trasporti)
Art. 14 (Contributi di esercizio alle aziende di trasporto per gli anni 1979 e 1980)
Art. 15 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 16 (Cantieri di lavoro)
Art. 17 (Fondo di rotazione per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate per insediamenti produttivi artigiani)
Art. 18 (Insediamenti produttivi nei territori montani)
Art. 19 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni di comuni)
Art. 20 (Asili nido)
Art. 21 (Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei prodotti agricoli)
Art. 22 (Prestiti di esercizio alle aziende agricole)
Art. 23 (Applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 526 articolo 61, concernente i prestiti di conduzione di durata non superiore a dodici mesi contratti da aziende agricole singole e associate)
Art. 24 (Sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 25 (Attuazione della legge 1 luglio 1977, n. 403 per il finanziamento delle attività agricole nelle regioni)
Art. 26 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 27 (Contributi in capitale sui maggiori oneri sostenuti per la realizzazione di stalle sociali o centri zootecnici)
Art. 28 (Fondo di solidarietà regionale)
Art. 29 (Partecipazione di capitale sociale della "Finanziaria regionale Marche")
Art. 30 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 31 (Costruzione e ristrutturazione di nuovi padiglioni fieristici)
Art. 32 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 33 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 34 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 35 (Contributi a consorzi e società cooperative di imprese artigiane nelle spese di acquisto di materie prime nonchè per l'attivazione e l'incremento della esportazione dei loro prodotti)
Art. 36 (Contributi alle aziende artigiane del settore artistico tipico e tradizionale per il miglioramento dei locali)
Art. 37 (Spese per la propaganda turistica)
Art. 38 (Formazione professionale)
Art. 39 (Incentivazione turistico-alberghiera)
Art. 40 (Incentivazione delle attività agrituristiche)
Art. 41 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 42 (Attività di educazione permanente)
Art. 43 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 44 (Contributo all'associazione "Giustizia e Costituzione - associazione di studi Giuridici e Costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 45 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 46 (Dialisi domiciliare)
Art. 47 (Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 48 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. n. 616/1977 è dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 26, modificata con la legge regionale 31 agosto 1982, n. 31)
Art. 49 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 50 (Diritto allo studio universitario)
Art. 51 (Applicazione della legge 1 agosto 1981, n. 423 concernente "Interventi in agricoltura")
Art. 52 (Fondi globali)
Art. 53 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 54 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 55 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anmno 1983 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 56 (Ulteriore proroga dei termini fissati con l'articolo 47 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11 per la concessione di contributi pluriennali agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi - programma 1981 -)
Art. 57 (Contributi pluriennali agli enti locali nelle spese per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi. Completamento programma anno 1982 e programma anno 1983)
Art. 58 (Ulteriore proroga dei termini stabiliti con l'articolo 48 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11 per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali per impianti di distribuzione del gas metano)
Art. 59 (Opere pubbliche di bonifica integrale o eseguite nei territori depressi)
Art. 60 (Finanziamento aggiuntivo regionale per l'edilizia residenziale; contributi decennali costanti)
Art. 61 (Interventi agiuntivi regionali per l'edilizia rurale; concorso negli interessi dei mutui quindicennali)
Art. 62 (Contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi)
Art. 63 (Contributi per l'acquisto o il miglioramento di attrezzature tecnico-sportive)
Art. 64 (Interventi per lo sviluppo dello sport)
Art. 65 (Contributi sui mutui contratti per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole)
Art. 66 (Attività di consulenza e assistenza allo sviluppo agricolo e all'attuazione dei piani zonali)
Art. 67 (Contributi alle aziende artigiane per favorire l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato artistico tipico e tradizionale)
Art. 68 (Reiscrizione nel bilancio 1983 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1982 e non impegnati al 31 dicembre 1982)
Art. 69 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981 e 1982)
TITOLO III Approvazioane dello stato di previsione delle entrate dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 70 (Entrate di natura tributaria)
Art. 71 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dalla Comunità Economica Europea)
Art. 72 (Entrate per rendite patrimoniali diverse)
Art. 73 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 74 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 75 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 76 (Spese di amministrazione generale)
Art. 77 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 78 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 79 (Spese per i servizi sociali)
Art. 80 (Spese non ripartite)
Art. 81 (Estinzione di passività)
Art. 82 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 83 (Stato di previsione della spesa)
Art. 84 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 85 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 86 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1983)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 87 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 88 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 89 (Anticipazioni al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno per l'acquisizione di terreni)
Art. 90 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 91 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 92 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 93 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della CEE)
Art. 94 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 95 (Capitoli aggiunti)
Art. 96 (Spese iscritte nel bilancio 1983 finanziate con specifiche assegnazioni statali acquisite alle entrate del bilancio 1982)
Art. 97 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 98 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1983/1985)
Art. 99 (Dichiarazione di urgenza)
Autorizzazioni di spesa per l'anno 1983 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Ai sensi dell'art. 22, primo e quinto comma, della legge regionale 3 marzo 1982, n 7 ed in conformità al disposto di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese:
a) lire 100 milioni, per la maggiorazione delle competenze ai membri delle commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della predetta legge regionale n. 7/1982;
b) lire 30 milioni, per la maggiorazione delle competenze ai membri della commissione di cui all'art. 15 della stessa legge regionale n. 7/1982.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 1340125 e 1340126 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 15, secondo comma della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 46 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 10 milioni per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni provinciali per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1340123 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 26 aprile 1982, n. 13 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese:
a) lire 15 milioni, per la corresponsione delle competenze ai componenti dell'osservatorio del mercato del lavoro e della commissione tecnica;
b) lire 200 milioni, per il funzionamento dell'osservatorio del mercato del lavoro.
Le disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della predetta legge regionale n. 13/1982 si applicano anche per l'anno 1983.
Le somme di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli nn. 1340127 e 3211101 dello stato di previsione della spesa.
In conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione ad organismi associativi ed istituti di studi e di ricerca di cui alle segenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1983, negli importi controindicati:
a) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 24 - Consiglio dei Comuni di Europa - lire 15 milioni;
b) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 25 - Comunità dei porti adriatici - lire 2 milioni;
c) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 26 - Comitato permanente Regioni Marittime d'Europa - lire 5.150.000;
d) legge regionale 18 ottobre 1974, n. 27 - Fiera della pesca di Ancona - lire 5 milioni;
e) legge regionale 28 marzo 1975, n. 15 - Istituto Nazionale di Sociologia Rurale - lire 2 milioni;
f) legge regionale 22 luglio 1977, n. 28 - Istituto A. Olivetti - ISTAO - lire 50 milioni;
g) legge regionale 22 agosto 1979, n. 26 - Fondazione G. Brodolini - lire 15 milioni;
h) legge regionale 19 maggio 1976, n. 10 - Istituto regionale di storia del movimento di liberazione - lire 45 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 1620101, 1620103, 1620104, 1620102, 1620105, 1620106, 1620107 e 4112102.
Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 40 milioni per l'ufficio del difensore civico.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1860101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche a totale carico della Regione, indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.
Le obbligazioni assunte in virtù del comma precedente non possono eccedere il complessivo ammontare di lire 27.720 milioni e non potranno venire a scadenza, nell'anno 1983, per importo superiore a lire 8.065.750.000.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono iscritte a carico dei capitoli n. 2111202 e n. 2227202 dello stato di previsione della spesa, nei rispettivi importi di lire 4.065.750.000 e di lire 4.000.000.000.
Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge regionale 19 maggio 1975, n. 35 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 350 milioni per la formazione della carta tecnica della Regione.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo numero 2114101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 29 ed in conformità al disposto dall'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 3 milioni per la corresponsione delle competenze agli esperti, estranei all'amministrazione, incaricati dell'istruttoria tecnica delle domande di cui all'articolo 4 della predetta legge regionale n. 29/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2122101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge regionale 25 agosto 1977, n. 33 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2131101 dello stato di previsione della spesa.
Per le finalità indicate nell'articolo 2 e per quelle indicate negli altri articoli della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1983, la spesa di lire 70 milioni e la spesa di lire 100 milioni, rispettivamente.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli nn. 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa, nei rispettivi importi di lire 70 milioni e di lire 100 milioni.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1983 dalla legge 27 dicembre 1977 n. 984 sul coordinamento degli interventi diretti allo sviluppo dell'economia agricola (legge "Quadrifoglio"), stimate in lire 24.399.000.000, unitamente alle assegnazioni di fondi sulle disponibilità recate per l'anno 1982 dalla stessa legge n. 984/1977, nel bilancio per l'anno 1982, oltre alle assegnazioni sulla quota delle disponibilità recate dalla stessa legge per l'anno 1980 trasferite all'anno 1983, pari a lire 14.355.000.000, e così per complessive lire 54.845.000.000, sono iscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1983 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione delle spese per gli importi controindicati, per le finalità di cui alla legge regionale 29 maggio 1980 n. 43:
- capitolo n. 2141103 per lire 200.000.000
- capitolo n. 2141104 per lire 660.000.000
- capitolo n. 2141201 per lire 7.360.857.060
- capitolo n. 2141202 per lire 300.000.000
- capitolo n. 2141240 per lire 735.120.000
- capitolo n. 2142203 per lire 300.000.000
- capitolo n. 2142204 per lire 10.500.000.000
- capitolo n. 2142205 per lire 2.500.000.000
- capitolo n. 2142221 per lire 1.000.000.000
- capitolo n. 2142222 per lire 500.000.000
- capitolo n. 2143208 per lire 140.000.000
- capitolo n. 2143217 per lire 900.000.000
- capitolo n. 2143219 per lire 3.000.000.000
- capitolo n. 3112104 per lire 800.000.000
- capitolo n. 3113103 per lire 60.000.000
- capitolo n. 3113123 per lire 695.000.000
- capitolo n. 3114115 per lire 500.000.000
- capitolo n. 3114244 per lire 400.000.000
- capitolo n. 3114263 per lire 150.000.000
- capitolo n. 3115103 per 1.000.000.000
- capitolo n. 3115105 per lire 450.000.000
- capitolo n. 3122206 per lire 1.455.000.000
- capitolo n. 3122211 per lire 500.000.000
- capitolo n. 3122213 per lire 700.000.000
- capitolo n. 3122288 per lire 3.300.000.000
- capitolo n. 3122291 per lire 904.022.940
- capitolo n. 3122292 per lire 500.000.000
- capitolo n. 3123206 per lire 1.250.000.000
- capitolo n. 3131203 per lire 2.000.000.000
- capitolo n. 3133203 per lire 400.000.000
- capitolo n. 6300246 per lire 6.285.000.000
- capitolo n. 6300247 per lire 1.400.000.000
- capitolo n. 6300248 per lire 2.600.000.000
- capitolo n. 6300253 per lire 1.000.000.000
- capitolo n. 5100201 per lire 400.000.000
Tornano lire 54.845.000.000
Per la concessione agli enti locali di contributi nelle spese di progettazione esecutiva di tratte viarie di rilevante interesse regionale, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 300 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2221101 dello stato di previsione della spesa.
E' autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 250 milioni per la formazione del piano regionale dei trasporti, ivi compreso l'importo di lire 195 milioni per altrettante non utilizzate nell'anno 1982 sull'autorizzazione di spesa di lire 250 milioni recata dall'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11 e differita all'anno 1982 per effetto dell'articolo 9 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222101 dello stato di previsione della spesa.
E' autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 36.308.780 per la corresponsione di contributi di esercizio alle aziende di trasporto in concessione per gli anni 1979 e 1980 previsti dall'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 13 e non potuti erogare, in aggiunta alla spesa già autorizzata con l'articolo 8 della stessa legge regionale n. 13 anno 1981.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2222114 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1979, n. 5 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 3 settembre 1981, n. 28 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 300 milioni per il finanziamento delle spese per i cantieri di lavoro.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2227207 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7, ed in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 2.500 milioni quale ulteriore apporto al fondo di rotazione per il finanziamento delle attività dei comuni singoli o associati per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate da adibire ad insediamenti produttivi artigiani, istituito con l'articolo 4 della stessa legge regionale n. 7/1980.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2231201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10 marzo 1979, n. 15 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 2.500 milioni produttivi nei territori montani, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge regionale n. 15/1979.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2233201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 767 milioni per la concessione di contributi alle associazioni di comuni nelle spese di funzionamento dei propri organi statutari di cui all'articolo 1, lettera c), della stessa legge regionale n. 2/1982.
La somma di cui al primo comma del precedente articolo è iscritta a carico del capitolo n. 2241101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli articoli 11 e 13 della stessa legge regionale n. 30/1979 è determinata, per l'anno 1983, nei seguenti importi:
a) per i contributi in conto capitale nella spesa di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento, L. 150 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, lire 1.100.000 per ogni posto-bambino autorizzato, e per un numero di posti da autorizzare non superiore a 3.157.
Ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della predetta legge regionale n. 30/1979, l'assegnazione statale di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 è integralmente destinata al finanziamento delle spese per le attività previste dalla medesima legge regionale n. 30/1979.
Per gli interventi previsti dagli articoli 11 e 13 della legge regionale 3 settembre 1979, n. 30 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 4.072.700.000 di cui lire 600 milioni per i contributi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo e lire 3.472.700.000 per i contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:
- capitolo n. 2253201, per l'importo di lire 600 milioni;
- capitolo n. 4231101, per l'importo di lire 3.472.700.000.
Art. 21
(Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei prodotti agricoli)
(Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei prodotti agricoli)
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate, per gli anni dal 1978 al 1982 compreso, dall'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli, pari a lire 1.222.000.000 e, per gli anni dal 1979 al 1982 compreso, dall'articolo 10 della stessa legge n. 674/1978 pari a lire 98.000.000, e così per complessive lire 1.320.000.000, sono iscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1983 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi controindicati:
- capitolo n. 3117101, lire 1.222.000.000;
- capitolo n. 3117102, lire 98.000.000.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 40 modificativa e integrativa della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 8.225 milioni per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali di esercizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3124103 dello stato di previsione della spesa.
