Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996, n. 4
Titolo:Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero.
Pubblicazione:( B.U. 01 febbraio 1996, n. 11 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Abilitazione tecnica)
Art. 3
TITOLO II
Art. 4 -23
TITOLO III Esercizio della professione di maestro di sci
Art. 24 (Definizione della professione)
Art. 25 (Albo professionale regionale)
Art. 26 (Abilitazione tecnico-didattico-culturale)
Art. 27 (Commissione giudicatrice)
Art. 28 (Specializzazioni)
Art. 29 (Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)
Art. 30 (Collegio regionale dei maestri di sci)
Art. 31 (Scuole di sci)
Art. 32 (Sanzioni amministrative)
Art. 33 (Norme transitorie per la professione di maestro di sci)
TITOLO IV Esercizio delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica
CAPO I Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida
Art. 34 (Definizione della professione)
Art. 35 (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)
Art. 36 (Collegio regionale delle guide alpine)
Art. 37
Art. 38 (Sanzioni)
Art. 39 (Accompagnatore di media montagna)
Art. 39 bis (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
Art. 39 ter (Specializzazioni della professione di accompagnatore di media montagna)
Art. 40 (Promozione e diffusione dell’alpinismo)
CAPO II Esercizio della professione di guida speleologica
Art. 41 (Definizione della professione)
Art. 42 (Gradi della professione)
Art. 43 (Licenza per l’esercizio della professione di guida speleologica)
Art. 44 (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida speleologica)
Art. 45 (Albo regionale)
Art. 46 (Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida)
Art. 47 (Aggiornamento professionale)
Art. 48
Art. 49 (Divieti)
Art. 50 (Vigilanza e controllo)
Art. 51 (Sanzioni e ricorsi)
Art. 52 (Ammissione delle guide alpine)
Art. 53 (Attività professionale nelle aree naturali protette)
CAPO III Scuole per lÂ’insegnamento delle tecniche professionali
Art. 54 (Scuole di alpinismo e di sci alpinismo)
CAPO IV Norme transitorie
Art. 55 (Norme transitorie per le professioni di guida alpina, aspirante guida e guida speleologica)
CAPO V Disposizioni comuni
Art. 56 (Norme finali)
Art. 57 (Abrogazioni)

TITOLO I
Disposizioni generali



1. La Regione al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche disciplina l'esercizio delle professioni turistiche elencate all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle professioni turistiche definite dalla presente legge, delle professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica.


1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge è consentito a coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica per la corrispondente figura professionale, previo accertamento della necessaria capacità tecnica e secondo le altre condizioni e modalità stabilite dalle norme di cui agli articoli successivi.

Art. 3

…………………………………………………………………………………………..

Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
TITOLO II


Art. 4 -23

……………………………………………………………………………..

Nota relativa all'articolo 4 -23
Il titolo II è stato abrogato dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
TITOLO III
Esercizio della professione di maestro di sci



1. La professione di maestro di sci è regolata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 e dalle norme della presente legge.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci, con esclusione degli itinerari e dei percorsi fuori pista riservati alle guide alpine.


1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci ed al possesso dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. L'esercizio della professione di maestro di sci non è soggetto a licenza comunale.


1. La Giunta regionale istituisce almeno ogni tre anni i corsi di formazione previsti dall'articolo 6 della legge 81/1991, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonchè della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.
2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i residenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci comprendono tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna; metereologia alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga; soccorso in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro leggi e regolamenti professionali.
4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e delle prove d'esame, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo comunque il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.

Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall'art. 40, l.r. 11 maggio 1999, n. 7.


1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi.
2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 1 e composta da tre maestri di sci e da due istruttori nazionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 81/1991.
3. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli esperti di cui all'articolo 28, comma 3, spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

Nota relativa all'articolo 27
Così modificato dall'art. 8, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) l'insegnamento ai bambini;
b) l'insegnamento dello sci a portatori di handicap;
c) l'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari.

2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui al comma 1 sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991. La Giunta regionale fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche e didattiche sono sostenute avanti la sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale, le prove culturali sono sostenute avanti la Commissione di cui all'articolo 27, comma 1, integrata con gli stessi esperti.


