Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 13 |
Titolo: | Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1984. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 16 giugno 1984, n. 55) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
TITOLO I
Autorizzazione di spesa per lÂ’anno 1984 per lÂ’attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Art. 1 (Insegnamento dello sci nelle Marche)
Art. 2 (Maggiorazione delle competenze ai membri delle commissioni sanitarie per l’accertamento dell’invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo)
Art. 3 (Spese per l’osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 4 (Adesione a organismi associativi)
Art. 5 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell’antifascismo e della resistenza)
Art. 6 (Ufficio del difensore civico)
Art. 7 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sull’adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 8 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 9 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 10 (Potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montagna marchigiana)
Art. 11 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 12 (Attuazione della L.R. 29 maggio 1980, n. 43 per l’applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Quadrifoglio")
Art. 13 (Opere pubbliche di bonifica integrale o eseguite nei territori depressi)
Art. 14 (Formazione di un "parco progetti" per la viabilità)
Art. 15 (Formazione del piano regionale dei trasporti)
Art. 16 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 17 (Cantieri di lavoro)
Art. 18 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 19 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni di comuni e delle comunità montane)
Art. 20 (Contributi per l’acquisto o miglioramento di attrezzature tecnico–sportive)
Art. 21 (Attuazione della legge 1º luglio 1977, n. 403 per il finanziamento delle attività agricole nelle regioni)
Art. 22 (Sviluppo della cooperazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 23 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 24 (Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull’associazionismo dei produttori agricoli)
Art. 25 (Prestiti annuali di conduzione contratti da aziende agricole)
Art. 26 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 27 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 28 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 29 (Formazione professionale)
Art. 30 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 31 (Contributi all’associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 32 (Attività di educazione permanente)
Art. 33 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 34 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 35 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 36 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 37 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 38 (Dialisi domiciliare)
Art. 39 (Asili nido)
Art. 40 (Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenze e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 41 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l’esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. n 616/ 977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, modificata con la L.R. 31 agosto 1982, n. 31)
Art. 42 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell’emarginazione)
Art. 43 (Diritto allo studio universitario)
Art. 44 (Fondi globali)
Art. 45 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 46 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 47 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 48 (Contributi pluriennali agli enti locali nelle spese per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi. Completamento programmi anni 1982 e 1983 e programma anno 1984)
TITOLO II Trasferimento all’anno 1984 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 49 (Proprietà diretto–coltivatrice)
Art. 50 (Incentivazione turistico–alberghiera)
Art. 51 (Occupazione giovanile)
Art. 52 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981, 1982 e 1983)
Art. 53 (Reiscrizione nel bilancio 1984 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1983 e non impegnati)
Art. 54 (Cessazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali in anni anteriori)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione dellÂ’entrate e dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 55 (Entrate di natura tributaria)
Art. 56 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità economica europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 57 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 58 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 59 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 60 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 61 (Spese di amministrazione generale)
Art. 62 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell’ambiente)
Art. 63 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 64 (Spese per i servizi sociali)
Art. 65 (Spese non ripartite)
Art. 66 (Estinzione di passività)
Art. 67 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 68 (Stato di previsione della spesa)
Art. 69 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 70 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 71 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l’anno 1984)
Art. 72 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 73 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 74 (Anticipazioni al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno per l’acquisizione di terreni)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 75 (Partecipazione all’aumento di capitale sociale della "Finanziaria regionale Marche" S.p.A.)
Art. 76 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 77 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 78 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 79 (Servizi regionali competenti per svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della Cee)
Art. 80 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 81 (Capitoli aggiunti)
Art. 82 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 83 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1984/1986)
Art. 84 (Dichiarazione di urgenza)
Art. 1 (Insegnamento dello sci nelle Marche)
Art. 2 (Maggiorazione delle competenze ai membri delle commissioni sanitarie per l’accertamento dell’invalidità civile, dello stato di non vedente e del sordomutismo)
Art. 3 (Spese per l’osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 4 (Adesione a organismi associativi)
Art. 5 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell’antifascismo e della resistenza)
Art. 6 (Ufficio del difensore civico)
Art. 7 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sull’adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 8 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 9 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 10 (Potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montagna marchigiana)
Art. 11 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 12 (Attuazione della L.R. 29 maggio 1980, n. 43 per l’applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Quadrifoglio")
Art. 13 (Opere pubbliche di bonifica integrale o eseguite nei territori depressi)
Art. 14 (Formazione di un "parco progetti" per la viabilità)
Art. 15 (Formazione del piano regionale dei trasporti)
Art. 16 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 17 (Cantieri di lavoro)
Art. 18 (Opere pubbliche a totale carico della Regione)
Art. 19 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni di comuni e delle comunità montane)
Art. 20 (Contributi per l’acquisto o miglioramento di attrezzature tecnico–sportive)
Art. 21 (Attuazione della legge 1º luglio 1977, n. 403 per il finanziamento delle attività agricole nelle regioni)
Art. 22 (Sviluppo della cooperazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 23 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 24 (Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull’associazionismo dei produttori agricoli)
Art. 25 (Prestiti annuali di conduzione contratti da aziende agricole)
Art. 26 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 27 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 28 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 29 (Formazione professionale)
Art. 30 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 31 (Contributi all’associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 32 (Attività di educazione permanente)
Art. 33 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 34 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 35 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 36 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 37 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 38 (Dialisi domiciliare)
Art. 39 (Asili nido)
Art. 40 (Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenze e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 41 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l’esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. n 616/ 977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, modificata con la L.R. 31 agosto 1982, n. 31)
Art. 42 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell’emarginazione)
Art. 43 (Diritto allo studio universitario)
Art. 44 (Fondi globali)
Art. 45 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 46 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 47 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 48 (Contributi pluriennali agli enti locali nelle spese per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi. Completamento programmi anni 1982 e 1983 e programma anno 1984)
TITOLO II Trasferimento all’anno 1984 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 49 (Proprietà diretto–coltivatrice)
Art. 50 (Incentivazione turistico–alberghiera)
Art. 51 (Occupazione giovanile)
Art. 52 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981, 1982 e 1983)
Art. 53 (Reiscrizione nel bilancio 1984 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1983 e non impegnati)
Art. 54 (Cessazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali in anni anteriori)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione dellÂ’entrate e dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 55 (Entrate di natura tributaria)
Art. 56 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità economica europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 57 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 58 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 59 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 60 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 61 (Spese di amministrazione generale)
Art. 62 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell’ambiente)
Art. 63 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 64 (Spese per i servizi sociali)
Art. 65 (Spese non ripartite)
Art. 66 (Estinzione di passività)
Art. 67 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 68 (Stato di previsione della spesa)
Art. 69 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 70 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 71 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l’anno 1984)
Art. 72 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 73 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 74 (Anticipazioni al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno per l’acquisizione di terreni)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 75 (Partecipazione all’aumento di capitale sociale della "Finanziaria regionale Marche" S.p.A.)