L'assegnazione di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1982 dall'articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526 concernente la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione di durata non superiore a 12 mesi contratti da aziende agricole singole o associate, pari a lire 3.735.000.000, è compresa nello stanziamento del capitolo n. 3124103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 sono autorizzate per l'anno 1983, le seguenti spese:
a) lire 60 milioni per la concessione di contributi alle associazioni zootecniche per lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica (articolo 16);
b) lire 900 milioni, per la concessione di contributi ai gruppi di coltivatori e loro associazioni per l'attuazione della assistenza tecnica alle aziende (articolo 7);
c) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative di assistenza tecnica (articolo 4);
d) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei propri compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (articolo 2);
e) lire 1.996.496.000, per contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per la utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e lo svolgimento di programmi di sviluppo (articolo 5);
f) lire 4.500 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (articolo 6);
g) lire 100 milioni per la concessione ai comuni, alle comunità montane e altri enti montani di contributi per la gestione dei beni silvo, pastorali e per lo svolgimento di programmi specifici ai propri settori (articolo 8).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 3114105, 3115101, 3118101, 3118102, 3132101, 3132102 e 2143102.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1983 dalla legge 1 luglio 1977, n. 403 sul finanziamento delle attività agricole nelle regioni, stimate in lire 13.000 milioni, sono iscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1983 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli importi controindicati:
- capitolo n. 3115101 per lire 900.000.000
- capitolo n. 3118101 per lire 400.000.000
- capitolo n. 3118102 per lire 400.000.000
- capitolo n. 3132101 per lire 1.996.496.000
- capitolo n. 3132102 per lire 4.500.000.000
- capitolo n. 6300233 per lire 1.353.504.000
- capitolo n. 6300241 per lire 250.000.000
- capitolo n. 6300249 per lire 1.500.000.000
- capitolo n. 6300250 per lire 200.000.000
- capitolo n. 6300251 per lire 1.500.000.000
Tornano lire 13.000.000.000.
Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1982, n. 14 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 25 milioni quale quota di partecipazione alle spese per il funzionamento del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento del consiglio della Comunità Economica Europea del 6 febbraio 1979, n. 270.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3115106 dello stato di previ0ione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 32 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 600 milioni per la concessione di contributi alle cooperative agricole che abbiano realizzato stalle sociali o centri zootecnici in conto capitale sulla spesa sostenuta come maggiori oneri rispetto alle spese previste.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3122290 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 5 secondo comma della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 2 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 600 milioni per apporto al fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3125201 dello stato di previsione della spesa.
L'autorizzazione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della società Finanziaria Marche, conseguente all'aumento del capitale sociale, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 12, già stabilita per l'importo complessivo di lire 4.000 milioni e ripartita in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982 resta stabilita nello stesso complessivo importo ed è ripartita in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1982, lire 1.000 milioni per l'anno 1983 e lire 1.000 milioni per l'anno 1984.
Le somme occorrenti per il pagamento del prezzo delle azioni da sottoscrivere nell'anno 1983 sono stanziate a carico del capitolo n. 3211202 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 1979, n. 16 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 500 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore di comuni quali delegatari per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3212101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1981, n. 9 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 800 milioni per la concessione all'Ente autonomo "Fiera di Ancona" di contributi straordinari per la costruzione di padiglioni fieristici.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3212201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 23 aprile 1980, n. 23 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa e per l'assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3213201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 marzo 1982, n. 10 ed in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, previsti dagli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale n. 10/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3222101 dello stato di previsione della spesa.
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 300 milioni, con decorrenza dall'anno 1983 e termine nell'anno 1992, comportante, complessivamente, un onere di lire 3.000 milioni.
La somma relativa alla prima annualità della spesa autorizzata per effetto del comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3222201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 5 luglio 1982, n. 26 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 108 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere b) e c), della predetta legge regionale n. 26/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3222203 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 ed in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 300 milioni per la concessione di contributi alle aziende artigiane del settore artistico tipico e tradizionale per il miglioramento dei locali, previsti dall'articolo 13, lettera a), della stessa legge regionale n. 7/1980 integrato con l'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1982, n. 26.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3223201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983 la spesa di lire 2.350 milioni per la propaganda turistica, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del piano promozionale per il detto anno e lire 550 milioni per la stampa, la diffusione e la divulgazione di materiale pubblicitario.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli numeri 3231101 e 3231105 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, dell'articolo 4 - secondo comma - della legge regionale 24 maggio 1980, n. 39 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1983, in lire 9.850.000.000 così ripartito:
a) lire 7.463.447.720 per il finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1982/1983, periodo 1 gennaio/30 settembre 1983, ivi comprese lire 495 milioni per i contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 39 e lire 5.034.218.840 per spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferiti dalla Regione, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34;
b) lire 2.186.552.280 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1983/1984 di cui:
1) lire 314.661.280 per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della delega, ivi comprese lire 40 milioni per attività sperimentali;
2) lire 1.871.891.000 per le attività formative da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, delle quali lire 1.608.886.000 per oneri di personale e lire 263.005.000 per altre spese;
c) lire 200 milioni per spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti ed utilizzato nelle strutture regionali ai sensi della predetta legge regionale n. 34/1981.
Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli nn. 3311101, 3321101, 3322101, 3322102 e 3322104, rispettivamente negli importi di lire 463.890.160, di lire 740.000.000, di lire 1.550.000.000, di lire 6.896.109.840 e di lire 200.000.000.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 29 ed in conformità al disposto di cui all'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983 l'assunzione di obbligazioni di durata massima di anni 15 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti ai sensi dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 29/1980 concernente le incentivazioni turistico-alberghiere.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere l'importo lire 500 milioni e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa dell'anno 1984 e negli stati di previsione della spesa degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti alle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del precedente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 500 milioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 6, lettera a), della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 100 milioni per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti indicati nell'articolo 3, secondo comma, della stessa legge regionale n. 15/1980.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3233202 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 1 settembre 1979, n. 28 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa complessiva di lire 1.175 milioni così suddivisa:
a) lire 15 milioni per la corresponsione della indennità e del rimborso delle spese ai componenti la consulta regionale dei beni culturali, istituita con l'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1979, n. 53;
b) lire 160 milioni per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali (articoli 3, 9 e 10 della stessa legge regionale n. 53/1979);
c) lire 1000 milioni per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della medesima legge regionale n. 53/1979.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli nn. 4111101, 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa, rispettivamente per gli importi di lire 15 milioni, lire 160 milioni e lire 1.000 milioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 30 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese:
a) lire 550 milioni per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 100 milioni per il finanziamento delle attività di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente a carico dei capitoli nn. 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera d) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti sspese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi a favore di comuni singoli e associati per la diffusione della pratica sportiva a livello formativo, dilettantesco e ricreativo, previste dall'articolo 6 della stessa legge regionale n. 46/1980, lire milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva, per la diffusione della pratica delle attività sportive, prevista dall'articolo 7 della medesima legge regionale n. 46/1980, lire 30 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti e associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, prevista dall'articolo 8 della della stessa legge regionale n. 46/1980, lire 70 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono rispettivamente iscritte a carico dei capitoli nn. 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 39 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 35 milioni per la concessione del contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - associazione di Studi Giuridici e Costituzionali Emilio Alessandrini".
