Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9
Titolo:

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Pubblicazione:( B.U. 20 luglio 2006, n. 73 20 luglio 2006)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:

L'indice e' stato modificato dallo art. 25, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65 e art. 75, comma 10, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 5, l.r. 3 giugno 2020, n. 20, in via straordinaria per la durata della stagione estiva 2020, i titolari o gestori delle strutture di cui al Capo I, al Capo II, Sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 di questa legge hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare, a modifica di quelli già inoltrati ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 di questa legge, entro il 30 giugno.
La Corte costituzionale, con sentenza 454/2007, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Finalità e oggetto)
TITOLO I Organizzazione turistica regionale
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 2 bis (Piano regionale per il turismo)
Art. 3 (Programma annuale del turismo)
Art. 3 bis (Comitato di concertazione per le politiche del turismo)
Art. 4 (Osservatorio regionale del turismo)
Art. 5
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)
Art. 8
Art. 9 (Associazioni pro loco)
Art. 9 bis (Coordinamento normativo)
TITOLO II Strutture ricettive
CAPO I Strutture alberghiere e allÂ’aria aperta
Art. 10 (Strutture ricettive alberghiere)
Art. 11 (Strutture ricettive all’aria aperta)
Art. 12 (Disposizioni speciali)
Art. 13 (Classificazione)
Art. 14 (Esercizio dell'attività)
Art. 15 (Sospensione e cessazione)
Art. 16 (Periodi di apertura)
Art. 17 (Obblighi e responsabilità)
Art. 18 (Attività accessorie)
Art. 19 (Disciplina urbanistica)
Art. 20 (Marchio di qualità)
CAPO II Altre strutture ricettive
Sezione I Strutture ricettive extra-alberghiere
Art. 21 (Country house e residenze d’epoca extra-alberghiere)
Art. 22 (Case per ferie e ostelli per la gioventù)
Art. 23 (Case religiose di ospitalità)
Art. 24 (Centri di vacanza per minori e anziani)
Art. 25 (Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi)
Art. 26 (Esercizi di affittacamere)
Art. 27 (Case e appartamenti per vacanze)
Art. 28 (Esercizio dell’attività)
Art. 29 (Sospensione e cessazione)
Sezione II Particolari attività turistiche in forma di impresa
Art. 30 (Tipologia)
Art. 31 (Esercizio, cessazione e sospensione dell'attività)
Sezione III Altre strutture
Art. 32 (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
Art. 33 (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)
Art. 33 bis
Art. 34 (Bed and Breakfast)
Art. 34 bis
CAPO III Aree di sosta attrezzate
Art. 35 (Realizzazione e gestione)
CAPO IV Campeggi didattico-educativi
Art. 36 (Campeggi fissi all’aperto)
Art. 37 (Campeggi nelle aree protette)
Art. 38 (Campeggi itineranti all’aperto)
Art. 39 (Documentazione sanitaria e assicurazione)
CAPO V Disposizioni comuni
Art. 40 (Comunicazione dei prezzi)
Art. 41 (Informazioni)
Art. 41 bis (Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive)
Art. 42 (Reclami)
Art. 43 (Rilevazioni statistiche)
Art. 43 bis
Art. 43 ter (Registro regionale)
Art. 44 (Vigilanza)
Art. 45 (Sanzioni amministrative)
TITOLO III Professioni turistiche
Art. 46 (Definizione)
Art. 47 (Abilitazione)
Art. 48 (Esenzioni)
Art. 49 (Esami di abilitazione)
Art. 50 (Corsi di formazione)
Art. 51 (Situazioni particolari)
Art. 52 (Attestato di abilitazione)
Art. 53 (Elenchi professionali)
Art. 54 (Comunicazione di esercizio della professione e tariffe)
Art. 55 (Corsi di aggiornamento)
Art. 56 (Divieti)
Art. 57 (Sanzioni amministrative)
TITOLO IV Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo
CAPO I Agenzie di viaggio e turismo
Art. 58 (Requisiti ed obblighi)
Art. 59 (Esercizio dell’attività e orario di apertura)
Art. 60 (Sospensione e cessazione dell’attività)
Art. 61 (Elenco delle agenzie)
Art. 62 (Assicurazione)
Art. 63
CAPO II Direttore tecnico
Art. 64 (Requisiti professionali)
Art. 65
Art. 66 (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia)
CAPO III Associazioni senza scopo di lucro e uffici biglietteria
Art. 67 (Associazioni senza scopo di lucro)
Art. 68 (Organizzazione di viaggi in forma non professionale)
Art. 69 (Uffici biglietteria)
CAPO IV Norme sanzionatorie
Art. 70 (Sanzioni amministrative)
TITOLO V Interventi regionali per la qualificazione delle attività turistiche
Art. 71 (Contributi per le strutture e le attività turistiche)
Art. 72 (Contributi per le attività di assistenza tecnica)
Art. 73 (Vincolo di destinazione)
Art. 73 bis (Siti turistici di interesse regionale)
TITOLO VI Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 74 (Disposizioni finanziarie)
Art. 75 (Norme transitorie e finali)
Art. 76 (Abrogazioni)



1. La Regione sostiene lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, leva strategica per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
a) promuove e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, l'immagine unitaria del sistema turistico marchigiano, in quanto sintesi delle eccellenze artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, nonché di quelle legate alle tradizioni locali e alle produzioni agricole ed artigianali del territorio;
b) valorizza l'offerta turistica, la tutela del turista e la qualità dell'accoglienza con particolare riguardo a quelle per i turisti con bisogni speciali;
c) sostiene la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore;
d) orienta le politiche turistiche al fine di realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
e) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche (CCIAA Marche), le università, le fondazioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del turismo.