1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente la professione nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
6. Ai cittadini dei paesi terzi che vogliano esercitare la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Nota relativa all'articolo 29
Così sostituito dall'art. 2, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Di esso fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della regione, nonchè quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio interno.

3. Un regolamento adottato dall'assemblea e approvato dalla Giunta regionale detta norme per il funzionamento del Collegio e la validità delle sedute dei suoi organi e definisce i rapporti tra essi. La vigilanza sul Collegio è demandata alla Giunta regionale.


1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.
2. La Giunta regionale autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la scuola sia diretta da un maestro di sci, che la rappresenta legalmente. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, la scuola deve garantire l’insegnamento per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località ove ha sede;
b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte; in particolare tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione;
c) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
d) che la scuola disponga di propria sede e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;
e) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole, nonchè a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni sciistiche della regione;
f) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento dello sci.

3. Le scuole di sci invernali possono svolgere l'attività di insegnamento nel periodo compreso tra il 30 novembre ed il 31 marzo; quelle di sci estive nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.
5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale, corredata di:
a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
c) atto costitutivo e statuto della scuola, deliberato a norma del comma 2, lettera b);
d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonchè di eventuali recapiti;
e) denominazione della scuola.

7. Copia delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci per l'esercizio della vigilanza sulle scuole.
8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro il termine di inizio della stagione alla Giunta regionale e al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.

Nota relativa all'articolo 31
Così modificato dall'art. 3, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 4, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.



1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 26 eserciti, nell'ambito del territorio della regione, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.
3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all'articolo 31 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito della organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da lire 5 milioni a lire 15 milioni a carico del direttore della scuola di sci abusiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai Comuni secondo le procedure e le modalità di cui alla l.r. 16/1983.


1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1983, n. 35.
2. Nella prima applicazione della presente legge sono riconosciute come scuole di sci quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 35/1983.
3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.
TITOLO IV
Esercizio delle professioni di guida alpina,
aspirante guida alpina e guida speleologica

CAPO I
Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida



1. L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina è regolato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modificazioni e dalla presente legge; esso è subordinato all'iscrizione agli albi professionali regionali, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica.


1. La professione di aspirante guida si articola su due livelli:
a) l'aspirante guida con qualifica di primo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento su ghiacciai, ascensioni sci-alpinistiche, escursioni sciistiche e cascate di ghiaccio;
b) l'aspirante guida con qualifica di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno relativamente all'accompagnamento sui ghiacciai.

2. L'abilitazione tecnica di aspirante guida, su entrambi i livelli, si consegue mediante frequenza degli appositi corsi istituiti secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) nel rispetto dello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale ed il superamento dei relativi esami di idoneità.
3. L'abilitazione tecnica di guida alpina - maestro di alpinismo si consegue, previa abilitazione tecnica di aspirante guida con qualifica di secondo livello, mediante frequenza degli appositi corsi istituiti secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge 81/1991 nel rispetto dello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale ed il superamento dei relativi esami di idoneità.
4. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano compiuto diciotto anni ed assolto agli obblighi scolastici previsti per legge.
5. L'aspirante guida può essere ammesso al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione con qualifica di secondo livello dopo aver conseguito l'abilitazione con qualifica di primo livello. Sono ammessi ai corsi per l'abilitazione di guida alpina - maestro di alpinismo gli aspiranti guida che abbiano acquisito l'abilitazione con qualifica di secondo livello e che abbiano espletato l'esercizio della professione per almeno due anni.
6. L'aspirante guida con qualifica di secondo livello dovrà conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro i termini previsti dalla legge 6/1989, pena la decadenza all'esercizio della professione.
7. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di aspirante guida e di guida alpina previste in questo articolo è nominata con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, d'intesa con il Collegio regionale delle guide ed è composta da un esperto in materia giuridica e dal presidente del Collegio regionale delle guide alpine. La Commissione è presieduta dal dirigente della medesima struttura organizzativa regionale competente.
8. La valutazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 81/1991 per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo spetta a una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 7, composta da tre guide alpine-maestro di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 6/1989.
9. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.
10. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide e sulla base dei criteri didattici da questo elaborati nello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame.