Art. 76 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 77 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 78 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 79 (Servizi regionali competenti per svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della Cee)
Art. 80 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 81 (Capitoli aggiunti)
Art. 82 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 83 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1984/1986)
Art. 84 (Dichiarazione di urgenza)
Autorizzazione di spesa per lÂ’anno 1984 per lÂ’attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1983, n. 35 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 10 milioni per l'attuazione della stessa L.R. n. 35/1983.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1340117 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 22, primo e quinto comma, della L.R. 3 marzo 1982, n. 7 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le seguenti spese:
a) lire 100 milioni, per la maggiorazione delle competenze ai membri delle commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della predetta L.R. n. 7/1982;
b) lire 30 milioni, per la maggiorazione delle competenze ai membri della commissione di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 7/1982.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 1340125 e 1340126 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della L.R. 23 aprile 1982, n. 12 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le seguenti spese:
a) lire 15 milioni, per la corresponsione delle delle competenze ai componenti dell'osservatorio del mercato del lavoro e della commissione tecnica;
b) lire 290 milioni, per il funzionamento dell'osservatorio del mercato del lavoro, ivi compreso l'importo di lire 90 milioni per altrettante non utilizzate nell'anno 1983 sull'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni recate dall'articolo 3 della L.R. 11 maggio 1983, n. 10.
Le somme di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli 1340127 e 3211101 dello stato di previsione della spesa.
In conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione a organismi assocativi e istituti di studi e di ricerca di cui alle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1984, negli importi controindicati:
a) L.R. 18 ottobre 1974, n. 24, Consiglio dei comuni d'Europa, lire 15 milioni;
b) L.R. 18 ottobre 1974, n. 25, Comunità dei porti adriatici, lire 2 milioni;
c) L.R. 18 ottobre 1974, n. 26, Comitato permanente regioni marittime d'Europa, lire 5.150.000;
d) L.R. 18 ottobre 1974, n. 27, Fiera della pesca di Ancona, lire 5 milioni;
e) L.R. 28 marzo 1975, n. 15, Istituto nazionale di sociologia rurale, lire 1 milione;
f) L.R. 22 luglio 1977, n. 28, Istituto A. Olivetti ISTAO, lire 50 milioni;
g) L.R. 22 agosto 1979, n. 26, Fondazione G. Brodolini, lire 15 milioni;
h) L.R. 19 maggio 1976, n. 10, Istituto regionale di storia del movimento di liberazione, lire 45 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 1620101, 1620103, 1620104, 1620102, 1620105, 1620106, 1620107 e 4112102.
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 8 giugno 1983, n. 12 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 100 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla stessa L.R. n. 12/1983.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1620109 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della L.R. 14 ottobre 1981, n. 29, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 40 milioni per l'ufficio del difensore civico.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1860101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1982, n. 29 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 3 milioni per la corresponsione delle competenze agli esperti, estranei all'amministrazione, incaricati dell'istruttoria tecnica delle domande di cui all'articolo 4 della predetta L.R. n. 29/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2122101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 25 agosto 1977, n. 33 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 400 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa.
Per le finalità indicate nell'articolo 2 e per quelle indicate negli altri articoli della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le spese di lire 50 milioni e di lire 110 milioni, rispettivamente.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 agosto 1983, n. 23 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le seguenti spese:
a) lire 10 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione di zona del Corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni del Cai operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 2 della stessa L.R. n. 23/1983;
b) lire 30 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni del Cai operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 6 della medesima L.R. n. 23/1983.
Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2133105 e 2133201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della L.R. 19 maggio 1975, n. 35, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 600 milioni per la formazione della carta tecnica della Regione nonché per l'acquisizione della stazione grafica interattiva.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 2114101 e 2114102 dello stato di previsione della spesa.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1984 dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 per il coordinamento degli interventi allo sviluppo dell'economia agricola (legge "Quadrifoglio"), stimate in lire 32.559.000.000, sono iscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1984 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi controindicati, per le finalità di cui alla L.R. 29 maggio 1980, n. 43:
- capitolo 2141201 per lire 1.050.000.000;
- capitolo 3113103 per lire 60.000.000;
- capitolo 3114244 per lire 400.000.000;
- capitolo 3114263 per lire 150.000.000;
- capitolo 3115105 per lire 400.000.000;
- capitolo 3122288 per lire 2.000.000.000;
- capitolo 3123206 per lire 6.977.542.500;
- capitolo 3131203 per lire 1.381.457.500;
- capitolo 6300246 per lire 9.740.000.000;
- capitolo 6300247 per lire 1.400.000.000;
- capitolo 6300248 per lire 3.900.000.000;
- capitolo 6300253 per lire 3.500.000.000;
- captolo 6300268 per lire 1.600.000.000.
L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, punto 2), della L.R. 9 marzo 1981, n. 5 per il completamento, il ripristino e la manutenzione di opere pubbliche di bonifica nei territori classificati di bonifica integrale o depressi, già stabilita per l'anno 1984 in lire 350 milioni per effetto dell'articolo 59 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10, è ridotta a lire 300 milioni ed è ripartita, negli anni 1984 e 1985, nei rispettivi importi di lire 195 milioni e di lire 105 milioni.