3. Nell'ambito della programmazione in materia di turismo, la Regione definisce il modello organizzativo e sostiene l'attività degli enti locali e di qualificati soggetti pubblici e privati del territorio, ivi comprese le associazioni di categoria, in materia di accoglienza e valorizzazione turistica, anche mediante l'individuazione di ambiti territoriali omogenei, il cui coordinamento ricade sui Comuni capofila. Gli ambiti territoriali, sulla base delle risorse assegnate e disponibili, in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, operano sulla base di programmazione triennale riservando priorità ai servizi di accoglienza. La Regione concorre al funzionamento ed al mantenimento dell'attività degli ambiti territoriali, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
TITOLO I
Organizzazione turistica regionale



1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione, coordinamento e programmazione in materia di turismo, nonché, ai sensi della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), le funzioni amministrative di cui è necessario assicurare l'esercizio unitario. In particolare, la Regione esercita le funzioni concernenti:
a) la programmazione e il coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché degli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea;
b) l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;
c) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;
d) la valorizzazione e l'organizzazione dell'offerta turistica promuovendo sia forme di coordinamento dei soggetti pubblici e privati del settore turistico sia la costruzione di prodotti e servizi turistici anche attraverso aggregazioni e reti di impresa;
e) la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica; e bis) il sostegno di progetti finalizzati alla valorizzazione dell'offerta turistica locale di iniziativa di soggetti pubblici e privati;
f) la classificazione e gli standard di qualità delle strutture ricettive;
g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
h) l’incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;
i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;
i bis) la promozione di misure di formazione lavoro in materia di turismo;
i ter) la cura degli elenchi delle professioni turistiche;
l) l'anagrafe delle strutture alberghiere e all'aria aperta e la rilevazione statistica del movimento turistico regionale mediante la raccolta e l'organizzazione nella piattaforma informatica regionale dei flussi di dati trasmessi dalle strutture medesime;
l bis) lo studio della domanda turistica in rapporto alle diverse componenti dell'offerta, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'articolo 4;
l ter) il sostegno di iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia di turismo.
m) (Abrogata)

1.1 Le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, sono svolte dall'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), in quanto strumento operativo della Giunta regionale in materia di turismo e internazionalizzazione.
1.2 In relazione alle funzioni di cui alla lettera i) del comma 1, l'ATIM svolge esclusivamente quelle relative all'aggiornamento per gli operatori del settore turistico.
1 bis. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45; dall'art. 12, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51; dagli artt. 2 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, e dall'art. 12, l.r. 13 dicembre 2021, n. 35.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 14, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2019.



1. Il piano regionale per il turismo definisce le linee strategiche della politica turistica regionale, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1.
2. Il piano contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo nonché l'analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità del turismo;
b) gli obiettivi e i risultati attesi in relazione alle strategie generali di intervento;
c) gli indirizzi per la promozione dell'offerta turistica regionale in ambito nazionale ed internazionale;
d) gli indirizzi per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale assicurando il raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità;
e) gli indirizzi per il sostegno all'attività e ai progetti di accoglienza;
e bis) gli indirizzi di coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica;
f) le indicazioni per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore turistico;
g) le strategie per lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4;
g bis) l'individuazione delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni;
g ter) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio, sentito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all'articolo 3 bis, delibera la proposta di piano e la trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.
4. Il piano ha validità triennale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.
5. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario in base alle esigenze del settore.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 29, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20. Così modificato dall'art. 3, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2 bis, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio, ovvero entro trenta giorni dall'approvazione del piano medesimo, approva, previo parere della competente Commissione assembleare e sentito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all'articolo 3 bis, il programma annuale del turismo.
2. Il programma, anche sulla base della domanda turistica nazionale e internazionale, indica in particolare:
a) gli interventi e le politiche di promozione turistica;
b) le azioni per favorire lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e per il sostegno alla commercializzazione;
c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità, con particolare attenzione ai territori e ai Comuni oggetto di riconoscimento specifico, come quelli certificati come "I Borghi più Belli d'Italia, Bandiera Arancione, Bandiera Blu e Bandiera Trasparente";
d) gli interventi e le politiche di accoglienza turistica, compresa la rete per l'informazione e l'accoglienza turistica;
e) i criteri e le modalità per il finanziamento degli eventi turistici di rilevanza regionale, nonché dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi;
f) i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche, stabilendo l'entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti;
g) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi previsti dal Titolo V di questa legge;
h) le attività relative alle rilevazioni statistiche dell'Osservatorio di cui all'articolo 4;
i) la proposta di riparto e di rimodulazione delle risorse annualmente stanziate sul triennio per le finalità di questa legge ai sensi dell'articolo 74.


Nota relativa all'articolo 3
Prima sostituito dall'art. 29, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, poi modificato dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45. Così sostituito dall'art. 4, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura organizzativa regionale competente, il Comitato di concertazione per le politiche del turismo.
2. Il Comitato ha funzioni consultive e si esprime in particolare sulle proposte degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui rispettivamente agli articoli 2 bis e 3.
3. Il Comitato è costituito dai seguenti soggetti:
a) l'assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;
b bis) il direttore dell'ATIM;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante della CCIAA Marche;
e) un rappresentante dell'ANCI;
f) un rappresentante indicato dai Comuni sotto 15.000 abitanti certificati come Borghi più belli d'Italia e Bandiere Arancioni.

4. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.
5. Per quanto non previsto da questa legge, le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 3 bis
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 28. Così modificato dall'art. 12, l.r. 13 dicembre 2021, n. 35.


1. E’ istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente, l’Osservatorio regionale del turismo.
2. L'Osservatorio ha il compito di svolgere analisi e studi sull'offerta turistica regionale e, in particolare, svolge le seguenti attività:
a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici, in relazione all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione del sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
b) analisi dell'impatto degli interventi realizzati a seguito di specifiche politiche regionali ai fini della loro efficacia;
c) raccolta ed elaborazione delle valutazioni dei turisti rispetto all'offerta turistica e ai servizi di accoglienza del territorio.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle Università, della CCIAA delle Marche, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico.
3 bis. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.
3 ter. La Giunta regionale può istituire borse di studio e borse lavoro per le attività dell'Osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca, nonché attivare tirocini formativi per giovani laureati nei settori di competenza.
3 quater. L'Osservatorio assicura la massima diffusione dei risultati delle attività svolte ai sensi di questo articolo.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sono definite dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 6, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.

Art. 5

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Prima modificato dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, poi abrogato dall'art. 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni previste in questo articolo erano trasferite alla Regione.



