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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2022, n. 31
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2022, n. 114)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2023-2025)
Art. 3 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 4 (Modifica alla l.r. 35/2001)
Art. 5 (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)
Art. 6 (Disposizioni in materia di attività venatoria. Modifica alla l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifica della dotazione finanziaria della l.r. 35/2021)
CAPO III Ulteriori disposizioni
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 9 (Modifiche alla l.r. 22/2021)
Art. 10 (Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali)
Art. 11 (Contributo straordinario agli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche)
Art. 12 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)
Art. 13 (Modifiche alla l.r. 19/2022)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 18/2021)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 13/2020)
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 26/1996)
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 17 (Copertura finanziaria)
Art. 18 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Disposizioni generali



1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2023-2025 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2023: euro 5.762.390.499,32;
b) previsione entrate - anno 2024: euro 5.125.402.593,44;
c) previsione entrate - anno 2025: euro 4.936.737.941,99.



1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2023-2025 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.


1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali:
a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 14.500,00 nell'annualità 2023 ed euro 450.000,00 nell'annualità 2024;
b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 500,00 nell'annualità 2023 ed euro 438.000,00 nell'annualità 2024.

CAPO II
Disposizioni finanziarie



1. ....................................................................................
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 5 bis dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.
2. Dall'applicazione del comma 1 deriva un minore gettito annuo stimato in euro 1.500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 6, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della l.r. 38/2021, abrogato da questo articolo, continuano ad applicarsi, in relazione alle abilitazioni rilasciate nell'anno 2022, per le annualità 2023 e 2024.
4. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 1.512,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 2.268,00 per gli esercizi 2024 e 2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nella Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge il comma 6 bis all'art. 35, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 abroga l'art. 8, l.r. 31 dicembre 2021, n. 38.



1. Per l'anno 2023 la dotazione finanziaria dell'ATIM di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30) è incrementata di euro 10.000,00.
2. Alla copertura dei maggiori oneri autorizzati al comma 1 si provvede con le risorse iscritte con questa legge per l'anno 2023 per euro 5.000,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 5.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1.
3. L'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 35/2021 è rideterminato nell'importo massimo di euro 865.800,00 ed è iscritto con questa legge per euro 432.900,00 nella Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 432.900,00 nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025; per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti autorizzati con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi delle disposizioni vigenti.
CAPO III
Ulteriori disposizioni



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 sostituisce la lettera b bis) del comma 1 dell'art. 51, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
La lettera a) del comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 21, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera b) del comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 22, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera c) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 56, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera d) del comma 1 modifica il comma 6 dell'art. 68, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera e) del comma 1 modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 71, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera f) del comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 72, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera g) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 72, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera h) del comma 1 aggiunge il comma 5 bis all'art. 72, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
La lettera i) del comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 87, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.



1. La Regione, nel triennio 2023-2025, concorre, a titolo di cofinanziamento e fino all'importo complessivo massimo di euro 9.531.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il cofinanziamento complessivo di euro 9.531.000,00 è così ripartito per le singole annualità:
a) euro 1.000.000,00 per l'anno 2023;
b) euro 3.177.000,00 per l'anno 2024;
c) euro 5.354.000,00 per l'anno 2025.

2. La copertura della spesa di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 8, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16.


1. Per l'anno 2023 è autorizzato un contributo straordinario di euro 6.655.000,00 a favore degli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi determinati dalla crisi energetica e al conseguente incremento dell'inflazione nonché dal perdurare della necessità di mantenere comportamenti anti pandemici anche dopo la cessazione dello stato d'emergenza da COVID-19.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
3. L'onere autorizzato al comma 1 è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 a carico della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 per euro 1.064.581,10 e della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per euro 5.590.418,90.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 8, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16.


1. Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche, è ratificata l'intesa di cui all'allegato A, parte integrante di questa legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. L'intesa di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
3. E' confermato il contributo annuale a favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), in attuazione della legge regionale 26 giugno 2008, n. 17 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi), a titolo di quota di adesione. Per tale finalità si provvede a valere sullo stanziamento iscritto nella Missione 01, Programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 39, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 2 modifica il comma 9 dell'art. 42, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.
Il comma 3 abroga il comma 2 dell'art. 28 e il comma 1 dell'at. 40, l.r. 8 agosto 2022, n. 19.



1. ....................................................................................
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese.
3. La Giunta regionale istituisce, entro il 31 gennaio 2023, nell'ambito del dipartimento competente in materia di infrastrutture, territorio e protezione civile, una struttura organizzativa denominata "Ufficio speciale per il bacino del Misa e del Nevola".
4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 27, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 sostituisce i commi 1.1 e 1.2 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
CAPO IV
Disposizioni finali



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
 
TABELLA B
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16, la tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2023 - 2025 di leggi regionali" è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla medesima legge regionale.
 
TABELLA E
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16, la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla medesima legge regionale.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 30 novembre 2023, n. 22, la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E di cui all'allegato 1 della medesima legge regionale.
 
TABELLA D1
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16, la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D1 allegata alla medesima legge regionale.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 30 novembre 2023, n. 22, la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D1 di cui all'allegato 1 della medesima legge regionale.
 
TABELLA D2
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 26 ottobre 2023, n. 16, la tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D2 allegata alla medesima legge regionale.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 30 novembre 2023, n. 22, la Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D2 di cui all'allegato 1 della medesima legge regionale.