La somma di lire 195 milioni è iscritta a carico del capitolo 2141203 dello stato di previsione della spesa.
Per la concessione agli enti locali di contributi nelle spese di progettazione esecutiva di tratte viarie di rilevante interesse regionale è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 50 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2221101 dello stato di previsione della spesa.
E' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 400 milioni per la formazione del piano regionale dei trasporti, ivi compreso l'importo di lire 100 milioni per altrettante non utilizzate nell'anno 1983 sull'autorizzazione di spesa di lire 250 milioni recata dall'articolo 13 della L.R. 11 maggio 1983, n. 10.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2222101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b) della L.R. 4 gennaio 1979, n. 5 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2222103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della L.R. 3 settembre 1981, n. 28, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 300 milioni per il finanziamento delle spese per i cantieri di lavoro.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2227207 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione di opere pubbliche, a totale carico della Regione, indicate nell'allegato "A", annesso alla presente legge, per l'importo massimo di lire 30.750 milioni.
E' parimenti autorizzata, per l'anno 1984, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche già comprese nell'allegato "A" annesso alla L.R. 18 maggio 1983, n. 10, per le quali, alla data del 31 dicembre 1983, non sono state assunte le relative obbligazioni; le dette obbligazioni non potranno superare l'importo di lire 5.268.700.000.
E' protratto al 30 settembre 1984 il termine per l'assunzione delle obbligazioni per la realizzazione del porto turistico nell'ambito portuale di San Benedetto del Tronto, già compreso nell'elenco delle opere pubbliche da realizzarsi a totale carico della Regione - programma anno 1982 - allegato alla L.R. 3 aprile 1982, n. 11.
L'importo delle obbligazioni di cui al comma precedente non potrà eccedere la somma di lire 100 milioni.
Le obbligazioni assunte in virtù dei commi precedenti non potranno venire a scadenza, nell'anno 1984, per l'importo complessivo superiore a lire 18.716.754.700, di cui lire 5.000 milioni per le opere di cui al primo comma, lire 3.716.754.700 per le opere idrauliche e lire 1.000 milioni per le altre opere, oltre a lire 9.000 milioni per le opere per le quali sono già state assunte le relative obbligazioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono inserite, rispettivamente, a carico dei capitoli 2227210, 2111202 e 2227202 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 833 milioni per la concessione di contributi alle associazioni di comuni e alle comunità montane nelle spese di funzionamento degli organi statutari.
La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta a carico del capitolo 2241101 dello stato di previsione della spesa.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 - primo comma - punto c), della L.R. 31 maggio 1980, n. 4, per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati per l'acquisizione o il miglioramento di attrezzature tecnico-sportive prevista dall'articolo 5 della stessa L.R. n. 46/1980, già stabilita, per l'anno 1982, in lire 150 milioni, si intende autorizzata, per le stesse finalità come segue:
a) lire 50 milioni per l'anno 1983;
b) lire 100 milioni per l'anno 1984.
La somma di lire 100 milioni di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2254202 dello stato di previsione della spesa.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1984 della legge 1º luglio 1977, n. 403 sul finanziamento delle attività agricole nelle regioni, stimate in lire 3.690 milioni, sono iscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1984 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli importi controindicati:
- capitolo 3115101 per lire 1.140.000.000;
- capitolo 3118101 per lire 300.000.000;
- capitolo 3118102 per lire 300.000.000;
- capitolo 6300241 per lire 250.000.000;
- capitolo 6300249 per lire 1.500.000.000;
- capitolo 6300250 per lire 200.000.000.
Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 sono autorizzate per l'anno 1984, le seguenti spese:
a) lire 1.140 milioni, per la concessione di contributi ai gruppi di coltivatori e loro associazioni per l'attuazione dell'assistenza tecnica alle aziende (articolo 7);
b) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative di assistenza tecnica (articolo 4);
c) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei propri compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (articolo 2);
d) lire 4.000 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (articolo 6).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3115101, 3118101, 3118102 e 3132103.
Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1982, n. 14 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 25 milioni quale quota di partecipazione alle spese per il funzionamento del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento del consiglio della comunità economica europea del 6 febbraio 1979, n. 270.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3115106 dello stato di previsione della spesa.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate, per l'anno 1983, dagli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli, pari a lire 268.900.000 complessive, sono iscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1984 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi controindicati:
- capitolo 3117101, lire 244.400.000;
- capitolo 3117102, lire 24.500.000.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1983 dalla legge 26 aprile 1983, n. 130 - articolo 20, primo comma - per interventi agevolati in prestiti di conduzione previsti dalla legge n. 1760/1928, pari a lire 5.900 milioni, sono iscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1984 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa, per gli importi controindicati:
- capitolo 3124104 per lire 1.900.000.000:
- capitolo 3132103 per lire 4.000.000.000.
Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 marzo 1979, n. 16, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per, l'anno 1984, la spesa di lire 400 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore di comuni quali delegatari per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa e per l'assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3213201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della L.R. 17 marzo 1982, n. 10 e in conformità al disposto dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, previsti dagli articoli 2 e 3 della predetta L.R. n. 10/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3222101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, dell'articolo 4, secondo comma, della L.R. 24 maggio 1980, n. 39 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1984, in lire 10.503.366.750, in attuazione della deliberazione consiliare n. 127 del 28 ottobre 1983, così ripartito:
a) lire 7.350.266.315 per il finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1983/1984 - periodo dall'1 gennaio 1984 al 30 settembre 1984;
b) lire 2.736.100.435 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre dell'anno formativo 1984/1985 - periodo dall'1 ottobre 1984 al 31 dicembre 1984;
c) lire 417 milioni per spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti e utilizzato nelle strutture regionali ai sensi della L.R. 10 novembre 1981, n. 34.
Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli 3311101, 3321101, 3322101, 3322102 e 3322104 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della L.R. 1º settembre 1979, n. 28 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 1.425 milioni così suddivisa:
a) lire 15 milioni per la corresponsione della indennità e del rimborso delle spese ai componenti la consulta regionale dei beni culturali, istituita con l'articolo 7 della L.R. 30 dicembre 1979, n. 53;
b) lire 410 milioni per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali (articoli 3, 9 e 10 della stessa L.R. n. 53/1979);
c) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della medesima L.R. n. 53/1979.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 4111101, 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa, rispettivamente per gli importi di lire 15 milioni, lire 410 milioni e lire 1.000 milioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, della L.R. 16 dicembre 1981, n. 39 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 35 milioni per la concessione del contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4112106 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 19 maggio 1980, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le seguenti spese:
a) lire 650 milioni per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 150 milioni per il finanziamento delle attività di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera d) della L.R. 31 maggio 1980, n. 46, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le seguenti spese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi a favore di comuni singoli o associati per la diffusione della pratica sportiva, a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, previste dall'articolo 6 della stessa L.R. n. 46/1980, lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva per la diffusione della pratica delle attività sportive, prevista dall'articolo 7 della medesima L.R. n. 46/1980, lire 30 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti o associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, prevista dall'articolo 8 della stessa L.R. n. 46/1980, lire 70 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono rispettivamente iscritte a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 2 novembre 1983, n. 36, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 10 milioni per la concessione di contributi alle associazioni di guide alpine operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa L.R. n. 36/1983.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4122104 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della L.R. 29 marzo 1983, n. 8, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le seguenti spese:
a) lire 50 milioni, per la formazione del piano faunistico (articolo 4);
b) lire 10 milioni, per gli osservatori ornitologici (articolo 14);
c) lire 100 milioni, per la concessione, ai comuni, di contributi per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente ai fini della produzione della selvaggina (articolo 16);
d) lire 150 milioni, per la concessione, alle province, di contributi per la costituzione di fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina (articolo 17);
e) lire 150 milioni, per l'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori, per la divulgazione delle normative sulla caccia, nonché per la preparazione tecnica per gli aspiranti cacciatori (articolo 24);
f) lire 20 milioni, per la concessione, ai comuni, di contributi per il rilascio dei tesserini di caccia (articolo 27);
g) lire 20 milioni, per i corsi di qualificazione e di aggiornamento degli agenti venatori (articolo 39);
h) lire 50 milioni, per la predisposizione dei tesserini di caccia (articolo 27, sesto comma);
i) lire 200 milioni, per la concessione, alle associazioni venatorie, cinofile e naturalistiche, di contributi per la organizzazione di gare, mostre ed esposizioni e di concorsi nelle spese sostenute dalle medesime per la gestione faunistica e la tutela ambientale (articolo 43);
l) lire 800 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (articolo 45);
m) lire 50 milioni, per la concessione di contributi, agli allevatori di selvaggina per uso alimentare e ripopolamento (articolo 34).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 4123108, 4123109, 4123110, 4123111, 4123112, 4123113, 4123114, 4123115, 4123116, 4123117 e 4123201.
Ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1984, le seguenti spese:
a) lire 40 milioni, per la concessione, alle associazioni piscatorie nazionali operanti a livello regionale, di contributi per interventi attinenti l'attività di pesca sportiva (articolo 41);
b) lire 140 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (articolo 44).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 4123122 e 4123123.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 2 novembre 1978, n. 20, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 50 milioni per la concessione alla unità locale sanitaria di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto 1º di Ancona.
La somma di cui al comma precedente è compresa nello stanziamento del capitolo 4221150 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1977, n. 45, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domicialire, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.
Le somme di cui al comma precedente sono comprese nello stanziamento del capitolo 4221150 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli articoli 11 e 13 della stessa L.R. n. 30/1979 è determinata, per l'anno 1984, nei seguenti importi:
a) per i contributi in capitale nella spesa di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento, lire 150 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, lire 1.100.000 per ogni posto-bambino autorizzato, e per un numero di posti da autorizzare non superiore a 3.272.
Ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della predetta L.R. n. 30/1979, l'assegnazione statale di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, è integralmente destinata al finanziamento delle spese per le attività previste dalla medesima L.R. n. 30/1979.
Per gli interventi previsti dall'articolo 13 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 3.600.000.000 per contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della L.R. 6 agosto 1982, n. 30 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione ai comuni e alle Unità sanitarie locali di contributi per interventi nel settore delle tossico-dipendenze.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4232103 dello stato di previsione della spesa.
Il fondo unico da assegnare agli enti locali è stabilito, per l'anno 1984, nell'importo di lire 34.297.565.215, di cui lire 997.565.215 per altrettante non utilizzate nell'anno 1983 ed ivi comprese le somme occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui alla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, già esercitate dagli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale e disciolti per effetto della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché le somme necessarie per l'erogazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della L.R. 22 agosto 1982, n. 31, oltre le somme di cui all'ultimo comma della L.R. 3 aprile 1982, n. 11.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera a), della L.R. n. 26/1980 ed all'articolo 1, secondo comma, della L.R. n. 31/1982, le somme da erogare ai comuni e relative al riparto delle assegnazioni riferite alla disciolta Onpi ed al disciolto Enaoli e che devono essere destinate per l'assistenza agli anziani e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori ed ai portatori di handicaps sono stabilite, per l'anno 1984, rispettivamente in lire 2.600.000.000 (di cui lire 400 milioni per le attività della disciolta Onpi e lire 2.200 milioni per le attività del disciolto Enaoli) e in lire 2.000 milioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera c), della L.R. n. 26/1980, la somma da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'Onpi, dall'Enaoli e dall'Onig, è stabilita, per l'anno 1984, nell'importo di lire 300 milioni ed è erogata ai comuni ove le dette strutture hanno sede.
La somma di lire 34.297.565.215 di cui al primo comma del presente articolo è iscritta a carico del capitolo 4234101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della L.R. 12 maggio 1982, n. 18, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.500 milioni per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 14.800 milioni per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi previsti dalla stessa L.R. n. 30/1981 sul diritto allo studio universitario.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4236101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 6.380.000.000;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali" lire 6.450.000.000;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziati con l'assunzione di mutuo" lire 12.400.000.000;
d) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento finanziati con assegnazione di fondi dallo Stato a destinazione vincolata" lire 5.253.597.000.
I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 2, 3, 4 e 5 allegati alla presente legge.