1. Ai Comuni spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e attività ricettiva non esercitate direttamente dalla Regione, e in particolare:
a) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessazione di attività;
b) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alle comunicazioni di inizio e cessazione dell'esercizio delle professioni turistiche;
c) la ricezione delle comunicazioni della variazione dei prezzi tramite la piattaforma informatica regionale dedicata;
d) la ricezione delle comunicazioni relative all’adempimento degli obblighi assicurativi da parte delle agenzie di viaggi e turismo;
e) la trasmissione alla Regione degli elenchi aggiornati delle strutture ricettive e delle particolari attività turistiche in esercizio;
f) il rilascio delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricettive;
g) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi ai nulla osta e alle autorizzazioni previsti dalla legge;
h) l'esercizio dell'attività di vigilanza, fatta salva la competenza della Regione in merito alla classificazione e agli standard di qualità delle strutture ricettive;
i) l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
l) ogni altro adempimento previsto da questa legge.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso le Unioni montane, mediante l’attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base volti all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore.
3. I Comuni possono elaborare i progetti previsti dal Programma annuale del turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e contribuire all'implementazione del sistema dell'informazione e accoglienza turistica tramite l'istituzione di propri punti IAT, come previsto all'articolo 7 di questa legge.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, e dall'art. 7, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Al fine di assicurare l'accoglienza ai turisti e le informazioni sull'offerta turistica, la Giunta regionale definisce il sistema dell'informazione e accoglienza turistica, le caratteristiche strutturali e operative per il riconoscimento dei centri e dei punti IAT di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo un modello articolato sul territorio, nonché il logo e i segni distintivi dei medesimi.
2. La Regione organizza propri centri di Informazione e accoglienza turistica (centri IAT), quali presidi regionali di promozione, marketing territoriale, accoglienza turistica e assistenza agli operatori del settore. A tal fine forniscono, in particolare, informazioni e materiale divulgativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione, sull'offerta generale di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursione sul territorio.
3. I Comuni in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 6, possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (punti IAT), previo assenso della Regione.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, i Centri di educazione ambientale (CEA) riconosciuti dalla Regione, nonché altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, possono, previo assenso del Comune territorialmente competente, richiedere il riconoscimento alla Regione per l'apertura di propri punti IAT ai turisti con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
5. I centri e punti IAT di cui ai commi 2 e 3 non hanno personalità giuridica e possono essere gestiti in forma diretta o indiretta mediante affidamento a soggetti od organismi privati o pubblico-privati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e nel rispetto degli standard definiti ai sensi del comma 1.
6. I centri e punti IAT assicurano l'erogazione dei servizi sul territorio secondo caratteristiche strutturali e operative, standard qualitativi e segno distintivo unitari.
7. Al fine della valorizzazione e dell'arricchimento del servizio, i centri IAT possono stipulare convenzioni con soggetti privati, a titolo non oneroso, che prevedano l'utilizzo dei locali e attrezzature dei centri medesimi per lo svolgimento di attività di promozione dell'offerta locale e di marketing territoriale, di prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale, nonché di promozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del territorio.
8. Le attività di promozione dell'offerta locale e di marketing territoriale, di prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale, nonché di promozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del territorio possono essere svolte anche dai punti IAT di cui ai commi 3 e 4.
9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 sono svolte nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 e si inseriscono nel contesto della programmazione regionale di cui agli articoli 2 e 3.
10. Dalle disposizioni di questo articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Nota relativa all'articolo 7
Prima modificato dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, e dall'art. 1, l.r. 24 novembre 2017, n. 33, poi così sostituito dall'art. 8, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo, esercitata dalle Province, è trasferita alla Regione.


Art. 8

...............................................................................


Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.


1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell’attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l’albo regionale delle associazioni pro loco.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, nonché per l’eventuale cancellazione, per l'aggiornamento e per la pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. L’iscrizione all’albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione.
4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell’accoglienza nella località di riferimento e in particolare:
a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all’articolo 46;
b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
c) sviluppano l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente;
d) curano l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.

5. La Regione riconosce l’attività dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 38, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, e dall'art. 9, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi del citato art. 38, l.r. 16/2010, la deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010.



1. Le disposizioni regionali in materia di demanio marittimo sono contenute nella legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo).
2. Le disposizioni regionali in materia di agriturismo sono contenute nella legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).
3. Le disposizioni regionali in materia di cicloturismo sono contenute nella legge regionale 18 dicembre 2017, n. 37 (Interventi a favore del cicloturismo).
4. Le disposizioni regionali in materia di ittiturismo sono contenute nella legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).

Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 10, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
TITOLO II
Strutture ricettive

CAPO I
Strutture alberghiere e allÂ’aria aperta



1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.
2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca e condhotel.
3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.
4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.
5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria. Gli stabili con i servizi, le camere o le unità abitative possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione imprenditoriale unitaria dell'albergo diffuso.
5 bis. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), che offrono alloggio in camere e unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o punto cottura.
5 ter. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La percentuale massima della superficie netta delle unità abitative a uso residenziale non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3, 4, 5 bis e 5 ter possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 maggio 2014, n. 9; dall'art. 2, l.r. 24 novembre 2017, n. 33; dall'art. 11, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, e dall'art. 16, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 59, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, le disposizioni di cui al comma 5 ter di questo articolo, come modificato dall’art. 11 della medesima legge, si applicano anche alle strutture ricettive esistenti e aventi il vincolo di destinazione ricettiva alberghiera, la cui attività risulti sospesa o cessata alla data di entrata in vigore della citata legge.



1. Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in villaggi turistici, campeggi e Marina Resort.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.
4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi aperti dopo l’entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un’area di sosta, attrezzata ai sensi dell’articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore.
6 bis. (Abrogato)
6 ter. (Abrogato)
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 26, l.r. 29 aprile 2011, n. 7; dall'art. 3, l.r. 24 novembre 2017, n. 33; dall'art. 24, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 16, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.


1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell’esercizio.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
5. Nelle strutture ricettive all’aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all’interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell’esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5 bis. Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all’aria aperta è possibile tenere in custodia, anche nella medesima piazzola, i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 27, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 4, l.r. 24 novembre 2017, n. 33.


1. (Abrogato)
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), la Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dagli artt. 12 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.



1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all’obbligo di comunicazione al Comune competente.
3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività possono essere riconvertite da una tipologia all’altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto. Il Comune, previa valutazione dell'opportunità della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all'autorità che ha posto il vincolo l'avvenuta riconversione.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 32, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 28, l.r. 29 aprile 2011, n. 7; dall'art. 39, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13; dall'art. 13, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, e dall'art. 5, l.r. 3 agosto 2020, n. 41.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Il Comune, previa diffida, sospende l'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
a) mancanza di uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione;
b) mancata assegnazione o rinnovo della classificazione entro i termini previsti;
c) mancata rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando altresì le eventuali prescrizioni da adempiere.