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 4112106 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge regionale 2 novembre 1978, n. 20 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 100 milioni per la concessione alla unità sanitaria locale di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto I di Ancona.
La somma di cui al comma precedente è compresa nello stanziamento del capitolo n. 4221149 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo unico della legge regionale 7 dicembre 1977, n. 45 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.
Le somme di cui al comma precedente sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 4221149 dello stato i previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1982, n. 30 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 900 milioni per la concessione ai comuni ed alle unità sanitarie locali di contributi per interventi nel settore delle tossicodipendenze.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 4232103 dello stato di previsione della spesa.
Il fondo unico da assegnare agli enti locali è stabilito, per l'anno 1983, nell'importo di lire 29.212.246.765, ivi comprese le somme ooccorrenti per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 26 già esercitate dagli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale e disciolti per effetto della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè le somme necessarie per l'erogazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 22 agosto 1982, n. 31, oltre le somme di cui all'ultimo comma della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera a) della legge regionale n. 26/1980 ed all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 31/1982, le somme da erogare ai comuni e relative al riparto delle assegnazioni riferite alla disciolta ONPI ed al disciolto ENAOLI e che devono essere destinate per l'assistenza agli anziani e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori ed ai portatori di handicaps sono stabilite, per l'anno 1983, rispettivamente in lire 380 milioni ed in lire 2.400 milioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma lettera c), della legge regionale n. 26/1980, la somma da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'ONPI, dall'ENAOLI e dall'ONIG, è stabilita, per l'anno 1983, nell'importo di lire 300 milioni ed è erogata ai comuni ove le dette strutture hanno sede.
Le disposizioni recate dall'articolo 2, terzo comma, della legge regionale n. 31/1982 si applicano anche per le rette maturate fino al 31 dicembre 1983.
La somma di lire 29.212.246.765 di cui al primo commma del precedente articolo è iscritta a carico del capitolo n. 4234101 dello stato di previsione della spesa.
Le somme accertate in eccedenza e quelle ascritte ai capitoli n. 2003031, n. 2003032 e n. 2003033 dello stato di previsione delle entrate sono erogate ai comuni in conformità delle disposizioni della legge regionale 12 maggio 1980, n. 26.
Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 maggio 1982, n. 18 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.200 milioni per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 4234103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 14.800 milioni per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi previsti dalla stessa legge regionale n. 30/1981 sul diritto allo studio universitario.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 4236101 dello stato di previsione della spesa.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1981 dall'articolo 1, dall'articolo 3, primo, secondo e terzo comma, dagli articoli 4, 5, 14 e 15 della legge 1 agosto 1981, n. 423, pari a lire 14.240.750.000 e quelle disposte sulle disponibilità recate per l'anno 1982 dagli articoli 14 e 15 della stessa legge n. 423/1981, pari a lire 302.000.000 e così per complessive lire 14.542.750.000, sono iscritte nel bilancio dell'anno 1983 secondo le indicazioni contenute nell'elenco n. 6 allegato alla presente legge.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 3.180.000.000;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali", lire 6.150.000.000.
I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono indicati, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e 3 allegati alla presente legge.
Le somme relative ai fondi globali indicati nel primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli nn. 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa, per i rispettivi importi di lire 3.180.000.000 e di lire 6.150.000.000.
Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito, per l'anno 1983, in lire 465.857.760 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200101 dello stato di previsione della spesa.
Sono dichiarate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55, quarto comma, della stessa legge regionale n. 25/80 quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1983, in lire 20 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1983, in lire 59.364.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200103 dello stato di previsione della spesa.
Trasferimento all'anmno 1983 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, l'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali sull'importo delle opere pubbliche di interesse dei medesimi, comprese nell'elenco n. 8 approvato con l'articolo 55, primo comma, della legge regionale 22 aprile 1980, n. 22 e per le quali non è stato concesso, entro il termine di chiusura dell'esercizio 1982 il contributo regionale di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale 22 aprile 1980, n. 22.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere i seguenti importi:
a) per i contributi di cui agli articoli 13 e 15 della legge n. 1090/68, lire 205.086.440;
b) per i contributi di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10 della legge n. 589/49, lire 242.207.300 ed avranno la durata stabilita nei detti articoli.
La misura dei contributi di cui al primo comma resta fissata, per il 1983, in ragione del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.
Le obbligazioni assunte per effetto dello stesso primo comma non potranno venire a scadere prima dell'anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere in detti anni.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1983.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1983, l'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi, di durata non superiore a 35 anni, sulle spese per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse dei medesimi, già compresi nell'elenco n. 19 approvato con l'articolo 84 della legge regionale 3 aprile 1981, n. 11 e per le quali non è stato concesso, entro il termine del 31 ottobre 1982, il contributo previsto dall'articolo 13 della stessa legge regionale n. 11/1982, nonchè delle opere comprese nell'allegato B) annesso alla presente legge.
La misura e la durata dei contributi di cui al precedente comma sono stabiliti in conformità alle disposizioni recate dalla deliberazione consiliare n. 56 del 3 aprile 1982.
Le obbligazioni assunte in virtù dei commi precedenti non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1984 e non potranno eccedere l'importo annuo di lire 3.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 ed in quelli degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte per effetto del presente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1983.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1983, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali di durata non superiore a 35 anni sull'importo delle opere per la realizzazione di impianti di adduzione secondaria e per la distribuzione di gas metano per usi domestici e industriali, indicate in calce alla legge regionale n. 34/80 e per le quali non è stato concesso entro il 30 settembre 1982 il contributo di cui all'articolo 13 della stessa legge regionale 22 aprile 1980, n. 22.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere l'importo di lire 45.000.000 e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1984.
La misura dei contributi di cui al primo comma del presente articolo resta fissata, per il 1983, in ragione del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere in detti anni.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1983.
L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.000 milioni per il triennio dal 1981 al 1983, recata dall'articolo 1 punto 2), della legge regionale 9 marzo 1981, n. 5, per il completamento, il ripristino e la manutenzione di opere pubbliche di bonifica eseguite nei territori classificati di bonifica integrale o depressi, già ripartite in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1981, lire 700 milioni nell'anno 1982 e di lire 100 milioni nell'anno 1983, resta stabilita nel complessivo ammontare di lire 900 milioni ed è ripartita nei seguenti anni per i controindicati nuovi importi:
a) anno 1981, lire 50 milioni;
b) anno 1982, lire 150 milioni;
c) anno 1983, lire 350 milioni;
d) anno 1984, lire 350 milioni.
