Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2022, n. 1 |
Titolo: | Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale |
Pubblicazione: | (B.U. 13 gennaio 2022, n. 2) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Edilizia abitativa |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 36/2005)
Art. 3 (Disposizioni relative alle Unioni montane)
Art. 4 (Società regionali indispensabili)
Art. 5 (Proroga del termine di cui all'articolo 46 della l.r. 9/2006)
Art. 6
Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 36/2005)
Art. 3 (Disposizioni relative alle Unioni montane)
Art. 4 (Società regionali indispensabili)
Art. 5 (Proroga del termine di cui all'articolo 46 della l.r. 9/2006)
Art. 6
Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................
5. ....................................................................................
6. ....................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 3 modifica la lettera b) del comma 4 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 4 modifica il comma 9 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 5 modifica il comma 10 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 6 modifica il comma 12 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art.23, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 abroga il comma 4 dell'art.23, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
1. I Comuni appartenenti all'Unione montana costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) che hanno esercitato il recesso e i Comuni appartenenti alla Comunità montana che non hanno aderito alla relativa Unione montana non possono entrare a far parte della medesima o di altra Unione montana se:
a) non sono decorsi almeno dieci anni rispettivamente dal recesso dall'Unione montana o dalla data della costituzione;
b) non si sono espressi favorevolmente, a scrutinio segreto, tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana.
2. La domanda di adesione all'Unione montana non può essere ripresentata se non sono decorsi almeno due anni dal rigetto della precedente.
3. ....................................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 3 modifica il secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 bis, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.
1. La partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è dichiarata strategica rispetto alle finalità della medesima Regione per il settore agro-alimentare regionale.
2. Ai sensi della vigente normativa in tema di partecipazione pubblica a società di capitali, il mantenimento della partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è ritenuto, ai sensi del comma 1, strategico, in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione medesima.
1. Il termine previsto dal comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è prorogato al 1° luglio 2022.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005, come modificato da questa legge, le proposte di candidatura a componente del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore di questa legge. La Commissione assembleare competente si esprime entro i successivi dieci giorni e l'Assemblea legislativa procede all'elezione entro i quindici giorni successivi. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge, purché in regola con le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché il parere espresso sulle stesse dalla competente Commissione assembleare.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati fino all'elezione dei nuovi e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.