2. Il Comune dispone la cessazione dell’attività:
a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;
b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione nel termine indicato;
c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA o sospenda l’attività per un periodo superiore a quello indicato all’articolo 16, comma 4.

3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l’attività deve darne comunicazione al Comune.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 29, l.r. 29 aprile 2011, n. 7; dall'art. 5, l.r. 24 novembre 2017, n. 33, e dall'art. 14, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea è consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore. Le strutture medesime assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.
2. (Abrogato)
3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere né una durata inferiore a tre mesi consecutivi all'anno né una durata superiore a otto mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno.
4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere comunicata al Comune competente. La chiusura è consentita per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.
5. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell’insegna della struttura ricettiva.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 30, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dagli artt. 15 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Nelle strutture ricettive all’aria aperta deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.
2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili dell’osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 45.


1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuate, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.
1 bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.
2. Le attività di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 31, l.r. 29 aprile 2011, n. 7; dall’art. 51, l.r. 17 novembre 2014, n. 29; dall'art. 24, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 16, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l’ottenimento del livello di classificazione superiore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:
a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso l’approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso l’approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all’articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 della medesima legge regionale.
4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 68, comma 2, lettera c), della l.r. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.
5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell’atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.
6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse, tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono soggetti a permesso di costruire né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qualsiasi momento. Le tende e le lodge tents devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili.
7. Gli allestimenti mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente dislocati all’interno della struttura ricettiva.
8. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11, comma 3, è consentita la presenza degli allestimenti mobili di pernottamento di cui al comma 6 del presente articolo nel limite massimo del settanta per cento della capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei limiti di cui all’articolo 12, comma 3

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 32, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 17, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. La Regione promuove, anche attraverso l’istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.
2. (Abrogato)
3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalla Regione sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, sentite le associazioni di settore più rappresentative a livello regionale.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dagli artt. 18 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 3 di questo articolo è trasferita alla Regione.

CAPO II
Altre strutture ricettive

Sezione I
Strutture ricettive extra-alberghiere



1. Le country house sono attività ricettive rurali esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche.
3 bis. Sono residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3 ter. Le country house e le residenze d'epoca extra-alberghiere sono gestite in forma imprenditoriale e possono offrire le attività accessorie di cui all'articolo 18.
4. (Abrogato)
5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per adeguarla a quanto disposto nel presente comma.
6. Per l’esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l’altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.
7. Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 33, l.r. 29 aprile 2011, n. 7; dall’art. 51, l.r. 17 novembre 2014, n. 29; dall'art. 10, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, e dall'art. 19, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, anche in forma non imprenditoriale e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. Presso tali strutture è consentito il soggiorno anche con modalità di autogestione.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 esercitano l’attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF). Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune atta a regolamentare le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all’attività turistico-ricettiva.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 34, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 20, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio.

Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 35, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
2. Nell’ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all’assistenza alle persone anziane.


1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.


1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
1 bis. Gli affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale, quando la gestione non è occasionale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale, secondo le modalità stabilite al comma 1 quater dell'articolo 34.

2. Gli affittacamere forniscono i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione; in tal caso, il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.
3 bis. (Abrogato)
4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13/1989.

Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall’art. 51, l.r. 17 novembre 2014, n. 29, e dagli artt. 21 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. All’interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di case o appartamenti ad uso turistico.
4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) ricevimento ospiti.

5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.
6. L’utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d’uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Nota relativa all'articolo 27
Così modificato dall'art. 16, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.


1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all’articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010, l’esercizio dell’attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio.
3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.
3 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate.
4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.
5. Sono tenuti a iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21, 26, comma 1 bis, lettera a), e 27, nonché coloro che svolgono le attività di cui al presente capo in forma organizzata e non occasionale.

Nota relativa all'articolo 28
Così modificato dall'art. 36, l.r. 29 aprile 2011, n. 7; dall'art. 39, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3, e dall'art. 22, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 1.
2. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. E’ consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

Nota relativa all'articolo 29
Così modificato dall'art. 37, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Sezione II
Particolari attività turistiche
in forma di impresa



1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l’ottanta per cento delle attrazioni deve restare sull’area nel quale è esercitato il parco.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni. La Giunta regionale definisce gli elementi che gli stabilimenti balneari adottano, su base volontaria, al fine di conseguire specifici livelli di qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo alla adozione di misure ecosostenibili.
3. Sono strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro equipaggi.
4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque all’impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza equipaggio.
4 bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo 142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all’impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi.
5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiano mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture convegnistiche e congressuali, nonché quelle che forniscono servizi dedicati valorizzando le eccellenze del territorio regionale attraverso iniziative di promozione e di commercializzazione dei prodotti turistici locali.
6. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività di cui alla presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni singola attività.
7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

Nota relativa all'articolo 30
Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 marzo 2009, n. 3; dall'art. 14, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45; dall’art. 51, l.r. 17 novembre 2014, n. 29, e dall'art. 23, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Le attività di cui all’articolo 30 possono essere svolte da imprese individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da consorzi di imprese, da enti e associazioni.
2. Le attività di cui all’articolo 30 hanno inizio a seguito di presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente, e sono soggette all’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese di cui alla legge 580/1993, fermo restando il rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute, ordine pubblico e sicurezza, nonché il rispetto delle altre norme eventualmente previste per ciascuna attività dalla normativa vigente.
2 bis. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è comunicata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.
3. I Comuni comunicano alla Regione le SCIA pervenute entro i quindici giorni successivi con la tipologia e l’ubicazione dell’attività esercitata, nonché la denominazione dell’impresa esercente.
4. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, comma 6. Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.
4 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio l'elenco aggiornato delle particolari attività turistiche in forma di impresa di cui all'articolo 30.

Nota relativa all'articolo 31
Così modificato dall'art. 32, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 38, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 24, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Sezione III
Altre strutture



1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico in conformità alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo).
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l’eventuale verifica degli stessi e ogni variazione relativa alle comunicazioni presentate.
2 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 2.

Nota relativa all'articolo 32
Così modificato dall'art. 25, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l’uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all’anno, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, previo nulla osta del Comune.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

Nota relativa all'articolo 33
Così modificato dall'art. 39, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 33 bis

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 33 bis
Prima aggiunto dall'art. 26, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, poi abrogato dall'art. 16, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.


1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione.
1 bis. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.