La somma di cui al punto c) del precedente comma è iscritta a carico del capitolo n. 2141203 dello stato di previsione della spesa.
L'autorizzazione di cui all'articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36 per l'assunzione, nell'anno 1982, di obbligazioni per la concessione di contributi decennali costanti previsti dall'articolo 19, terzo comma, della predetta legge regionale n. 36/1982 fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni e con scadenza delle prime annualità negli anni 1983 e 1984 per importi non superiori a 1.500 milioni per ciascuno dei detti anni, è protratta all'anno 1983; relative obbligazioni non potrano venire a scadenza prima dei seguenti anni e potranno eccedere gli importi controindicati:
a) nell'anno 1983, lire 900 milioni;
b) nell'anno 1984, lire 2.100 milioni.
Le somme da iscriversi a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa, già stabilite dal settimo comma dello stesso articolo 20 in lire 1.500 milioni per l'anno 1983, in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1992 ed in lire 1.500 milioni per l'anno 1993, sono stabilite nei seguenti nuovi importi:
a) per l'anno 1983, lire 900 milioni;
b) per ciascuno degli anni dal 1984 al 1992, lire 3.000 milioni;
c) per l'anno 1993, lire 2.100 milioni.
La somma di lire 900 milioni di cui al secondo comma, lettera a), è iscritta a carico del capitolo n. 2213243 dello stato di previsione della spesa.
L'autorizzazione di cui all'articolo 22, terzo comma, della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36 per l'assunzione, nell'anno 1982, di obbligazioni per la concessione del concorso regionale negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 21 della predetta legge regionale n. 36/1982 fino all'importo complessivo di lire 2.000 milioni e con scadenza delle prime annualità negli anni 1983 e 1984 per importi non superiori a lire 1.000 milioni per ciascuno dei detti anni, è protratta all'anno 1983; le relative obbligazioni non potranno venire a scadenza prima dei seguenti anni e non potranno eccedere gli importi controindicati:
a) nell'anno 1983, lire 400 milioni;
b) nell'anno 1984, lire 1.000 milioni;
c) nell'anno 1985, lire 600 milioni.
Le somme da iscriversi a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa, già stabilite dal sesto comma dello stesso articolo 22 in lire 1.000 milioni per l'anno 1983, in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1998 ed in lire 1.000 milioni per l'anno 1999, sono stabilite nei seguenti nuovi importi:
a) per l'anno 1983, lire 400 milioni;
b) per l'anno 1984, lire 1.400 milioni;
c) per ciascuno degli anni dal 1984 al 1998, lire 2.000 milioni;
d) per l'anno 1999, lire 1.600 milioni;
e) per l'anno 2000, lire 600 milioni.
La somma di lire 400 milioni di cui al secondo coma, lettera a), è iscritta a carico del capitolo n. 2214203 dello stato di previsione della spesa.
La spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1981 dall'articolo 18, primo comma, lettera b), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46 per la concessione ai comuni singoli o associati di contributi nelle spese per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive ovvero per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati, previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 46/1980, si intende autorizzata, per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1983.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo n. 2254201 dello stato di previsione della spesa.
L'autorizzazione di cui all'articolo 18, primo comma, punto c) della legge 31 maggio 1980, n. 46 per l'assunzione di obbligazioni per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati per l'acquisizione o il miglioramento di attrezzature tecnico-sportive, previste dall'articolo 5 della stessa legge regionale n. 46/1980, è protratta al 30 dicembre 1983.
L'ammontare delle obbligazioni assunte in virtù del comma precedente non potrà eccedere l'importo di lire 350 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo n. 2254202 dello stato di previsione della spesa.
I termini di decorrenza dei due limiti di impegno trentacinquennali di lire 800 milioni ciascuno autorizzati con l'articolo 18 primo comma, lettera a), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 46, per la concessione ai comuni di contributi costanti pluriennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2 della stessa legge regionale n. 46/1980, già differiti all'anno 1983 e all'anno 1984 per effetto dell'articolo 50 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11, sono ulteriormente differiti di un anno e restano stabiliti, per gli stessi importi, dall'anno 1984 e dall'anno 1985; sono parimenti differiti di un ulteriore anno gli altri termini indicati nello stesso articolo 18 - primo comma, lettera a).
L'autorizzazione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 32 per l'assunzione, nell'anno 1981, di obbligazioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31 sui mutui da contrarsi dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni e con scadenza delle prime annualità negli anni 1982 e 1983 per importi non superiori a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni predetti, è protratta all'anno 1983; la scadenza delle dette obbligazioni e dei relativi importi è modificata come segue:
a) nell'anno 1982, lire 1.500 milioni;
b) nell'anno 1983, lire 700 milioni;
c) nell'anno 1984, lire 800 milioni.
Le somme da iscriversi a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa già stabilite dal quarto comma dello stesso articolo 2 in lire 1.500 milioni per l'anno 1982, in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1983 al 1986 ed in lire 1.500 milioni nell'anno 1987, sono stabilite nei seguenti nuovi importi:
a) per l'anno 1982, lire 1.500 milioni;
b) per l'anno 1983, lire 2.200 milioni;
c) per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, lire 3.000 milioni;
d) per l'anno 1987, lire 1.500 milioni;
e) per l'anno 1988, lire 800 milioni.
La somma di cui al secondo comma, lettera b), è iscritta a carico dei capitoli n. 3122205 e n. 6300251 dello stato di previsione della spesa, nei rispettivi importi di lire 700 milioni e di lire 1.500 milioni.
La spesa di complessive lire 2.000 milioni già autorizzata con l'articolo 21 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, per il triennio dal 1981 al 1983 per la concessione alle comunità montane e alle associazioni dei comuni dei finanziamenti occorrenti per l'esercizio delle deleghe in materia di agricoltura e per la gestione dei piani zonali agricoli, si intende autorizzata per le stesse finalità e per lo stesso complessivo importo per il triennio dal 1983 al 1985 ed è ripartita in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1983, lire 700 milioni per l'anno 1984 e lire 800 milioni per l'anno 1985.
La somma di lire 500 milioni per l'anno 1983 è iscritta a carico del capitolo n. 3115104 dello stato di previsione della spesa.
L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.800 milioni per il quadriennio dal 1980 al 1983, recata dall'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 per la concessione di contributi alle aziende artigiane per favorire l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, previsti dall'articolo 13 lettera b) della stessa legge regionale n. 7/1980, modificato con l'articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1982 n. 26, già ripartita in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1980 e di lire 1.200 milioni per il triennio dal 1981 al 1983, è ridotta a lire 600 milioni ed è ripartita nei seguenti anni nei controindicati importi:
a) anno 1982, lire 100 milioni;
b) anno 1983, lire 300 milioni;
c) anno 1984, lire 200 milioni.
La somma di cui alla lettera b) del comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3223202 dello stato di previsione della spesa.