Le somme relative ai fondi globali indicati nel primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli 5100101, 5100201, 5100202, 5100203 dello stato di previsione della spesa, per i rispettivi importi di lire 6.380.000.000, di lire 6.450.000.000, di lire 12.400.000.000 e di lire 5.253.597.000.
Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1984, in lire 9.538.698.540, di cui lire 9.200.000.000 riservate al pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi ai sensi dell'articolo 102 della stessa L.R. n. 25/1980.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 5200101.
Sono dichiarate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55, quarto comma, della stessa L.R. n. 25/80 quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1984, in lire 20 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il Fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1984, in lire 40.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1984, l'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi di durata non superiore a 35 anni nelle spese per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse dei medesimi, già comprese nell'elenco n. 19 approvato con l'articolo 84 della L.R. 3 aprile 1982, n. 11, nell'allegato "B" approvato con l'articolo 97 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10, e per le quali non è stato concesso il contributo entro il termine del 30 settembre 1983, nonché delle opere previste dall'articolo 57 della stessa L.R. n. 10/83, e di quelle comprese nell'allegato "B" annesso alla presente legge.
La misura e la durata dei contributi di cui al precedente comma sono stabilite in conformità alle disposizioni recate dalla deliberazione consiliare n. 56 del 3 aprile 1982.
Le obbligazioni assunte in virtù dei commi precedenti non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1985 e non potranno eccedere l'importo annuo di lire 3.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 ed in quelli degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte per effetto del presente articolo, per l'importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1984.
Trasferimento all’anno 1984 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
I termini di decorrenza dei due limiti di impegno ventennali di lire 50 milioni e di lire 350 milioni già stabiliti rispettivamente per gli anni 1983 e 1984 per effetto dell'articolo 3 della L.R. 29 novembre 1983, n. 37, per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui di durata massima di venti anni contratti per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice, si intendono stabiliti all'anno 1985 per il complessivo importo di lire 400 milioni.
Per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui di durata fino a 15 anni contratti per opere di incentivazione turistico-alberghiera, previsto dall'articolo 3 della L.R. 17 maggio 1980, n. 29, è autorizzata, per l'anno 1984, l'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale per l'importo massimo di lire 163.650.000 pari alla quota non utilizzata entro il 31 dicembre 1983 sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10.
Le obbligazioni assunte in virtù del comma precedente non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1985 e non potranno eccedere l'importo annuo di lire 163.650.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della L.R. 15 gennaio 1983, n. 3, per la concessione di anticipazioni ai comuni e alle comunità montane dei fondi necessari per il pagamento delle retribuzioni ai giovani assunti a tempo indeterminato per effetto della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni è rinnovata, per l'anno 1984, per la stessa finalità e per importo non superiore a lire 256.386.530, pari alla differenza tra l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con l'articolo 4 della predetta L.R. n. 3/1983 e l'ammontare delle anticipazioni concesse nell'anno 1983.
La somma di lire 256.386.530 è iscritta a carico del capitolo 7400019 dello stato di previsione della spesa, per l'erogazione delle anticipazioni, al capitolo 6400019 dello stato di previsione delle entrate, per i correlativi recuperi.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di lire 55.783 milioni per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1980, già stabilita con l'articolo 5 della L.R. 22 aprile 1980, n. 22, e ridotta a lire 39.240.804.963 per effetto delle successive rinnovazioni e riduzioni, è ulteriormente rinnovata per l'anno 1984 per lo stesso importo e per le stesse finalità.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti obbligazionari per l'importo di lire 58.795 milioni per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1981, già stabilita con l'articolo 71 della L.R. 11 maggio 1981, n. 11, e ridotta a lire 8.129.585.239 per effetto delle successive rinnovazioni e riduzioni, è ulteriormente rinnovata per l'anno 1984 per lo stesso importo e per le stesse finalità.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti obbligazionari per l'importo di lire 60.200.856.787 per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1982, già stabilita con l'articolo 73 della L.R. 3 aprile 1982, n. 11, e ridotta a lire 55.631.737.163 per effetto della legge di assestamento del bilancio per l'anno 1983, è rinnovata per l'anno 1984 per l'importo di lire 53.211.364.726 e per le stesse finalità.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti obbligazionari per l'importo di lire 14.111.105.040 per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1983, già stabilita con l'articolo 86 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10, è rinnovata per l'anno 1984 per l'importo di lire 16.371.135.534 e per le stesse finalità.
L'importo complessivo dei mutui e prestiti obbligazionari di cui ai commi precedenti, pari a lire 116.952.890.462, è ascritto al capitolo 5000226 dello stato di previsione delle entrate.
Gli stanziamenti o quote di essi già iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci per l'anno 1983 e per gli anni anteriori a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco n. 6 allegato alla presente legge, non impegnati entro il termine di chiusura dell'esercizio 1983 ai sensi dell'articolo 84 della L. .30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza propria dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 a carico dei capitoli compresi nello stesso elenco n. 6, in aggiunta alle somme iscritte a carico dei medesimi capitoli quali nuove assegnazioni per l'anno 1984.
Le somme reiscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1984 per effetto del comma precedente, costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1983 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano comunque valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1983.
Le autorizzazioni all'assunzione di obbligazioni recate da leggi regionali emanate nell'anno 1983 e negli anni anteriori e che non siano state utilizzate entro il 30 settembre 1984 non sono rinnovabili.
Approvazione dello stato di previsione dellÂ’entrate e dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni sono previste, per l'anno 1984, nei complessivi importi di lire 170.709.968.212 e di lire 220.522.644.270, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo primo dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonché le entrate per contributi della comunità economica europea sono previste, per l'anno 1984, nei complessivi importi di lire 1.309.645.685.296 e di lire 1.491.758.656.913, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 2º dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1984, nei complessivi importi di lire 5.861.374.465 e di lire 6.785.025.039, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 3º dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1984, nei complessivi importi di lire zero e di lire zero, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 4º dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1984, nei complessivi importi di lire 153.830.980.476 e di lire 93.973.881.930, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 5º dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1984, nei complessivi importi di lire 6.531.386.530 e di lire 1.084.704.092.479, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo 6º dello stato di previsione delle entrate.