1 ter. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera a), l'attività ricettiva è svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio.
1 quater. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera b), l'attività ricettiva è svolta, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla Regione. E' consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.
1 quinquies. L'esercizio di bed and breakfast è subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della SCIA per le attività esercitate in forma imprenditoriale o della comunicazione di inizio attività, per quelle esercitate in forma non imprenditoriale.
2. (Abrogato)
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.
4 bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della SCIA o della comunicazione di cui al comma 1 quinquies con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate.
4 ter. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al Comune competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico; il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.
7. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
8. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 34
Così modificato dall'art. 40, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dagli artt. 27 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 59, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, tenuto conto delle limitazioni imposte a seguito dell’emergenza COVID-19, i termini previsti all'articolo 27 della medesima legge relativamente ai periodi di chiusura non si applicano fino al 31 dicembre 2020.


Art. 34 bis

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 34 bis
Prima aggiunto dall'art. 24, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e modificato dall'art. 28, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, poi abrogato dall'art. 5, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20, i dati relativi al registro regionale delle strutture extra-alberghiere di cui a questo articolo, abrogato dalla stessa l.r. 20/2022, confluiscono d'ufficio nel registro regionale di cui all'articolo 43 ter di questa legge.

CAPO III
Aree di sosta attrezzate



1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.
2. La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.
4. La sosta nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo massimo di sosta è elevato a settantadue ore.
4 bis. I Comuni possono stabilire deroghe ai limiti di cui al comma 4, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Nota relativa all'articolo 35
Così modificato dall'art. 25, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.
CAPO IV
Campeggi didattico-educativi



1. I Comuni autorizzano l’organizzazione di campeggi fissi all’aperto nel territorio regionale da parte di tour operators, enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali.

2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4 mediante l’utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.
3. Qualora l’area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l’utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma 2.
4. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta.

Nota relativa all'articolo 36
Così modificato dall'art. 1, l.r. 5 luglio 2023, n. 9.


1. Le attività di campeggio didattico-educativo all’interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore.
2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo.
3. L’autorizzazione all’esercizio del campeggio nel territorio dell’area protetta è rilasciata, con le modalità previste dall’articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all’ente gestore.


1. I campeggi itineranti all’aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive.
2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell’arrivo, ne dà comunicazione al Comune.
3. Le associazioni o i tour operators che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 38
Così modificato dall'art. 2, l.r. 5 luglio 2023, n. 9.


1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui a questo Capo è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
1 bis. La Giunta regionale approva il modello della scheda prevista dal comma 1.
2. (Abrogato)
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi internazionali.
4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall’azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso.
5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata copertura assicurativa.

Nota relativa all'articolo 39
Così modificato dall'art. 24, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 4, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.
CAPO V
Disposizioni comuni



1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I e agli articoli 30, comma 2, 33 bis e 34, allegano alla SCIA, ovvero alla comunicazione di inizio attività, la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare. I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati. Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 1° gennaio dell'anno successivo intendono variare i prezzi comunicano la variazione al Comune e alla Regione mediante la piattaforma informatica regionale dedicata. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, comunicano le eventuali variazioni del periodo dell'esercizio dell'attività per l'anno successivo.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
3. La mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi comunicati.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 40
Così modificato dagli artt. 29 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di cui al comma 1, la mancata comunicazione dei prezzi al Comune non comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 45, comma 14, della presente legge.



1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l’indicazione dei prezzi praticati.
2. I prezzi indicati nelle tabelle di cui al comma 1 del presente articolo devono corrispondere a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 45, comma 14.
2 bis. La Regione inserisce nei propri strumenti e nelle azioni di promozione turistica, a fini conoscitivi, solo le strutture oggetto della comunicazione di cui agli articoli 14, comma 4; 28, comma 3 bis; 31, comma 3 e 34, comma 4 bis.

Nota relativa all'articolo 41
Così modificato dall'art. 41, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 30, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Ai fini della migliore fruizione dell'offerta turistica, le strutture ricettive forniscono le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone con bisogni speciali secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il sito web della struttura ricettiva contiene informazioni sull'accessibilità di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 41 bis
Aggiunto dall'art. 31, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle dei prezzi di cui all’articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.
2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla Regione per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32, 33 bis e 34.
3. Il Comune o la Regione informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura tramite posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministrativa che è irrogata dal Comune ai sensi dell'articolo 45, comma 18. Resta ferma la competenza della Regione in merito alla revisione e rettifica della classificazione della struttura ricettiva.
5. Se il reclamo accolto riguarda l’applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall’applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l’importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell’avvenuto pagamento.
6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell’esito dello stesso.
7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Nota relativa all'articolo 42
Così modificato dall'art. 32, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2 e 3 di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.



1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I e sezione III e al capo III, comunicano gli arrivi e le presenze degli ospiti entro i primi cinque giorni del mese successivo alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo con le modalità individuate dalla Giunta regionale.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di pubblica sicurezza.

Nota relativa all'articolo 43
Così modificato dagli artt. 33 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.

Art. 43 bis

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 43 bis
Prima aggiunto dall'art. 34, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, poi abrogato dall'art. 5, l.r. 3 agosto 2020, n. 41.


1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo, il registro delle strutture ricettive di cui al Titolo ll, con esclusione del Capo II, Sezione II, e dei Capi III e IV.
1 bis. Sono incluse nel registro regionale di cui al comma 1 le strutture nelle quali si svolgono le attività agrituristiche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e le attività di ittiturismo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).
2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è attribuito un codice identificativo regionale.
3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo del codice identificativo regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente.

Nota relativa all'articolo 43 ter
Aggiunto dall'art. 5, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20. Così modificato dall'art. 3, l.r. 5 luglio 2023, n. 9.


1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. La Regione esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all'articolo 13 e al marchio di qualità di cui all'articolo 20, segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni competenti. Resta ferma la competenza dei Comuni in merito all'irrogazione della sanzione sul mancato rispetto delle disposizioni relative alla classificazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 18.

Nota relativa all'articolo 44
Così modificato dall'art. 35, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 2 di questo articolo è trasferita alla Regione.



1. E’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio chiunque eserciti un’attività ricettiva di cui al capo I senza aver presentato la SCIA.
2. E’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:
a) non espone le indicazioni per il pubblico;
b) omette di comunicare l’arrivo e le presenze dei clienti ai sensi dell'articolo 43;
c) non fornisce alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.