Gli stanziamenti o quote di essi già iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci per l'anno 1982 e degli anni anteriori a carico dei capitoli compresi nell'elenco n. 9 allegato alla presente legge, non impegnati entro il termine di chiusura dell'esercizio 1982 ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza del bilancio per l'anno 1983 a carico dei capitoli corrisondenti compresi nello stesso elenco n. 9, in aggiunta alle somme iscritte a carico dei medesimi capitoli quali nuove assegnazioni per l'anno 1983.
Le somme reiscritte nella competenza del bilancio per l'anno 1983 per effetto del comma precedente costituiscono economia di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1982 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano comunque valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1982.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di lire 55.783 milioni per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1980 già stabilita con l'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 22, e ridotta a lire 39.475.061.495 per effetto delle successive rinnovazioni e riduzioni, è ulteriormente rinnovata per l'anno 1983 per lo stesso stesso importo e per le stesse finalità.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti obbligazionari per l'importo di lire 58.795 milioni per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1981, già stabilita con l'articolo 71 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11, e ridotta a lire 8.224.558.522 per effetto delle successive rinnovazioni e riduzioni, è ulteriormente rinnovata per l'anno 1983 per lo stesso importo e per le stesse finalità.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti obbligazionari per l'importo di lire 60.200.856.787 per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1982, già stabilita con l'articolo 73 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 11, è rinnovata per l'anno 1983 per lo stesso importo e per le stesse finalità.
L'importo complessivo dei mutui e prestiti obbligazionari di cui ai commi precedenti, pari a lire 107.900.476.804 è ascritto al capitolo n. 5002226 dello stato di previsione delle entrate.
Approvazioane dello stato di previsione delle entrate dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni sono previste, per l'anno 1983, nei coplessivi importi di lire 154.527.724.722 e di lire 143.139.161.245 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo primo dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere trasferimenti di fondi dal bilancio statale ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della Comunità Economica Europea sono previste, per l'anno 1983, nei complessivi importi di lire 1.010.584.977.325 e di lire 1.152.282.070.889 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1983, nei complessivi importi di lire 4.519.500.000 e di lire 11.901.347.217 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di di crediti sono previste, per l'anno 1983, nei complessivi importi di lire 52 milioni e di lire 52 milioni rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1983, nei complessivi importi di lire 126.683.476.804 e di lire 132.527.858.088 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultati dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1983, nei complessivi importi di lire 6.025.000.000 e di lire 960.491.554.141 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.
Le spese di amministrazione generale considerate nella rubrica n. 1 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1983 sono destinate ai seguenti settori, per i controindicati importi:
SETTORE n. 1
Organi istituzionali, lire 4.525.400.000 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Consiglio regionale, lire 4.256.000.000
SUB SETTORE n. 2
Giunta regionale, lire 269.400.000
SETTORE n. 2
Personale, lire 38.355.853.460 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Personale in servizio di ruolo e non di ruolo, lire 37.557.853.460
SUB SETTORE n. 2
Personale in quiescenza, lire 410.000.000
SUB SETTORE n. 3
Consulenze e collaborazioni, lire 388.000.000
SETTORE n. 3
Spese di funzionamento, lire 7.573.268.709 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Spese d'ufficio, lire 4.563.000.000
SUB SETTORE n. 2
Informatica e auto
SUB SETTORE n. 3
Documentazione e pubblicistica, lire 550.000.000
SUB SETTORE n. 4
Comitati e commissioni, lire 273.000.000
SUB SETTORE n. 5
Accertamento e riscossione dei tributi, lire 20.000.000
SUB SETTORE n. 6
Demanio e patrimonio, lire 667.268.709
SETTORE n. 4
Controllo sugli enti locali, lire 300.000.000
SETTORE n. 5
Partecipazione popolare, lire 500.000
SETTORE n. 6
Pubbliche relazioni, lire 254.150.000 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Manifestazioni, lire 160.000.000
SUB SETTORE n. 2
Associazioni, lire 94.150.000
SUB SETTORE n. 3
Celebrazioni, lire zero
ETTORE n. 7
Granzie fidejussorie, lire 37.000.000
SETTORE n. 8
Spese diverse, lire 276.500.000 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Interessi passivi su operazioni di credito a breve termine, lire zero
SUB SETTORE n. 2
neri non ripartibili, lire zero
SUB SETTORE n. 3
Imposte e tasse, 50.000.000
SUB SETTORE n. 4
Rimborsi di tributi e restituzioni, L. 92.000.000
SUB SETTORE n. 5
Altre spese, lire 94.500.000
SUB SETTORE n. 6
Difensore civico, lire 40.000.000
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese di amministrazione generale per l'anno 1983 risulta determinato in complessive lire 51.322.672.169 di cui lire 50.709.403.460 per spese di parte corrente e lire 613.268.709 per spese in conto capitale.
Le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella rubrica n. 2 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1983, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE n. 1
Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali, lire 120.883.260.748 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Difesa del suolo, lire 58.015.750.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Difesa idrogeologica, lire 4.265.750.000
PROGRAMMA n. 2
Difesa del litorale, lire 50.400.000.000
PROGRAMMA n. 3
Opere di pronto intervento, lire 3.000.000.000
PROGRAMMA n. 4
Studi e ricerche, lire 350.000.000
SUB SETTORE n. 2
Tutela e valorizzazione delle acque, lire 9.065.796.856 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Ricerca e pianificazioni, lire 576.540.136
ROGRAMMA n. 2
Forniture idriche e impianti igienico sanitari, lire 8.489.256.720
SUB SETTORE n. 3
Tutela del patrimonio naturalistico, lire 467.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Tutela della fauna, lire 250.000.000
PROGRAMMA n. 2
Tutela del paesaggio, lire 1.000.000
PROGRAMMA n. 3
Educazione ecologica, lire 216.000.000
SUB SETTORE n. 4
Organizzazione e valorizzazone agricolo-forestale delle risorse territoriali, lire 53.334.719.892 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Irrigazione e sistemazione idraulica agraria, lire 14.182.107.745
PROGRAMMA n. 2
Valorizzazione dei territori montani e collinari, lire 27.479.893.068 PROGRAMMA n. 3
Forestazione e bonifica montana, lire 10.648.119.079 P
ROGRAMMA n. 4
Tutela del patri
Organizzazione del, lire 162.283.289.934 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Insediamenti abitativi, lire 45.828.448.210 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Recupero dei centri storici, lire 450.500.000
PROGRAMMA n. 2
Recupero del patrimonio edilizio danneggiato da eventi calamitosi, lire 36.819.085.279
PROGRAMMA n. 3
Sviluppo del patrimonio edilizio, lire 5.560.509.132
PROGRAMMA n. 4
Sviluppo delle abitazioni dei lavoratori agricoli, lire 2.998.353.799
SUB SETTORE n. 2
Infrastrutture e servizi per lo sviluppo civile e produttivo, lire 72.992.796.137 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Viabilità , lire 300.000.000
PROGRAMMA n. 2
Trasporti collettivi, lire 59.111.550.636
PROGRAMMA n. 3
Attrezzature portuali, lire 600.000.000
PROGRAMMA n. 4
Elettrificazione, lire 3.076.893.722
PROGRAMMA n. 5
Metanizzazione, lire zero
PROGRAMMA n. 6
Fonti energetiche in
Opere pubbliche diverse, lire 9.904.351.779
SUB SETTORE n. 3
Insediamenti produttivi, lire 24.247.678.500 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Insediamenti artigianali, lire 4.999.200.000
PROGRAMMA n. 2
Insediamenti produttivi in zona CASMEZ, lire 4.147.500.000
PROGRAMMA n. 3
Poli di sviluppo industriali nei territori montani, lire 11.878.278.500 PROGRAMMA n. 4
Progetto speciale per lo sviluppo del turismo rurale e dei servizi reali ai settori produttivi in zona CASMEZ, lire 3.222.700.000
SUB SETTORE n. 4
Sviluppo delle aree montane, lire 3.646.910.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Piani di sviluppo delle comunità montane, lire 3.646.910.000
SUB SETTORE n. 5
Strutture per i servizi sociali, lire 15.567.457.087 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Edilizia scolastica, lire 7.417.457.087 P
ROGRAMMA n. 2 E
dilizia ospedaliera, lire 7.000.000.000
PROGRAMMA n. 3
sociale, lire 600.000.000
PROGRAMMA n. 4
Impianti sportivi, lire 550.000.000
er effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente per l'anno 1983 risulta determinato in complessive lire 283.237.376.233 di cui lire 56.722.390.230 per le spese di parte corrente e lire 226.514.986.003 per spese in conto capitale.