Le spese di amministrazione generale considerate nella rubrica n. 1 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1984 sono destinate ai seguenti settori, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1
Organi istituzionali, L. 5.070.000.000 di cui:
Sub settore n. 1
Consiglio regionale, L. 4.830.000.000
Sub settore n. 2
Giunta regionale, L. 240.000.000
SETTORE N. 2
Personale, L. 45.605.000.000 di cui:
Sub settore n. 1
Personale in servizio di ruolo e non di ruolo, L. 44.793.000.000
Sub settore n. 2
Personale in quiescenza L. 430.000.000
Sub settore n. 3
Consulenze e collaborazioni, L. 382.000.000
SETTORE N. 3
Spese di funzionamento L. 8.037.283.721 di cui:
Sub settore n. 1
Spese d'ufficio L. 5.135.000.000
Sub settore n. 2
Informatica e automazione L. 1.000.000.000
Sub settore n. 3
Documentazione e pubblicistica L. 730.000.000
Sub settore n. 4
Comitati e commissioni L. 276.000.000
Sub settore n. 5
Accertamento e riscossione dei tributi L. 150.000.000
Sub settore n. 6
Demanio e patrimonio L. 746.283.721
SETTORE N. 4
Controllo sugli enti locali L. 300.000.000
SETTORE N. 5
Partecipazione popolare L. 500.000
SETTORE N. 6
Pubbliche relazione L. 403.150.000 di cui:
Sub settore n. 1
Manifestazioni L. 110.000.000
Sub settore n. 2
Associazione L. 293.150.000
Sub settore n. 3
Celebrazioni L. 0
SETTORE N. 7
Garanzie fidejussorie L. 137.000.000
SETTORE N. 8
Spese diverse L. 297.500.000 di cui:
Sub settore n. 1
Interessi passivi su operazioni di credito a breve termine L. 0
Sub settore n. 2
Oneri non ripartibili L. 0
Sub settore n. 3
Imposte e tasse L. 50.000.000
Sub settore n. 4
Rimborsi di tributi e restituzioni L. 80.000.000
Sub settore n. 5
Altre spese L. 127.500.000
Sub settore n. 6
Difensore Civico L. 40.000.000
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese di amministrazione generale per l'anno 1984 risulta determinato in complessive lire 59.850.433.721 di cui lire 59.157.650.000 per spese di parte corrente e lire 692.783.721 per spese in conto capitale.
Le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella rubrica n. 2 dello stato di previsione della spese di competenza per l'anno 1984, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1
Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali L. 142.732.169.937 di cui:
Sub settore n. 1
Difesa del suolo L. 30.193.422.541 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Difesa idrogeologica L. 4.022.950.110
Programma n. 2 Difesa del litorale L. 16.515.365.062
Programma n. 3 Opere di pronto intervento L. 8.955.107.369
Programma n. 4 Studi e ricerche L. 700.000.000
Sub settore n. 2
Tutela e valorizzazione delle acque L. 60.349.536.158 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Ricerca e pianificazioni L. 306.540.136
Programma n. 2
Forniture idriche e impianti igienico sanitari L. 6.262.996.022
Programma n. 3
Interventi speciali L. 53.780.000.000
Sub settore n. 3
Tutela del patrimonio naturalistico L. 936.100.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Tutela della fauna L. 689.100.000
Programma n. 2
Tutela del paesaggio L. 1.000.000
Programma n. 3
Educazione ecologica L. 246.000.000
Sub settore n. 4
Organizzazione e valorizzazione agricolo-forestale delle risorse territoriali L. 51.253.111.238 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Irrigazione e sistemazione idraulica agraria L. 18.337.881.835
Programma n. 2
Valorizzazione dei territori montani e collinari L. 16.054.842.880
Programma n. 3
Forestazione e bonifica montana L. 15.854.386.523
Programma n. 4
Tutela del patrimonio forestale L. 1.006.000.000
SETTORE N. 2
Organizzazione del territorio L. 493.620.448.936 di cui:
Sub settore n. 1
Insediamenti abitativi L. 335.950.202.737 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Recupero dei centri storici L. 378.000.000
Programma n. 2
Recupero del patrimonio edilizio danneggiato da eventi calamitosi L. 324.535.417.491
Programma n. 3
Sviluppo del patrimonio edilizio L. 9.306.877.178
Programma n. 4
Sviluppo delle abitazioni dei lavoratori agricoli L. 1.729.908.068
Sub settore n. 2
Infrastrutturazione e servizi per lo sviluppo civile e produttivo L. 121.774.110.525 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Viabilità L. 50.000.000
Programma n. 2
Trasporti collettivi L. 83.007.029.920
Programma n. 3
Attrezzature portuali L. 550.000.000
Programma n. 4
Elettrificazione L. 1.392.402.030
Programma n. 5
Metanizzazione L. 100.000.000
Programma n. 6
Fonti energetiche integrative L. 0
Programma n. 7
Opere pubbliche diverse L. 16.689.494.575
Programma n. 8
Fonti energetiche alternative L. 19.985.184.000
Sub settore n. 3
Insediamenti produttivi L. 23.083.598.221 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Insediamenti artigianali L. 4.920.372.439
Programma n. 2
Insediamenti produttivi in zona Casmez L. 5.207.465.657
Programma n. 3
Poli di sviluppo industriali nei territori montani L. 9.733.060.125
Programma n. 4
Progetto speciale per lo sviluppo del turismo rurale e dei servizi reali ai settori produttivi in zona Casmez L. 3.222.700.000
Sub settore n. 4
Sviluppo delle aree montane L. 4.460.027.757 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Piani di sviluppo delle comunità montane L. 4.460.027.757
Sub settore n. 5
Strutture per i servizi sociali L. 8.352.509.696 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Edilizia scolastica L. 4.411.750.191
Programma n. 2
Edilizia ospedaliera L. 3.040.759.505
Programma n. 3
Edilizia sociale L. 600.000.000
Programma n. 4
Impianti sportivi L. 300.000.000
SETTORE N. 3
Oneri non attribuibili L. 540.713.653 di cui:
Sub settore n. 1
Oneri non attribuibili L. 540.713.653 per l'attuazione del seguente programma:
n. 1 Spese diverse L. 540.713.653
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente per l'anno 1984 risulta determinato in complessive lire 636.893.332.526 di cui lire 66.170.347.918 per le spese di parte corrente e lire 570.722.984.608 per spese in conto capitale.
