Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 25
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2024)
Pubblicazione:(B.U. 28 dicembre 2023, n. 114)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2024/ 2026)
Art. 3 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 4 (Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali per il triennio 2024/2026)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 14/2007)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 31/2022)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 35/2001)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 18/2009)
Art. 9 (Disposizioni in materia di concessioni di acque minerali e termali e modifiche alla l.r. 32/1982)
Art. 10 (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e modifiche alla l.r. 5/2006)
Art. 11 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 18/2021)
Art. 12 (Modifica alla l.r. 24/2011)
Art. 13 (Modifica alla l.r. 33/2012)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 7/2021)
Art. 15 (Interpretazione autentica del comma 4.1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017)
Art. 16 (Disposizioni in materia di pagamento del ticket per prestazioni del servizio sanitario regionale)
Art. 17 (Modifica all'articolo 48 della l.r. 19/2022)
Art. 18 (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della l.r. 8/2023)
Art. 19 (Abrogazione della l.r. 19/2013)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 20 (Copertura finanziaria)
Art. 21 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Disposizioni generali



1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2024/2026 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2024: euro 5.911.583.396,56;
b) previsione entrate - anno 2025: euro 5.090.724.315,16;
c) previsione entrate - anno 2026: euro 4.697.180.733,18.



1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2024/2026 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.


1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali:
a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 135.500,00 nell'annualità 2024;
b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 1.000,00 nell'annualità 2025.

CAPO II
Disposizioni finanziarie



1. La Regione per il triennio 2024/2026 concorre a titolo di cofinanziamento, fino all'importo complessivo massimo di euro 11.708.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il cofinanziamento complessivo di euro 11.708.000,00, è così ripartito per le singole annualità:
a) euro 3.177.000,00 per l'anno 2024;
b) euro 3.177.000,00 per l'anno 2025;
c) euro 5.354.000,00 per l'anno 2026.

2. La copertura della spesa di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026.


1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 16, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.
Il comma 2 abroga il comma 2 dell'art. 16, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.



1. ....................................................................................................
2. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 400.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024/2026.

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.


1. ....................................................................................................
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, le agevolazioni di cui ai commi 4, lettera c), come modificata da questo articolo, 4 bis e 5 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 sono concesse, nel rispetto del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE, del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE, del Regolamento (UE) 27 giugno 2014, n. 717/2014 e del Regolamento (UE) 25 aprile 2012, n. 360/2012.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 179.079,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026.

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la lettera c) del comma 4 dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce l'art. 25, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.


1. ....................................................................................................
2. Le concessioni di acque minerali e termali prive di termine di scadenza sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Le disposizioni di cui a questo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.

Nota relativa all'articolo 9
Le lettere a) e b) del comma 1 modificano rispettivamente i commi 1 e 2 dell'art. 7, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
Le lettere c), d), e) ed f) del comma 1 modificano rispettivamente le lettere a), b), b bis) e c) del comma 1 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
La lettera g) del comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
La lettera h) del comma 1 aggiunge la lettera c bis) al comma 3 dell'art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.



1. ....................................................................................................
2. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46, comma 1, della l.r. 5/2006, sono rideterminati come da tabella allegata (Tabella F).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere.

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 6 dell'art. 15, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.


1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
4. ....................................................................................................
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 18/2021 e rimangono validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati sulla base di disposizioni previgenti, con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici già sorti. Il comma 8 dell'articolo 40, come modificato da questo articolo, si applica a decorrere dall'anno 2024.

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 40, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 40, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell'art. 40, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 4 sostituisce il comma 8 dell'art. 40, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.



1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2 e il comma 3 dell'art. 9, l.r. 5 dicembre 2011, n. 24.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 aggiunge la lettera h bis) al comma 2 dell'art. 4, l.r. 19 novembre 2012, n. 33.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'art. 3, l.r. 20 maggio 2021, n. 7.


1. Il comma 4.1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio) si interpreta nel senso che la sospensione, connessa al collocamento in aspettativa, dell'attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile presso l'università in rappresentanza della quale il soggetto è stato candidato non determina la decadenza dall'incarico.


1. La Giunta regionale individua le modalità per il pagamento presso banche, uffici postali ed esercenti convenzionati con pagoPA del ticket relativo alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale e dalle strutture accreditate.
2. La Giunta regionale provvede all'adempimento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024.


1. ....................................................................................................
2. Nelle more della ridelimitazione degli ambiti territoriali sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Giunta regionale non può approvare gli statuti di aziende pubbliche di servizi alla persona che intendono qualificarsi quali enti competenti per lo svolgimento delle funzioni di ambito territoriale sociale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 modifica il comma 9 dell'art. 48, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.


1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 8 (Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale) è prorogato al 30 giugno 2024.


1. ....................................................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 abroga la l.r. 22 luglio 2013, n. 19.
CAPO III
Disposizioni finali



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2024/2026.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2024.

Allegati

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