Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 settembre 2015, n. 21
Titolo:Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanitŕ e modifiche della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)” e della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”
Pubblicazione:( B.U. 17 settembre 2015, n. 81 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.


1. Per l’anno 2015, al fine di garantire il pagamento degli indennizzi e degli oneri di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è autorizzata la spesa per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.
2. Le risorse occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 52829 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2015.
3. Alla copertura della spesa si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dell’UPB 30906 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 per l’attuazione del PSR 2014/2020, indicato nella Tabella E della l.r. 36/2014.
4. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al POA per l’anno 2015.



1. Nella Tabella E approvata dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) l'importo relativo alla voce: "UPB 30906 - Attuazione del piano di sviluppo rurale 2014-2020 - Quota di cofinanziamento regionale",   come modificato dall'articolo  19 della l.r. 16/2015 e stabilito in euro 8.300.000,00 è sostituito dal seguente:  "euro 3.800.000,00".

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica la Tabella E, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.


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Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 abroga la lett. b) del comma 1 dell'art. 11, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.