Le spese per il sostegno della produzione, considerate nella rubrica n. 3 dello stato di previsione di competenza - per l'anno 1984 sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1
Produzione agricolo-alimentare L. 88.119.824.860 di cui:
Sub settore n. 1
Pianificazione e organizzazione dello sviluppo agricolo L. 14.098.487.831 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Ricerche e strumenti di pianificazione L. 3.329.905.000
Programma n. 2
Servizi per lo sviluppo agricolo, ricerca e sperimentazione L. 187.696.732
Programma n. 3
Servizi per lo sviluppo agricolo. Sanità delle produzioni e degli allevamenti L. 107.960.650
Programma n. 4
Servizi per lo sviluppo agricolo. Miglioramento delle produzioni L. 4.166.757.449
Programma n. 5
Servizi per lo sviluppo agricolo. Assistenza alle aziende L. 2.769.251.000
Programma n. 6
Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione socio-economica L. 1.098.017.000
Programma n. 7
Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione di mercato, orientamento e tutela della produzione. Attività promozionale L. 1.638.900.000
Programma n. 8
Attività promozionali delle organizzazioni contadine e delle associazioni cooperative L. 800.000.000
Sub settore n. 2
Ammodernamento delle strutture e sostegni alle imprese L. 61.778.822.031 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Piani di sviluppo aziendale - Direttive CEE L. 1.219.258.000
Programma n. 2
Sostegno agli investimenti aziendali L. 17.974.281.265
Programma n. 3
Progetti Feoga - miglioramento strutture aziendali L. 12.102.130.985
Programma n. 4
Sostegni alla gestione aziendale. L. 12.597.266.099
Programma n. 5
Fondo di solidarietà contro le calamità naturali L. 12.780.936.718
Programma n. 6
Aiuti al reddito dei coltivatori (indennità compensativa) L. 2.351.470.470
Programma n. 7
Aiuti per la mobilità fondiaria L. 2.753.478.494
Sub settore n. 3
Consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola L. 12.242.514.998 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Potenziamento e ammodernamento degli impianti L. 3.849.106.583
Programma n. 2
Sostegni alla gestione L. 7.593.408.415
Programma n. 3
Progetti Feoga - impianti di trasformazione e commercializzazione L. 800.000.000
Sub settore n. 4
Sviluppo delle produzioni ittiche L. 0 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Studi e ricerche L. 0
Programma n. 2
Incentivazioni attività ittiche L. 0
SETTORE N. 2
Attività produttive extragricole L. 12.212.165.000 di cui:
Sub settore n. 1
Promozione dello sviluppo produttivo L. 4.190.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Promozione dello sviluppo industriale L. 1.790.000.000
Programma n. 2
Manifestazioni fieristiche L. 1.400.000.000
Programma n. 3
Sviluppo dell'associazionismo nelle attività produttive extragricole L. 1.000.000.000
Programma n. 4
Tutela delle attività produttive extragricole dalle calamità naturali. L. 0
Sub settore n. 2
Sviluppo dell'artigianato L. 2.242.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Studi, ricerche e promozione L. 672.000.000
Programma n. 2
Sostegno degli investimenti e aiuti per la gestione delle imprese L. 1.500.000.000
Programma n. 3
Artigianato artistico, tipico e tradizionale L. 70.000.000
Sub settore n. 3
Sviluppo del turismo L. 5.542.200.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Promozione turistica L. 5.380.000.000
Programma n. 2
Sviluppo della ricettività L. 0
Programma n. 3
Agriturismo L. 162.200.000
Sub settore n. 4
Razionalizzazione della distribuzione commerciale L. 237.965.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Pianificazione L. 0
Programma n. 2
Razionalizzazione della rete distributiva L. 237.965.000
Programma n. 3
Mercati agricoli L. 0
Programma n. 4
Mercati ittici L. 0
Sub settore n. 5
Regolamentazione e sviluppo delle attività estrattive e termali L. 0 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Cave L. 0
Programma n. 2
Termalismo L. 0
SETTORE N. 3
Formazione professionale L. 21.967.206.556 di cui:
Sub settore n. 1
Pianificazione e sviluppo delle tecnologie didattiche L. 363.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Pianificazione L. 363.000.000
Programma n. 2 Progetti pilota L. 0
Sub settore n. 2
Attivazione dei corsi di formazione professionale L. 21.604.206.556 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Corsi gestiti da enti delegati L. 747.081.250
Programma n. 2
Corsi gestiti da altri enti L. 20.320.909.806
Programma n. 3
Corsi finalizzati L. 536.215.500
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per interventi a sostegno della produzione per l'anno 1984 risulta determinato in complessive lire 122.299.196.416 di cui lire 66.357.265.368 per spese di parte corrente e lire 55.941.931.048 per spese in conto capitale.