Nota relativa all'articolo 35
Prima modificato dall'art. 8, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, poi così sostituito dall'art. 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 26.


1. E' istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Le modalità di funzionamento e i compiti dell'assemblea del Collegio regionale e del suo direttivo sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 della legge 6/1989.

Art. 37

................................................................................

Nota relativa all'articolo 37
Abrogato dall'art. 6, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali regionali sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 17 e 18, comma 1, della legge 6/1989.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono applicate dai Comuni secondo le modalità previste dalla l.r. 16/1983 e successive modificazioni.

Nota relativa all'articolo 38
Così modificato dall'art. 2, l.r. 2 luglio 2020, n. 26.


1. La professione di accompagnatore di media montagna viene esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica ed all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. La Regione provvede alla formazione e all'abilitazione degli accompagnatori di media montagna. L'aggiornamento professionale è organizzato dal Collegio regionale delle guide alpine secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
3. La Giunta regionale ogni tre anni provvede ad aggiornare le zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna.

Nota relativa all'articolo 39
Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 luglio 2020, n. 26.


1. L'abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 39 si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati dalla Regione in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine nel rispetto dello standard formativo approvato con delibera della Giunta regionale ed il superamento dei relativi esami di idoneità volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza dei territori montani.
2. (Abrogato)
3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica è nominata con la procedura prevista al comma 7 dell'articolo 35 ed è composta da un esperto in materia giuridica e dal presidente del Collegio regionale delle guide alpine. La Commissione è presieduta dal dirigente della medesima struttura organizzativa regionale competente.

Nota relativa all'articolo 39 bis
Articolo aggiunto dall'art. 1, l.r. 16 gennaio 1998, n. 17, poi sostituito dall'art. 1, l.r. 25 maggio 1999, n. 11. Così modificato dall'art. 38, l.r. 30 novembre 1999, n. 32; dall'art. 8, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 4, l.r. 2 luglio 2020, n. 26.


1. Gli accompagnatori di media montagna possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi, le specializzazioni definite dal Collegio regionale delle guide alpine.

Nota relativa all'articolo 39 ter
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 26.


1. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del Collegio regionale delle guide alpine e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, di protezione civile, per la promozione della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo, l'attrezzatura di vie ferrate, sentieri attrezzati e vie di arrampicata, la Regione può concedere contributi al Collegio stesso sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 40
Così sostituito dall'art. 6, l.r. 2 luglio 2020, n. 26.
CAPO II
Esercizio della professione di guida speleologica



1. E' guida speleologica chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali o forre, ipogei artificiali;
b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari.



1. La professione si articola in due gradi: guida speleologica, aspirante guida.
2. La guida speleologica svolge le attività di cui all'articolo 41. L'aspirante guida può svolgere solo l'attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, con ciò escludendo espressamente quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione.


1. L'esercizio della professione di guida speleologica nel territorio della regione è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche, che intendono esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.
2. Il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.
3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4. La domanda per il rilascio della licenza è redatta con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), e d).
5. La licenza per l'esercizio della professione di guida speleologica ha efficacia per l'intero territorio regionale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, e all'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. La professione di guida speleologica può essere esercitata anche dalle guide alpine-maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 6/1989.
6 bis. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza, di cui al comma 1, coloro che all'entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera di guide in complessi speleologici, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, a favore delle medesime.

Nota relativa all'articolo 43
Così modificato dall'art. 3, l.r. 25 maggio 1999, n. 11.


1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati ogni due anni dalla Regione secondo le modalità previste dalla legislazione regionale sulla formazione professionale, in collaborazione con il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida ed il superamento dei relativi esami di idoneità.
2. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano compiuto diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica e ventuno anni per le guide speleologiche, che abbiano il godimento dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'idoneità fisica allo svolgimento della professione, attestata da apposito certificato di un medico sportivo.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 35, comma 3; essa è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da una guida speleologica. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione di tre guide speleologiche facenti parte del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica di cui all'articolo 46.
4. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale spettano, per ogni seduta e in caso di missione, i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida e sulla base di criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame.