3. E’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo I che:
a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e classificazione di livello superiore o comunque non rispondenti a quelle possedute o assegnate dall'ente ovvero ne omette la pubblicizzazione;
b) consente la sosta oltre il limite fissato dall’articolo 11, comma 6.

4. L'inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una delle strutture di cui al capo I comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello indicato comporta l’applicazione, per le strutture ricettive all’aria aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00 per ogni persona in più ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per ogni persona in più ospitata.
6. Chiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
7. Chiunque gestisca una delle attività di cui al capo II, sezione II, senza aver presentato la SCIA è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
8. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all’articolo 32 senza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
9. La violazione delle disposizioni dell’articolo 33 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
10. Chiunque eserciti l'attività di cui agli articoli 33 bis o 34 senza aver inoltrato la comunicazione o SCIA ivi previste, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. Chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 700,00.
10 bis. Chiunque non ottemperi agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 43 ter è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 500,00.
11. L’inosservanza dei termini di cui all’articolo 35, comma 4, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
12. L’esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37 comporta l’applicazione della sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la chiusura immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 5 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10,00 a persona.
13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attività accessorie di cui all’articolo 18 a favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
14. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 40 comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00; l'omessa esposizione delle tabelle dei prezzi di cui all'articolo 41 comporta l'applicazione della sanzione da euro 350,00 a euro 1.050,00.
15. La mancata comunicazione di cui all’articolo 43 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, sezione III e al capo III comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.
18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni con le procedure di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Nota relativa all'articolo 45
Così modificato dall'art. 42, l.r. 29 aprile 2011, n. 7; dall'art. 36, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, e dall'art. 4, l.r. 5 luglio 2023, n. 9.
TITOLO III
Professioni turistiche



1. E’ guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.
2. E’ accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. E’ tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:
a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

4. E' guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpina.
4 bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l'accompagnamento di persone singole o gruppi di persone su percorsi posti sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) da parte delle guide naturalistiche o ambientali, è riservato a quelle che hanno frequentato appositi corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 50, riguardanti, in particolare, la sicurezza dei luoghi di montagna e la gestione delle emergenze.

Nota relativa all'articolo 46
Così modificato dall'art. 37, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, e dall'art. 5, l.r. 3 agosto 2020, n. 41.
Ai sensi dell'art. 5, l.r. 10 gennaio 2022, n. 1, il termine previsto dal comma 4 bis di questo articolo è prorogato al 1° luglio 2022.



1. L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Alle guide turistiche si applica quanto previsto dall’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 2013).
2. L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale.
3. (Abrogato)
4. Equivalgono all’abilitazione per l’esercizio delle professioni di cui all’articolo 46, commi 2, 3 e 4, i titoli di studio indicati dalla Giunta regionale, nonché gli attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a quattrocento ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d’esame per il rilascio di tali attestati.
5. La Regione provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell’Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.
6. Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali. Per i beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le norme statali vigenti.

Nota relativa all'articolo 47
Così modificato dagli artt. 6 e 10, l.r. 24 novembre 2017, n. 33; dall'art. 24, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 38, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 5 di questo articolo è trasferita alla Regione.



1. Non sono soggetti all’obbligo dell’abilitazione di cui all’articolo 47 e della comunicazione di cui all’articolo 54:
a) chi svolge alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza;
b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell’osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero ovvero per conto di enti od organismi senza scopo di lucro al fine di fornire informazioni di carattere generale sugli ambiti territoriali interessati e, per quelli ecclesiastici, sui siti e luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa;
c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose;
e) chi svolge l’attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.

2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque esercitare l’attività nei siti di particolare rilievo culturale nell’ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla Giunta regionale d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.

Nota relativa all'articolo 48
Così modificato dall’art. 51, l.r. 17 novembre 2014, n. 29; dall'art. 24, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 39, l.r. 2 luglio 2020, n. 2.


1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva il bando di esame per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 46, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. L’ammissione all’esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) (abrogata)
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in stato estero.


Nota relativa all'articolo 49
Così modificato dall'art. 32, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 10, l.r. 24 novembre 2017, n. 33; dall'art. 24, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 40, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.



1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all’articolo 46, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano triennale del turismo, così come previsto dall'articolo 2 bis, comma 2, lettera f).
2. La Regione può istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all’accompagnamento e all’assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.
3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l’ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in materia di formazione professionale.

Nota relativa all'articolo 50
Così modificato dall'art. 41, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1 e 2 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. Coloro i quali siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, possono conseguire l’abilitazione nelle altre professioni di cui al presente capo senza sostenere l’esame nelle materie per le quali lo abbiano già sostenuto ai fini dell’abilitazione.
2. Coloro che siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano conseguire l’idoneità per le lingue straniere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 51
Così modificato dall'art. 10, l.r. 24 novembre 2017, n. 33.


1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.
2. La Regione rilascia all’interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l’attestato di abilitazione, con l’indicazione della figura professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato l’accertamento di capacità, nonché una tessera personale di riconoscimento la quale deve essere visibile durante l’attività professionale.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 52
Così modificato dagli artt. 42 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 2 di questo articolo è trasferita alla Regione.



1. La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli abilitati e pubblica sui siti istituzionali, assicurando la massima visibilità, l'elenco di coloro che esercitano la professione ai sensi delle comunicazioni di cui all'articolo 54, specificando le lingue straniere conosciute.
2. (Abrogato)
3. La cancellazione dall'elenco di coloro che esercitano la professione è disposta per decesso o in caso di reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 57, oltre che a seguito di esplicita richiesta del professionista.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 53
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e dagli artt. 43 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una comunicazione, da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e alla Regione tramite la piattaforma informatica dedicata. Deve essere comunicata altresì al Comune e alla Regione la cessazione dell’attività.
2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di categoria comunicano, entro il 1 ° ottobre di ogni anno, alla Regione, le tariffe che si intendono praticare l’anno successivo.

Nota relativa all'articolo 54
Così modificato dall'art. 32, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e dall'art. 44, l.r. 2 luglio 2020, n. 28..
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 59, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, nelle more della modifica della piattaforma informatica regionale di cui a questo articolo, come modificato dall’art. 44 della medesima legge, la Regione trasmette le comunicazioni di inizio attività ed esercizio della professione, ricevute dai soggetti abilitati, ai Comuni territorialmente competenti tramite posta elettronica certificata.



