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Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 1982, n. 11
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1982.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 aprile 1982, n. 39)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Autorizzazioni di spesa per l'anno 1982 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Art. 1 (Adesione a organismi associativi)
Art. 2 (Ufficio del difensore civico)
Art. 3 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 4 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 5 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 6 (Interventi integrativi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli anni 1972 e 1973)
Art. 7 (Abitazioni dei coltivatori agricoli)
Art. 8 (Formazione di un parco progetti per la viabilità)
Art. 9 (Formazione del piano regionale dei trasporti)
Art. 10 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 11 (Pubblicizzazione degli autoservizi di linea per viaggiatori)
Art. 12 (Cantieri di lavoro)
Art. 13 (Opere pubbliche di interesse degli enti locali)
Art. 14 (Opere di difesa del litorale marchigiano)
Art. 15 (Prestiti di esercizio alle aziende agricole)
Art. 16 (Applicazione della legge 1.8.1981, n. 423 concernente "Interventi in agricoltura")
Art. 17 (Asili nido)
Art. 18 (Sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 19 (Attuazione della legge 1.7.1977, n. 403 per il finanziamento delle attività agricole nelle regioni)
Art. 20 (Contributi in capitale sui maggiori oneri per la costruzione di stalle sociali)
Art. 21 (Fondo di solidarietà regionale)
Art. 22 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 23 (Costruzione e ristrutturazione di nuovi padiglioni fieristici)
Art. 24 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 25 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 26 (Propaganda turistica)
Art. 27 (Incentivazione turistico-alberghiera)
Art. 28 (Incentivazione delle attività agrituristiche)
Art. 29 (Formazione professionale)
Art. 30 (Personale addetto all'attività di formazione professionale dipendente dagli enti non trasferiti)
Art. 31 (Potenziamento e sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 32 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 33 (Attività di educazione permanente)
Art. 34 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 35 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 36 (Dialisi domiciliare)
Art. 37
Art. 38 (Fondo unico da assengare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dal D.P.R. n. 616/77 e dalla L.R. 12.5.1980, n. 26)
Art. 39 (Diritto allo studio universitario)
Art. 40 (Fondi globali)
Art. 41 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 42 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 43 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1982 di autorizzazioni di spese già stabilite in anni precedenti
Art. 44 (Attuazione della legge regionale 29.5.1980, n. 43 per l'applicazione della legge 27.12.1977, n. 984 "Quadrifoglio")
Art. 45 (Interventi per lo sviluppo dell'economia agricola - legge "Quadrifoglio" - primo stralcio)
Art. 46 (Attuazione delle Direttive Cee n. 72/159 - 160 - 161 e n. 75/268)
Art. 47 (Opere pubbliche di interesse degli enti locali)
Art. 48 (Impianti di distribuzione del gas metano)
Art. 49 (Espletamento delle funzioni ex Uma - Utenti motori agricoli)
Art. 50 (Interventi per lo sviluppo dello sport)
Art. 51 (Occupazione giovanile)
Art. 52 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980 e 1981)
Art. 53 (Spese iscritte nel bilancio 1982 finanziate con specifiche assegnazioni statali acquisite all'entrata del bilancio 1981)
Art. 54 (Riporto al bilancio dell'anno 1982 di stanziamenti già iscritti nel bilancio dell'anno 1981)
Art. 55 (Differimento all'anno 1982 di altre autorizzazioni di spesa per la concessione di contributi pluriennali già stabiliti per l'anno 1981 e per gli anni anteriori)
Art. 56 (Reiscrizione nel bilancio 1982 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1981 e non impegnati al 31 dicembre 1981)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 57 (Entrate di natura tributaria)
Art. 58 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dalla Comunità Economica Europea)
Art. 59 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 60 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 61 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 62 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 63 (Spese di amministrazione generale)
Art. 64 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 65 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 66 (Spese per i servizi sociali)
Art. 67 (Spese non ripartite)
Art. 68 (Estinzione di passività)
Art. 69 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 70 (Stato di previsione della spesa)
Art. 71 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 72 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 73 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1982)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 74 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 75 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 76 (Anticipazioni al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno per l'acquisizione di terreni)
Art. 77 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 78 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 79 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 80 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della CEE)
Art. 81 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 82 (Capitoli aggiunti)
TITOLO V Adozione dedl bilancio pluriennale per il triennio 1982- 1984
Art. 83 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1982- 1984)
Art. 84 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 85 (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I
Autorizzazioni di spesa per l'anno 1982 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui



In confromità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione ad organismi associativi ed istituti di studi e di ricerca di cui alle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1982, negli importi controindicati:
a) legge regionale 18.10.1974, n. 24 - Consiglio dei Comuni di Europa - lire 15 milioni;
b) legge regionale 18.10.1974, n. 25 - Comunità dei porti adriatici - lire 2 milioni;
c) legge regionale 18.10.1974, n. 26 - Comitato permanente Regioni Marittime d'Europa - lire 3 milioni;
d) legge regionale 18.10.1974, n. 27 - Fiera della pesca di Ancona - lire 5 milioni;
e) legge regionale 18.3.1975, n. 15 - Istituto Nazionale di Sociologia Rurale - lire 1 milione;
f) legge regionale 22.7.1977, n. 28 - Istituto A. Olivetti - ISTAO - lire 50 milioni;
g) legge regionale 22.8.1979, n. 26 - Fondazione G. Brodolini - lire 20 milioni;
h) legge regionale 19.5.1976, n. 10 - Istituto Regionale di storia del movimento di liberazione - lire 45 milioni;
i) legge regionale 16.12.1981 n. 39 - Associazione "Giustizia e Costituzione" - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini - lire 25 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 1620101, 1620103, 1620104, 1620102, 1620105, 1620106, 1620107, 4112102 e 4112106.


Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge regionale 14.10.1981, n. 29, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 40 milioni per l'ufficio del difensore civico.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1860101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge regionale 19.5.1975, n. 35 ed in conformità al dispsoto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 387 milioni per la formazione della carta tecnica della regione.
La spesa di lire 1.000 milioni già autorizzata per le dette finalità con l'art. 2 della legge regionale 11.5.1981, n. 11, s'intende autorizzata per le stesse finalità per l'anno 1982 nella quota di lire 813 milioni, pari all'importo non potuto utilizzare entro il termine dell'esercizio 1981.
Le somme di cui ai commi precedenti, pari complessivamente a lire 1.200 milioni, sono iscritte a carico del capitolo n. 2114101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 25.8.1977, n. 33, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootenico da specie animali di notevole interesse scientifico da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2131101 dello stato di previsione della spesa.


Per le finalità indicate nell'art. 2 e per quelle indicate negli altri articoli della legge regionale 30.12.1974, n. 52, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono rispettivamente autorizzate, per l'anno 1982, la spesa di lire 70 milioni e la spesa di lire 130 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli nn. 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa nei rispettivi importi di lire 70 milioni e di lire 130 milioni.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 28.5.1980, n. 41, ed in conformità al disposto dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione di contributi per la riparazione, ricostruzione e consolidamento di fabbricati di proprietà privata distrutti o danneggiati dai movimenti sismici degli anni 1972 e 1973.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2212221 dello stato di previsione della spesa.


E' autorizzata, per l'anno 1982, l'assunzione di obbligazioni per la concessione, a favore dei soggetti indicati dall'art. 1 della legge regionale 14.1.1974, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, di contributi per la costruzione, ricostruzione e miglioramento delle loro abitazioni, nella misura e con le modalità stabilite con le dette leggi.
La prima annualità dei contributi di cui al comma precedente è destinata al finanziamento delle spese di preammortamento.
Le obbligazioni assunte per effetto del primo comma del precedente articolo non potranno eccedere l'importo di lire 2.000 milioni e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1983.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 e negli stati di previsione della spesa degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verrano a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 2.000 milioni.
L'autorizzazione di cui al primo comma resta valida fino al 30 settembre 1982.


Per la concessione agli enti locali di contributi nelle spese per la progettazione esecutiva di tratte varie di rilevante interesse regionale, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 800 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2221101 dello stato di previsione della spesa.


La spesa di lire 220 milioni già autorizzata per l'anno 1981 con l'art. 10 della legge regionale 11.5.1981, n. 11, per la formazione del piano regionale dei trasporti, si intende autorizzata, per la stessa finalità e nello stesso importo, per l'anno 1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lettera b), della legge regionale 4.1.1979, n. 5, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio, da parte delle provincie, della delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge regionale 23.7.1981, n. 18, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 250 milioni per la concessione agli enti locali, loro consorzi ed aziende pubbliche, di contributi per la finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 24.5.1977, n. 18 nonchè per gli altri interventi previsti dall'art. 10 della stessa legge regionale.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2222206 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3.9.1981, n. 28, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 300 milioni per il finanziamento delle spese per i cantieri di lavoro.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 2227207 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 18.4.1979, n. 17 ed in conformità al disposto di cui all'art. 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, l'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi di durata non superiore a 35 anni sulla spesa per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse dei medesimi comprese nel piano delle opere pubbliche approvato secondo le disposizioni della legge regionale n. 17/1979.
La misura dei contributi di cui al comma precedente resta fissata, per il 1982, in ragione del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 17/1979.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere l'importo di lire 3.000 milioni e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1983.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 e negli stati di previsione della spesa degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 3.000 milioni.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 31 ottobre 1982.