Le spese per il sostegno della produzione, considerate nella rubrica n. 3 dello stato di previsione di competenza per l'anno 1983 sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE n. 1
Produzione agricolo-alimentare, lire 88.049.336.786 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Pianificazione e organizzazione dello sviluppo agricolo, lire 14.893.220.891 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Ricerche e strumenti di pianificazione, lire 2.559.905.000
PROGRAMMA n. 2
Servizi per lo sviluppo agricolo, ricerca e sperimentazione, lire 960.180.000 PROGRAMMA n. 3
Servizi per lo sviluppo agricolo. Sanità delle produzioni e degli allevamenti, lire 879.912.000 P
ROGRAMMA n. 4
Servizi per lo sviluppo agricolo. Miglioramento delle produzioni, lire 4.190.520.731
PROGRAMMA n. 5 S
ervizi per lo sviluppo agricolo. Assistenza alle aziende, lire 2.984.051.000 PROGRAMMA n. 6
Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione socio-economica, lire 1.159.652.160
PROGRAMMA n. 7
Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione di mercato, orientamento e tutela della produzione. Attività promozionale, lire 1.359.000.000
PROGRAMMA n. 8
Attività promozionale delle organizzazioni contadine e delle associazioni cooperative, lire 800.000.000
SUB SETTORE n. 2
Ammodernamento delle strutture e sostegni alle imprese, lire 58.672.619.484 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Piani di sviluppo aziendale-direttive CEE, lire 1.219.258.000
PROGRAMMA n. 2
Sostegno agli investimenti aziendali, lire 22.206.918.150
PROGRAMMA n. 3
Progetti FEOGA - miglioramento strutture aziendali, lire 3.739.032.070
PROGRAMMA n. 4
Sostegni alla gestione aziendale, lire 14.483.541.850
PROGRAMMA n. 5
Fondo di solidarietà contro le calamità naturali, lire 11.809.339.209
PROGRAMMA n. 6
Aiuti al reddito dei coltivatori (indennità compensativa), lire 2.392.497.815 PROGRAMMA n. 7
Aiuti per la mobilità fondiaria, lire 2.822.032.390
SUB SETTORE n. 3
Consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola, lire 14.483.496.411 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Potenziamento e ammodernamento degli impianti lire 4.235.715.278 PROGRAMMA n. 2
Sostegni alla gestione, lire 9.358.844.383
PROGRAMMA n. 3
Progetti FEOGA - impianti di trasformazione e commercializzazione, lire 888.936.750
SUB SETTORE n. 4
Sviluppo delle produzioni ittiche, lire zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Studi e ricerche, lire zero
PROGRAMMA n. 2
Incentivazioni attività ittiche, lire zero
SETTORE n. 2
ttività produttive extragricole, lire 14.813.740.000 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Promozione dello sviluppo produttivo, lire 4.700.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Promozione dello sviluppo industriale, lire 2.200.000.000
PROGRAMMA n. 2
Manifestazioni fieristiche, lire 2.300.000.000
PROGRAMMA n. 3
Sviluppo dell'associazionismo nelle attività produttive extragricole, lire 200.000.000
PROGRAMMA n. 4
Tutela delle attività produttive extragricole dalle calamità naturali, lire zero
SUB SETTORE n. 2
Sviluppo dell'artigianato, lire 2.790.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Studi, ricerche e promozione, lire 510.000.000
PROGRAMMA n. 2
Sostegno degli investimenti e aiuti per la gestione delle imprese, lire 1.608.000.000
PROGRAMMA n. 3
Artigianato artistico, tipico e tradizionale, lire 672.000.000
SUB SETTORE n. 3
Sviluppo del turismo, lire 5.998.740.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Promozione turistica, lire 5.302.140.000
PROGRAMMA n. 2
Sviluppo della ricettività , lire 500.000.000
PROGRAMMA n. 3
Agriturismo, lire 196.600.000
SUB SETTORE n. 4
Razionalizzazione della distribuzione commerciale, lire 1.125.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Pianificazione, lire zero
PROGRAMMA n. 2
Razionalizzazione della rete distributiva, lire 1.125.000.000
PROGRAMMA n. 3
ercati agricoli, lire zero
PROGRAMMA n. 4
Mercati ittici, lire zero
SUB SETTORE n. 5
Regolamentazione e sviluppo delle attività estrattive e termali, lire 200.000.000 per l'attauzione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Cave, lire 200.000.000
PROGRAMMA n. 2
Termalismo, lire zero
SETTORE N. 3
Formazione professionale, lire 21.579.384.000 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Pianificazione e sviluppo delle tecnologie didattiche, lire 463.890.160 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Pianificazione, lire 463.890.160
PROGRAMMA n. 2
rogetti pilota, lire zero
SUB SETTORE n. 2
Attivazione dei corsi di formazione professionale, lire 21.115.493.840 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Corsi gestiti da enti delegati, lire 740.000.000
PROGRAMMA n. 2
Corsi gestiti da altri enti, lire 19.815.314.840
PROGRAMMA n. 3
Corsi finalizzati, lire 560.179.000
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stamziamenti di competenza per le spese per interventi a sostegno della produzione per l'anno 1983 risulta determinato in complessive lire 124.442.460.786 di cui lire 70.674.659.650 per spese di parte corrente e lire 53.767.801.136 per spese in conto capitale.