1. La Regione può promuovere corsi di aggiornamento o di specializzazione per coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, anche in collaborazione con le categorie interessate.
2. La Regione può organizzare corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all’accertamento delle violazioni relative all’esercizio abusivo delle professioni turistiche.

Nota relativa all'articolo 55
Così modificato dall'art. 45, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. E’ vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con l’esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
2. E’ fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è abilitato ai sensi dell’articolo 47.


1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.
3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 300,00.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.
6. Per l’applicazione si osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.
7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'esercizio dell'attività professionale è vietato, con cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 53, comma 3, in caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, oppure l'esercizio dell'attività può essere sospeso da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
b) comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale.

7 bis. La sospensione o il divieto di cui al comma 7 sono disposti dalla Regione sulla base dei verbali delle contravvenzioni irrogate dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.

Nota relativa all'articolo 57
Così modificato dall'art. 46, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
TITOLO IV
Attività di organizzazione
ed intermediazione di viaggi e turismo

CAPO I
Agenzie di viaggio e turismo



1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiun-tamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:
a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti;
a bis) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo esclusivamente mediante strumenti di comunicazione online, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico.

2. (Abrogato)
3. Le agenzie di cui al comma 1, lettera a), possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l’esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.
3 bis. Per l'esercizio delle agenzie di cui al comma 1, lettera a bis), non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
4. Le agenzie di cui al comma 1, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico.
5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell’acquirente.
6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall’agenzia. L’agenzia deve tenere l’elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.
7. Per l’esercizio dell’attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all’articolo 62.
8. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane.
9. L’attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale.

Nota relativa all'articolo 58
Così modificato dall'art. 7, l.r. 24 novembre 2017, n. 33, e dall'art. 47, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. L’apertura di una agenzia è subordinata alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite il SUAP ove esistente.
2. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 58 comporta l’obbligo di presentazione di una nuova SCIA.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società e alla sede deve essere immediatamente comunicata al Comune.
4. L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali.
5. Le agenzie di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a) comunicano al Comune ed espongono ben visibile al pubblico l’orario di apertura quotidiana, con l’indicazione dei giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare.
6. Il titolare dell’agenzia che intende procedere alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune indicando i motivi e la durata della chiusura; l’agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l’esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati.

Nota relativa all'articolo 59
Così modificato dall'art. 43, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell’agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;
b) qualora vengano meno i requisiti professionali o strutturali;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti;
d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle oggetto della SCIA.

2. Nel provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.
3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, il titolare è diffidato a sanare le irregolarità entro un termine prestabilito.
4. Il Comune dispone la cessazione dell’attività:
a) qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità riscontrate;
b) in caso di mancato rinnovo dell’assicurazione prevista dall’articolo 62.


Nota relativa all'articolo 60
Così modificato dall'art. 44, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. L’elenco delle agenzie è pubblicato annualmente sui siti istituzionali della Regione.
2. E’ istituita una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 1 per le agenzie di cui all’articolo 58 che svolgono attività di turismo in entrata. La Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.
3. Il Comune trasmette alla Regione e al Ministero competente i dati concernenti le agenzie in attività e le relative variazioni.

Nota relativa all'articolo 61
Così modificato dall'art. 48, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Le agenzie stipulano un’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.
1 bis. Per la vendita dei pacchetti turistici si applica quanto previsto dagli articoli 47 e 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
1 ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis.

Nota relativa all'articolo 62
Così modificato dall'art. 16, l.r. 28 aprile 2017, n. 15; dall'art. 8, l.r. 24 novembre 2017, n. 33, dall'art. 49, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.

Art. 63

.............................................................................

Nota relativa all'articolo 63
Prima modificato dall'art. 16, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, poi abrogato dall’art. 51, l.r. 17 novembre 2014, n. 29.
CAPO II
Direttore tecnico



1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco di cui all’articolo 66. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell’agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco.
2. II direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria 1990).
3. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti professionali stabiliti dalla disciplina statale.
4. (Abrogato)
5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell’agenzia alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l’attività gestionale dell’agenzia.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, l’attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell’agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico iscritto all’elenco di cui all’articolo 66.
7. Il titolare o gestore dell’agenzia comunica entro trenta giorni al Comune l’eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all’indicazione del nuovo direttore, per un periodo non superiore a centoventi giorni.

Nota relativa all'articolo 64
Così modificato dall'art. 16, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.

Art. 65

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 65
Prima modificato dall'art. 16, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall'art. 50, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, poi abrogato dall'art. 16, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo erano state trasferite alla Regione.



1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l’elenco dei direttori tecnici di agenzia.
2. Sono iscritti nell’elenco, su domanda:
a) coloro che hanno ottenuto l’idoneità;
b) coloro che sono in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l’iscrizione all’elenco della Regione di provenienza;
c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui agli articoli 27 e 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);
d) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
e) (abrogata)
e bis) coloro che sono in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
e ter) coloro che hanno conseguito attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione. Un funzionario regionale fa parte della commissione d'esame per il rilascio di tali attestati.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l’iscrizione nell’elenco.
4. L’elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato ogni anno sui siti istituzionali della Regione.

Nota relativa all'articolo 66
Così modificato dall'art. 16, l.r. 28 aprile 2017, n. 15; dall'art. 51, l.r. 2 luglio 2020, n. 28, e dall'art. 16, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.
CAPO III
Associazioni senza scopo di lucro
e uffici biglietteria



1. E’ istituito presso il servizio regionale competente l’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato delle associazioni.
3. Le associazioni iscritte nell’elenco svolgono l’attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 62. Qualsiasi eventuale variazione degli scopi costitutivi è tempestivamente comunicata alla Regione e al Comune territorialmente competente.
4. (Abrogato)
5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci dell’associazione.
6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. E’ vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l’organizzazione è curata da un’agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell’autorizzazione.
7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.
8. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, è disposta la cancellazione dell’associazione dall’elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all’elenco non può avvenire prima di un anno.

Nota relativa all'articolo 67
Così modificato dall'art. 45, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dagli artt. 52 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l’effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della presente legge, purché l’attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di due all'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori e senza offerta al pubblico.
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 68
Così modificato dagli artt. 53 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. Non è soggetta alla disciplina del presente titolo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della regione, purché l’attività delle stesse si limiti all’emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni, comprendente prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge le attività di vendita di biglietti ferroviari, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto filofuniviario operanti all’interno del territorio regionale.
CAPO IV
Norme sanzionatorie



1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00:
a) chiunque intraprenda le attività di cui all’articolo 58 senza aver presentato la SCIA;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle oggetto della SCIA;
c) il titolare dell’agenzia che non si avvale di un direttore tecnico;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio.