Nota relativa all'articolo 44
Così modificato dall'art. 4, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 8, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo regionale coloro che sono in possesso della licenza di cui all'articolo 43.
3. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 2, vengono rilasciati all'interessato apposito libretto personale ed un distintivo di riconoscimento che deve essere mantenuto in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.


1. E' istituito come organo di autodisciplina e di autogoverno il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida il cui funzionamento è disciplinato da uno statuto proposto dall'assemblea degli iscritti e approvato dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.


1. Le guide speleologiche sono tenute a frequentare almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione, secondo le procedure che disciplinano l'attività di formazione professionale nelle Marche con la collaborazione del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

Art. 48

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Nota relativa all'articolo 48
Abrogato dall'art. 6, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. E' vietato l'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica senza la licenza di cui all'articolo 43. E' altresì vietato servirsi di segni distintivi e/o del grado di professionalità superiore senza specifica licenza di cui all'articolo 43.
2. E' altresì vietato applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 48.


1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide speleologiche, nonchè sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dai Comuni.


1. L'esercizio abusivo della professione e la violazione delle norme di deontologia professionale sono sanzionate dal Collegio regionale delle guide speleologiche secondo le norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.


1. Sono ammessi all'esercizio della professione di guida speleologica anche le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dall'articolo 44 della presente legge senza necessità di frequenze dei corsi abilitanti ivi previsti. Essi sono iscritti su domanda all'albo regionale delle guide speleologiche.
2. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo di guida speleologica ai sensi del comma 1 sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 47.


1. L'attività professionale di guida speleologica ed aspirante guida all'interno delle aree naturali protette di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 è libera salvo zone particolari a tutela integrale, per le quali l'espletamento dell'attività deve essere concordato con l'ente gestore.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna.
CAPO III
Scuole per lÂ’insegnamento delle tecniche professionali



1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 6/1989
2. Le scuole di cui al comma 1, disciplinate dall'articolo 19 della legge 6/1989, possono essere organizzate in forma singola o associata e sono autorizzate dal dirigente del servizio istruzione, formazione e orientamento. Sono composte da iscritti nell'albo regionale delle guide alpine e nell'elenco degli accompagnatori di media montagna e sono dirette da una guida alpina, maestro di alpinismo iscritta al medesimo albo regionale.
3. La partecipazione degli aspiranti guida alle attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è disciplinata dall'articolo 19, comma 3, della legge 6/1989.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 54
Così modificato dall'art. 5, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 7, l.r. 2 luglio 2020, n. 26.
CAPO IV
Norme transitorie



1. Nella prima applicazione della presente legge, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina residenti nella regione e regolarmente autorizzati ai sensi della legislazione vigente, conseguono l'iscrizione all'albo, previa domanda da presentare alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la prima assemblea dei Collegi regionali delle guide alpine e speleologiche, composta da tutti gli iscritti ai rispettivi albi regionali, allo scopo di procedere alla nomina dei rispettivi direttivi.
3. Chiunque abbia svolto l'attività professionale di guida speleologica per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'abilitazione alla professione può presentare alla Giunta regionale domanda per l'iscrizione all'albo regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata da una relazione esauriente sull'attività svolta e in corso di svolgimento nonchè da idonea documentazione, viene valutata da un'apposita Commissione composta:
a) dal Dirigente del servizio regionale competente, che la presiede;
b) da un medico della delegazione speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle Marche;
c) da un esperto di tecnica speleologica designato dalla delegazione speleologica del CNSAS.

5. La Commissione di cui al comma 4 valuta l'idoneità all'iscrizione nell'albo regionale del candidato mediante l'accertamento delle capacità tecniche anche in sede operativa.
6. Per i soggetti di cui al comma 3, l'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo per ottenere il rilascio della relativa licenza.
CAPO V
Disposizioni comuni



1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 6/1989 e 81/1991.
2. Per le guide alpine, accompagnatori di media montagna, maestri di sci, guide speleologiche, i certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati anche dai centri di medicina dello sport di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 57
Abroga le l.r. 31 ottobre 1983, n. 35, e 2 novembre 1983, n. 36.