Le spese per i servizi sociali, considerate nella rubrica n. 4 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1983, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE n. 1
Cultura e tempo libero, lire 5.932.781.820 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Attività e beni culturali, lire 4.797.781.820 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Tutela e valorizzazione dei beni culturali, lire 1.175.000.000
PROGRAMMA n. 2
Promozione delle attività culturali, lire 2.866.300.000
ROGRAMMA n. 3
Educazione permanente, lire 756.481.820
SUB SETTORE n. 2
Attività di tempo libero, lire 1.135.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Formazione piano per lo sport, lire zero
PROGRAMMA n. 2
Attività sportive e ricreative, lire 200.000.000
PROGRAMMA n. 3
Caccia e pesca sportiva, lire 785.000.000
PROGRAMMA n. 4
Turismo sociale, lire 150.000.000
SETTORE n. 2
Sistema socio-sanitario, lire 907.593.131.562 di cui:
SUB SETTORE n. 1
Sviluppo del sistema sanitario, lire 17.081.297.725 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Formazione del piano triennale, lire 80.000.000
PROGRAMMA n. 2
Attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere, lire 17.001.297.725
SUB SETTORE n. 2
Consolidamento del sistema sanitario, lire 828.686.337.852 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Gestione del fondo sanitario, lire 827.438.678.421
PROGRAMMA n. 2
Interventi speciali lire 1.247.659.431
SUB SETTORE n. 3
Interventi nel campo socio-assistenziale, lire 61.055.131.985 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Asili nido, lire 3.472.700.000
PROGRAMMA n. 2
Centri antidroga, lire 1.699.118.511
PROGRAMMA n. 3
Consultori familiari, lire 7.419.007.589
PROGRAMMA n. 4
Assistenza sociale, lire 33.654.305.885
PROGRAMMA n. 5
Promozione della propaganda e della educazione socio - sanitaria, lire zero PROGRAMMA n. 6
Interventi per diritto allo studio, lire 14.810.000.000
SUB SETTORE n. 4
Interventi di piano vincolati, lire zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Progetti-obiettivo, lire zero
PROGRAMMA n. 2
ormazione personale, lire zero
PROGRAMMA n. 3
finalizzata, lire zero
PROGRAMMA n. 4
Educazione sanitaria, lire zero
SUB SETTORE n. 5
Emigrazione, lire 770.364.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
PROGRAMMA n. 1
Consulta regionale per l'emigrazione, lire 770.364.000
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per i servizi sociali per l'anno 1983 risulta determinato in complessive lire 913.525.913.382 di cui lire 896.524.615.657 per spese di parte corrente e lire 17.001.297.725 per spese in conto capitale.
Le spese non ripartite, considerate nella rubrica n. 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1982, attengono:
a) quanto a lire 465.357.760 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 20.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 3.180.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
d) quanto a lire 6.150.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
e) quanto a lire 16.585.540.792 all'apporto regionale alla costituzione del fondo nazionale trasporti parte corrente.
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1983 risulta determinato in complessive lire 26.401.398.552 di cui lire 20.251.398.552 per spese di parte corrente e di lire 6.150.000.000 per spese in conto capitale.
Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1983 attengono:
a) al pagamento delle annualità nei limiti di impegno per lire 63.769.143.486 per interventi nei seguenti settori:
1. Amministrazione generale lire zero;
2. Territorio e ambiente lire 19.504.343.671;
3. Produzione lire 44.264.799.815;
b) al pagamento di residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, per lire 9.807.874.412;
c) al pagamento di rate di ammortamento di mutui passivi e di prestiti, per lire 939.000.000 di cui: per quote di interesse lire 800.000.000; per quote di capitale lire 139.000.000;
d) al rimborso di anticipazioni ordinarie di cassa, per lire zero.
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per la estinzione di passività risulta determinato in lire 74.516.017.898.
E' approvato in lire 1.473.480.619.020 in termini di competenza ed in lire 2.417.056.222.434 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1983 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuite alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1983 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
E' approvato in lire 1.479.470.839.020 in termini di competenza, ivi comprese lire 5.990.220.000 per altrettante acquisite alle entrate del bilancio 1982 ed iscritte nella spesa della competenza propria del bilancio per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, della stessa legge regionale n. 25/1980, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1983 annesso alla presente legge; è altresì approvato in lire 2.413.256.856.614 in termini di cassa il medesimo stato di previsione della spesa per l'anno 1983 (tabella n. 2).
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 e di quelle contenute nella presente legge.
E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1983 annesso alla presente legge (tabella n. 3).
E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1983 annesso alla presente legge (tabella n. 4).
Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1983 - quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 7 e n. 8 - è autorizzata, per effetto dell'articolo 67, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 18.783.000.000 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 91.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1983.
Disposizioni diverse
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, primo e secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1983, rispettivamente in lire 5.000 ed in lire 3.000.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito per l'anno 1983, in lire 300.000.000.
Il termine fissato dall'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 22 aprile 1980, n. 22 alla fine dell'anno 1980 per il rimborso da parte del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, già protratto al 31 dicembre 1982 per effetto dell'articolo 76 della legge regionale 11 marzo 1982, n. 3, è ulteriormente protratto al 31 dicembre 1983.
Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970 n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1983 nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui di cui ai precedenti articoli n. 69 e n. 86 pari, complessivamente, a lire 126.683.476.804 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore ad anni 20;
b) tasso di interesse non superiore al 22 per cento annuo, oneri fiscali esclusi.
Il pagamento delle annualità di ammortamento per la quota capitale ed interessi passivi, valutate in lire 939 milioni per l'anno 1983 ed in lire 565.854 milioni per gli anni successivi dall'1984 al 2004 ed in lire 1.207 milioni per l'anno 2005 e così per complessive lire 568.000 milioni è garantito mediante la iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 1983 e per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei relativi pagamenti.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, sono dichiarate obbligatorie.
Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1983, sulla base della vigente normativa statale finchè non sia diversamente disposto con leggi della Regione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 - secondo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della CEE sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) servizio affari generali della presidenza della giunta regionale, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale - FESR;
b) servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Sociale Europeo - FSE;
c) servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo Orientamento e Garanzia - FEOGA.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1983, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici, nonchè per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.
Con le stesse modalità indicate nel comma precedente sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea - CEE - nonchè per la iscrizione delle correlative spese.
In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro 30 giorni dalla adozione, la istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1983, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1983, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativi ai residui passivi, mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato destinate ad interventi attinenti al conseguimento di obiettivi di carattere particolare definiti dalla legislazione nazionale, iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1982 ed attribuite alla competenza propria dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 72, terzo e quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, ammontanti a lire 5.990.220.000 sono quelle indicate nell'allegato elenco n. 5.
Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, sono approvati i programmi esecutivi delle opere pubbliche indicate nei seguenti allegati alla presente legge:
- allegato A "Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione", per l'importo complessivo di lire 27.720 milioni;
- allegato B "Opere pubbliche di interesse degli enti locali", per l'importo di lire 180.265 milioni.
E' dotato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1983/1985, annesso alla presente legge (tabelle 1/A - 2/A e 3/A).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.