Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1983, n. 32 |
Titolo: | Provvedimenti tributari. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 31 ottobre 1983, n. 118) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | TRIBUTI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
TITOLO I
Tassa automobilistica regionale
Art. 1
Art. 2
Art. 3
TITOLO II Tasse sulle concessioni regionali
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
TITOLO III Imposta sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
Art. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
TITOLO II Tasse sulle concessioni regionali
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
TITOLO III Imposta sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
Art. 10
Tassa automobilistica regionale
Alla tassa istituita con L.R. 16 dicembre 1971, n. 2 si applicano le disposizioni del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 concernenti detto tributo.
Alla tassa regionale automobilistica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni e le disposizioni di cui alla L.R. 16 dicembre 1971, n. 2.
L'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'articolo 4, secondo e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A norma dell'articolo 4, comma terzo, della citata legge 16 maggio 1970, n. 281 l'aliquota anzidetta è ulteriormente aumentata del 5% per i seguenti veicoli e autoscafi:
a) autobus a uso privato;
b) autoscafi a uso privato;
c) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali;
d) rimorchi a uso abitazione;
e) autoveicoli attrezzati per campeggio;
f) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.
Le aliquote di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1984.
Tasse sulle concessioni regionali
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Nota relativa all'articolo 4
Sostituisce il primo comma dell'art. 1, l.r. 15 aprile 1980, n. 20.
La misura della tassa sulle concessioni regionali indicate nella tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è aumentata del cento per cento, salvo quanto disposto con il secondo comma del presente articolo e con il successivo articolo 8, punto 1).
L'aumento di cui al comma precedente non si applica alle tasse per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al n. 17 - punto 1) - della tariffa anzidetta.
Le tasse per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio sono stabilite per l'anno 1983 in misura pari a quella delle vigenti tasse di concessione governativa per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia. A decorrere dall'1 gennaio 1984 esse sono dovute nella misura in vigore al 31 dicembre 1983 con l'aumento del venti per cento di cui all'articolo 9.
L'aumento di cui al primo comma è applicato anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla citata L.R. 15 aprile 1980, n. 20.
Le tasse di rilascio ed annua relative all'autorizzazione per l'apertura dei pubblici esercizi di cui al n. 7, lettere e) e f), della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 si applicano sulla base della popolazione dei comuni nei quali gli esercizi stessi sono ubicati.
Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione delle relative tasse di concessione regionale già corrisposte.
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Nota relativa all'articolo 8
Abroga il secondo comma dell'art. 40, l.r. 29 marzo 1983, n. 8, nonché sostituisce il n. 16 della tabella allegata alla l.r. 15 aprile 1980, n. 20.
A decorrere dall'1 gennaio 1984 sono aumentati del venti per cento gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonchè delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20.
Imposta sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
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.......................................................................Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 36, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.