2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00:
a) il titolare dell’agenzia che si avvale di un direttore tecnico non iscritto all’elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza aver superato l’esame di cui all’articolo 65;
b) l’associazione di cui all’articolo 67 che effettua l’attività a favore di non associati o contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
c) i soggetti organizzatori di cui all’articolo 68 che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00:
a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell’articolo 64, comma 5;
b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver presentato la SCIA ovvero usi una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA;
c) il titolare, già diffidato, che non osserva l’orario di apertura;
d) il titolare che non effettua la comunicazione di cui all’articolo 59, comma 6;
e) il titolare di agenzia che non effettua la vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 58, comma 4.

4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00.
5. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata, congiuntamente alla sospensione dell'attività fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è applicata la sanzione della sospensione dell’attività da quattro mesi a un anno, anche se si tratta di violazioni di diversa specie.
6. Per l’applicazione si osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.

Nota relativa all'articolo 70
Così modificato dall'art. 46, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
TITOLO V
Interventi regionali per la qualificazione delle attività turistiche

Nota relativa al TITOLO V Interventi regionali per la qualificazione delle attività turistiche
Così modificato dall'art. 54, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. La Regione può concedere anche mediante l'utilizzo di fondi statali o europei contributi per gli interventi diretti alla costruzione e alla riqualificazione delle strutture di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di opere complementari alle attività turistiche, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 71
Così modificato dagli art. 55 e 60, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. La Regione promuove le attività di assistenza tecnica alla gestione tecnica, economica, finanziaria delle imprese turistiche finalizzata alla riqualificazione delle strutture ricettive, all’adeguamento dei sistemi e dei servizi turistici e alla formazione professionale degli operatori.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno individua le attività da finanziare, specificando, in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) la tipologia, la misura dei contributi, i criteri e le priorità di concessione dei contributi medesimi;
c) le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;
d) la specificazione dei regimi di aiuto applicati ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo i centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalla normativa regionale ed autorizzati dalla Giunta regionale.


1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dal presente titolo sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione. Il vincolo ha una durata di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a partire dalla data di concessione del contributo, fatte salve le diverse disposizioni relative ai finanziamenti europei o statali.
2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a trascrizione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo può essere autorizzata, per l’ulteriore quinquennio, la destinazione degli immobili ad attività socio-assistenziali. In tal caso non sussiste l’obbligo di restituzione di cui al comma 5.
4. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione; le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.
5. L’eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata quando sia dimostrata l’impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l’obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione.

Nota relativa all'articolo 73
Così modificato dall'art. 56, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.


1. La Regione Marche riconosce il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi come sito turistico di interesse regionale, in quanto destinazione di rilevante attrazione turistica e generatore economico di sviluppo locale, pertanto partecipa, nei limiti delle risorse a disposizione, alla sua valorizzazione attraverso forme di gestione o sostegno dell'attività secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.

Nota relativa all'articolo 73 bis
Aggiunto dall'art. 57, l.r. 2 luglio 2020, n. 28.
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali



1. L’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall’anno 2007, dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per l’impiego e il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell’ambito delle corrispondenti Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei limiti delle assegnazioni annuali e mediante l’impiego di risorse regionali iscritte nella proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 2.08.13, 3.16.05, 3.18.01, 3.18.04.


1. (Abrogato)
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione a valere sugli stessi interventi.
4. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in vigore al momento della predisposizione del relativo bando.
5. Fino all’adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate.
6. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la denominazione posseduta.
6 bis. Le country-houses, già previste dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinate dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall’abrogazione medesima sino al termine indicato al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di dette strutture.
7. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza delle stesse e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa.
8. Il rinvio alle disposizioni abrogate dalla presente legge si intende riferito alle corrispondenti disposizioni, ove riportate, della presente legge.
9. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.
10. Gli IAT istituiti ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 53/1997 e trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale), sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente. L’individuazione dei beni e del personale da trasferire è effettuata dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 10/1999.
11. Si applica la definizione di micro imprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
12. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 8, comma 5, continuano ad essere considerati tali quelli formalmente riconosciuti dalla Regione in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 75
Così modificato dall'art. 47, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e dall'art. 39, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 10 di questo articolo è trasferita alla Regione.



1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………
3. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) è soppressa la voce “Commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (articolo 21, l.r. 41/1997).

Nota relativa all'articolo 76
Il comma 1 abroga o fa restare abrogate le l.r. 12 marzo 1974, n. 9; 21 maggio 1975, n. 43; 23 luglio 1977, n. 29; 19 maggio 1978, n. 13; 6 marzo 1979, n. 9; 17 maggio 1980, n. 29; 4 dicembre 1984, n. 39; 8 gennaio 1987, n. 6; 31 dicembre 1987, n. 43; 28 ottobre 1991, n. 33; 12 agosto 1994, n. 31; 22 ottobre 1994, n. 42; 16 gennaio 1995, n. 13; 12 aprile 1995, n. 32; 12 aprile 1995, n. 42; 23 luglio 1996, n. 31; 19 agosto 1996, n. 36; 9 gennaio 1997, n. 4; 20 gennaio 1997, n. 12; 24 febbraio 1997, n. 16; 14 luglio 1997, n. 41; 6 agosto 1997, n. 53; 13 luglio 1999, n. 19; 26 luglio 1999, n. 20; 31 agosto 1999, n. 23; 14 febbraio 2000, n. 8; 9 marzo 2001, n. 5, e 15 settembre 2005, n. 22.
Il comma 2 abroga o fa restare abrogati il primo comma dell’art. 11, l.r. 5 dicembre 1984, n. 40; l’art. 3 e il titolo II della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4; gli artt. 33 e 34, l.r. 5 maggio 1998, n. 12; la lett. b) del comma 1 dell’art. 14, l.r. 29 marzo 1999, n. 6; l’art. 79, l.r. 17 maggio 1999, n. 10; l’art. 1, l.r. 13 luglio 1999, n. 19; il comma 2 dell’art. 21, l.r. 23 marzo 2000, n. 21, e il comma 3 dell’art. 11, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.
Il comma 3 modifica la tab. B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20.