Accesso civico

Accesso civico "semplice"
Il Dirigente desinatario dell'istanza di accesso civico "semplice", ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, è la Dott.ssa Elisa Moroni quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), secondo quanto dispone il comma 3 lett. d) dello stesso art. 5 cit.
Nel caso in cui nel sito del Consiglio regionale non siano presenti informazioni, documenti e dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, è possibile esercitare il diritto di accesso civico previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
La richiesta di accesso civico è gratuita e non richiede particolari formalità, salvo l’indicazione del proprio nome e cognome e dell’indirizzo al quale inviare la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione e il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta deve essere rivolta al responsabile dell'accesso civico e può essere presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: accessocivico@consiglio.marche.it
  • tramite PEC all’indirizzo: assemblea.marche@emarche.it
  • tramite posta ordinaria: Al Responsabile dell'Accesso civico Dott.ssa Elisa Moroni - P.zza Cavour 23, 60121 Ancona
Il RPCT sovrintende affinché l'Ufficio competente risponda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di mancata risposta entro tale termine, è possibile rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Elisa Moroni (tel. 071 2298450 - email: elisa.moroni@regione.marche.it ) , che, in quanto titolare del potere sostitutivo, provvederà affinché le strutture competenti rispondano entro i successivi quindici giorni.

Modulo richiesta accesso civico semplice [odt] [pdf]
Modulo richiesta accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo [odt] [pdf]

Accesso "generalizzato"
Il Responsabile dell'accesso civico "generalizzato", ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, è la Dott.ssa Elisa Moroni
L’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, introduce nel nostro ordinamento la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. A tali fini è quindi disposto che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis.
La richiesta deve essere rivolta al responsabile dell'accesso civico e può essere presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: accessocivico@consiglio.marche.it
  • tramite PEC all’indirizzo: assemblea.marche@emarche.it
  • tramite posta ordinaria: Al Responsabile dell'Accesso civico generalizzato Dott.ssa Elisa Moroni - P.zza Cavour 23, 60121 Ancona
Il responsabile dell'accesso civico generalizzato trasmette tempestivamente l'istanza alla struttura che detiene il dato o documento per la relativa istruttoria, la quale risponderà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di accoglimento, il responsabile della struttura che ha svolto l'istruttoria allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i trenta giorni, il richiedente o i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Elisa Moroni (tel. 071 2298450 - email: elisa.moroni@regione.marche.it ), che, in quanto titolare del potere sostitutivo, deciderà con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza.
Il richiedente può, altresì, rivolgersi al Difensore civico regionale il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all’ufficio che ha pronunciato la decisione. Qualora quest'ultimo non confermi il diniego o il differimento entro trenta giorni dalla decisione, l'accesso è consentito.

Modulo richiesta accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) [odt] [pdf]
Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) [odt] [pdf]
Modulo opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) [odt] [pdf]
Modulo richiesta di riesame del controinteressato all'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) [odt] [pdf]

Accesso documentale
Gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 disciplinano il diritto di accesso documentale che consente ai soggetti interessati di esercitare la tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve, infatti, dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.
In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990.
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Modulo richiesta di accesso documentale (L. 241/90) [odt] [pdf]
Modulo opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso documentale (L. 241/90) [odt] [pdf]

Registro degli accessi
La deliberazione ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013) prevede l'istituzione di un registro delle richieste di accesso per tutte le tipologie (accesso agli atti, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato) con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta, nonchè del relativo esito con la data della decisione. Il registro va pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti,  e tenuto aggiornato ogni sei mesi, nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico del sito web.
Registro degli accessi - aggiornato al 31 dicembre 2023


Data di aggiornamento: 29/1/2024