Le spese per i servizi sociali, considerate nella rubrica n. 4 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1984, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1
Cultura e tempo libero L. 7.600.000.000 di cui:
Sub settore n. 1
Attività e beni culturali L. 5.490.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Tutela e valorizzazione dei beni culturali L. 1.510.000.000
Programma n. 2
Promozione delle attività culturali L. 2.930.000.000
Programma n. 3
Educazione permanente L. 1.050.000.000
Sub settore n. 2
Attività di tempo libero L. 2.110.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Formazione piano per lo sport L. 0
Programma n. 2
Attività sportive e ricreative L. 210.000.000
Programma n. 3
Caccia e pesca sportiva L. 1.800.000.000
Programma n. 4
Turismo sociale L. 100.000.000
SETTORE N. 2
Sistema socio-sanitario L. 980.464.395.953 di cui:
Sub settore n. 1
Sviluppo del sistema sanitario L. 30.530.425.045 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Formazione del piano triennale L. 110.000.000
Programma n. 2
Attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere L. 30.420.425.045
Sub settore n. 2
Consolidamento del sistema sanitario L. 887.646.268.996 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Gestione del fondo sanitario L. 885.466.972.315
Programma n. 2
Interventi speciali L. 2.179.296.681
Sub settore n. 3
Interventi nel campo socio-assistenziale L. 61.587.701.912 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Asili nido L. 3.624.566.670
Programma n. 2
Centri antidroga L. 1.000.685.577
Programma n. 3
Consultori familiari L. 4.636.736.450
Programma n. 4
Assistenza sociale L. 37.515.713.215
Programma n. 5
Promozione della propaganda e della educazione socio-sanitaria L. 0
Programma n. 6
Interventi per diritto allo studio L. 14.810.000.000
Sub settore n. 4
Interventi di piano vincolati L. 0 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1
Progetti-obiettivo L. 0
Programma n. 2
Formazione personale L. 0
Programma n. 3
Ricerca finalizzata L. 0
Programma n. 4
Educazione sanitaria L. 0
Sub settore n. 5
Emigrazione L. 700.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Consulta regionale per l'emigrazione L. 700.000.000
SETTORE N. 3
Assistenza L. 8.200.000.000 di cui:
Sub settore n. 1
Assistenza alle popolazioni delle Marche colpite da eventi calamitosi L. 8.200.000.000
Programma n. 1
Progetto "assistenza comune di Ancona" L. 8.200.000.000
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per i servizi sociali per l'anno 1984 risulta determinato in complessive lire 996.264.395.953 di cui lire 965.843.970.908 per spese di parte corrente e lire 30.420.425.045 per spese in conto capitale.
Le spese non ripartite, considerate nella rubrica n. 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1984, attengono:
a) quanto a lire 9.538.698.540 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 20.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 6.380.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
d) quanto a lire 6.450.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
e) quanto a lire 12.400.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo;
f) quanto a lire 5.253.597.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese per gli investimenti, finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato a destinazione vincolata;
g) quanto a lire 19.364.537.698 all'apporto regionale alla costituzione del Fondo nazionale trasporti parte corrente.
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1984 risulta determinato in complessive lire 59.406.833.238 di cui lire 35.303.236.238 per spese di parte corrente e lire 24.103.597.000 per spese in conto capitale.
Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1984 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per lire 88.463.645.546 per interventi nei seguenti settori:
1 - Amministrazione generale L. zero;
2 - Territorio e ambiente L. 29.180.605.983;
3 - Produzione L. 61.774.258.996;
b) al pagamento di rate di ammortamento di mutui passivi e di prestiti, per lire 3.000.000.000 di cui:
per quote di interesse L. 2.400.000.000;
per quote di capitale L. 600.000.000;
c) al rimborso di anticipazioni ordinarie di cassa, per lire zero.
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per la estinzione di passività risulta determinato in lire 94.954.864.979.
E' approvato in lire 1.646.579.394.979 in termini di competenza ed in lire 2.897.744.300.631 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1984 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1984 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
E' approvato in lire 1.975.200.443.363 in termini di competenza, ed in lire 3.025.817.113.323 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1984 annesso alla presente legge; (tabella n. 2).
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.
E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1984 annesso alla presente legge (tabella n. 3).
E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1984 annesso alla presente legge (tabella n. 4).
Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1984 - quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 7 e n. 8 - è autorizzata, per effetto dell'articolo 67, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 36.878.090.014 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 77.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1984.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, primo e secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1984 rispettivamente in lire 5.000 ed in lire 3.000.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1984, in lire 300.000.000.
Il termine fissato dall'articolo 41, secondo comma, della L.R. 22 aprile 1980, n. 22, alla fine dell'anno 1980 per il rimborso da parte del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, già protratto al 31 dicembre 1983 per effetto dell'articolo 89 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10, è ulteriormente protratto al 31 dicembre 1984.
Disposizioni diverse
L'autorizzazione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della Società finanziaria Marche conseguente all'aumento del capitale sociale, di cui all'articolo 4, secondo comma, della L.R. 8 giugno 1981, n. 12 già stabilita in lire 4.000 milioni e ripartita in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1982, lire 1.000 milioni per l'anno 1983 e lire 1.000 milioni per l'anno 1984 per effetto dell'articolo 29 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10, è ridotta a lire 3.000 milioni.
Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1984, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui di cui ai precedenti articoli 52 e 71 pari, complessivamente, a lire 153.830.980.476 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore ad anni 20;
b) tasso di interesse non superiore al 21,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi.
Il pagamento delle annualità di ammortamento per la quota capitale ed interessi passivi, valutate in lire 3.000 milioni per l'anno 1984 ed in lire 33.850 milioni per ciascuno degli anni successivi dal 1985 al 2003 ed in lire 30.850 milioni per l'anno 2004 e così per complessive lire 677.000 milioni è garantito mediante la iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 1984 e per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei relativi pagamenti.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, sono dichiarate obbligatorie.
Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1984, sulla base della vigente normativa statale finché non sia diversamente disposto con leggi della Regione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della Cee sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) Servizio affari generali della presidenza della giunta regionale, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - Fesr;
b) Servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo sociale europeo - Fse;
c) Servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia - Feoga.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1984, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici, per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le rispettive eventuali modificazioni.
Con le stesse modalità indicate nel comma precedente sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità economica europea - Cee, nonché per la iscrizione delle correlative spese.
In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro 30 giorni dalla adozione, la istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1984, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1984, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonché gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.
Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, sono approvati i programmi esecutivi delle opere pubbliche indicate nei seguenti allegati alla presente legge:
- Allegato "A" - Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione per l'importo complessivo di lire 30.750.000.000 in attuazione del precedente articolo 18;
- Allegato "B" - Opere pubbliche di interesse degli enti locali per l'importo di lire 135.089.000.000, in attuazione del precedente articolo 48;
- Allegato "C" - Cantieri di lavoro per l'importo di lire 300.000.000 in attuazione del precedente articolo 17.
E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1984/1986, annesso alla presente legge (tabelle 1/A - 2/A - 3/A).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.