E' autorizzata, per l'anno 1982, l'assunzione di obbligazioni per la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi di durata non superiore a 35 anni sulla spesa necessaria per la costruzione e la riparazione di scogliere frangi flutto, nella misura e con le modalità stabilite con la legge regionale 16.1.1974, n. 4.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere l'importo di lire 200 milioni e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1983.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 e negli stati di previsone della spesa degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per importi pari all'ammontare delle obbligazioni che verrano a scadenza nei detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 200 milioni.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1982.


Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23.11.1979, n. 40, modificativa e integrativa della legge regionale 30.5.1977, n. 21, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 1.700 milioni per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali di esercizio di cui all'art. 8 della legge regionale 30.5.1977, n. 21.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3124101 dello stato di previsione della spesa.


Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1981 dagli articoli 4 e 5 della legge 1.8.1981, n. 423, stimate in lire 4.500 milioni, sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per le finalità e per gli importi controindicati:
- capitolo n. 3124103 per la concessione del concorso negli interessi dei prestiti annuali di esercizio previsti dall'art. 8 della legge regionale 30.5.1977, n. 21, per lire 2.000 milioni;
- capitolo n. 3126202 per la concessione agli imprenditori agricoli della indennità compensativa annua di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 28.10.1977, n. 42, per il recepimento della direttiva della Cee n. 75/268, per lire 2.500 milioni.



Ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge regionale 3.9.1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli artt. 11 e 13 della stessa legge regionale, è determinata, per l'anno 1982, nei seguenti importi:
a) per i contributi in capitale nella spesa di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento, lire 150 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, lire 1.100.000 per ogni posto-bambino autorizzato.

Ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della predetta legge regionale n. 30/1979, l'assegnazione statale di cui alla legge 23.12.1975, n. 698, è integralmente destinata al finanziamento delle spese per le attività previste dalla medesima legge regionale.
Per gli interventi previsti dagli artt. 11 e 13 della legge regionale 3.9.1979, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 3.790.000.000 di cui lire 600 milioni per i contributi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo e lire 3.190.000.000 per i contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:
- capitolo n. 2253201, per l'importo di lire 600 milioni in aggiunta all'importo di lire 300 milioni per altrettante riportate dal bilancio per l'anno 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 della legge regionale 30.4.1981, n. 25;
- capitolo n. 4231101 per l'importo di lire 3.190.000.000.



Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23.1.1975, n. 5, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1982, le seguenti spese:
a) lire 650 milioni, per contributi e spese per la lotta fito sanitaria (art. 9, primo e quarto comma);
b) lire 60 milioni per la concessione di contributi alle associazioni zooteniche per lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica (art. 16);
c) lire 500 milioni, per la concessione di contributi ai gruppi di coltivatori e loro associazioni per l'attuazione della assistenza tecnica alle aziende (art. 7);
d) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione dei programmi intesi a promuovere le forme associative di assistenza tecnica (art. 4);
e) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei propri compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (art. 2);
f) lire 3.500 milioni, per contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per la utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e lo svolgimento di programmi di sviluppo (art. 5);
g) lire 6.000 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (art. 6).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 3113101, 3114105, 3115101, 3118101, 3118102, 3132101 e 3132102.


Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1982 dalla legge 1.7.1977, n. 403 sul finanziamento delle attività agricole nelle regioni, stimate in lire 13.000 milioni, sono iscritte:
a) per una quota di lire 10.800 milioni a carico dei capitoli nn. 3115101, 3118101, 3118102, 3132101 e 3132102, per le finalità di cui al precedente art. 19, primo comma, lettere c), d), f), e g);
b) per la restante quota di lire 2.200 milioni a carico dei seguenti capitoli, per i controindicati importi:
- capitolo n. 3122212 per lire 1.500 milioni;
- capitolo n. 3131202 per lire 200 milioni;
- capitoli n. 6300233 per lire 500 milioni;
in aggiunta all'importo di lire 3.500 milioni inscritto ai sensi dell'art. 48, quinto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25.



Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26.10.1981, n. 32 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 700 milioni per la concessione di contributi in capitale sui maggiori oneri conseguenti alla costruzione di stalle sociali, di cui alla legge regionale 30.5.1977, n. 21.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3122290 in aggiunta alla somma di lire 200 milioni iscritta nel bilancio dell'anno 1981 e non utilizzata entro il termine di chiusura del detto esercizio.


Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 2.1.1980, n. 2, ed in conformità al disposto dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 600 milioni per apporto al fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3125201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12.3.1979, n. 16, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 700 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore di comuni quali delegatari per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3212101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26.3.1981, n. 9, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 800 milioni per la concessione all'ente autonomo "Fiera di Ancona" di contributi straordinari per la costruzione di padiglioni fieristici.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3212201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 23.4.1980, n. 23, ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa e per l'assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3213201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 19.11.1979, n. 36, ed in conformità al disposto dell'art. 23 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 900 milioni per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24.10.1978, n. 19.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3222101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 31.10.1974, n. 28, ed in conformità al dispoto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 1.800 milioni per l'attuazione della seconda parte del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico per il triennio 1982/1984.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3231101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17.5.1980, n. 29 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 23 della legge 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, l'assunzione di obbligazioni di durata massima di anni 15 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 29/1980 concernente le incentivazioni turistico-alberghiere.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere l'importo di lire 500 milioni e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1983.
Nello stato di previsione della spesa dell'anno 1983 e negli stati di previsione della spesa degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del precedente articolo, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 500 milioni.


La spesa di lire 400 milioni già autorizzata con l'art. 12, primo comma, punto 1) della legge regionale 18.3.1980, n. 15 per la concessione di contributi in capitale ai soggetti indicati nell'art. 3, secondo comma, della stessa legge regionale n. 15/1980, è ridotta di lire 200 milioni e si stabilisce in lire 200 milioni.
Il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni, già autorizzato con l'art. 12, primo comma, punto 2), della medesima legge regionale n. 15/1980 per la concessione di contributi pluriennali sulle spese sostenute per le strutture agrituristiche, è ridotto di lire 100 milioni e si stabilisce in lire 100 milioni.
Le somme di cui ai commi precedenti sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli n. 3233202 e n. 3233201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge regionale 23.8.1976, n. 24 e dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 24.5.1980, n. 39 ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito per l'anno 1982, in lire 9.417.094.320 così ripartito:
a) lire 8.117.094.320 per il finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1981/1982, ivi comprese lire 400 milioni per i contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 24.5.1980, n. 39 e lire 2.550 milioni per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro per i dipendenti degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione;
b) lire 1.300 milioni per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1982-1983 di cui:
1) lire 300 milioni per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della delega;
2) lire 1.000 milioni per le attività formative da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione.

Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli nn. 3311101, 3321101 e 3322101 nei rispettivi importi di lire 647.000.000, di lire 733.366.720 e di lire 8.036.727.600.


Ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 10.11.1981, n. 34 ed in conformità al disposto di cui all'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1982, le seguenti spese:
a) per la corresponsione delle competenze ai componenti la commissione paritetica, lire 5 milioni;
b) per la concessione agli enti privati dei finanziamenti per gli oneri relativi alla retribuzione del personale rimasto inutilizzato ed impiegato nelle strutture regionali di formazione professionale o impegnato nei corsi di riqualificazione, lire 100 milioni.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 1340121 e 3322104 dello stato di previsione della spesa.


Il limite di impegno decennale di lire 200.000.000 già autorizzato con l'art. 17, primo comma della legge regionale 17.3.1975, n. 13, e con l'art. 1, primo comma, della legge regionale 18.1.1978, n. 3 per la concessione di contributi del 10 per cento sugli interessi dei mutui e prestiti contratti dalle aziende artigiane per le finalità indicate nell'art. 11 della stessa legge regionale 17.3.1975, n. 13, è ridotto di lire 100 milioni e si stabilisce in lire 100 milioni.
La somma di lire 100 di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 6300236.


Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 1.9.1979, n. 28 ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa complessiva di lire 1.245 milioni così suddivisa:
a) lire 15 milioni per la corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti la consulta regionale dei beni culturali, istituita con l'art. 7 della legge regionale 30.12.1974, n. 53;
b) lire 160 milioni per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali (artt. 3, 9 e 10 della stessa legge regionale, n. 53/1974);
c) lire 1.070 milioni per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 12 e 13 della medesima legge regionale n. 53/1974.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli nn. 4111101, 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa, rispettivamente per gli importi di lire 15 milioni, lire 160 milioni e lire 1.070 milioni.


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 19.5.1980, n. 30 ed in conformità ai disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1982, le seguenti spese:
a) lire 650 milioni per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 200 milioni per il finanziamento delle attività di educazione permanente previste dalla legge 16.4.1953, n. 326.

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli nn. 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 18 primo comma, lettera d), della legge regionale 31.5.1980, n. 46 ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1982, le seguenti spese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi a favore di comuni singoli e associati per la diffusione della pratica sportiva, a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, previste dall'art. 6 della stessa legge regionale n. 46/1980, lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva, per la diffusione della pratica delle attività sportive, prevista dall'art. 7 della medesima legge regionale n. 46/1980, lire 50 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti e associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, previste dall'art. 8 della stessa legge regionale n. 46/1980, lire 200 milioni.

Le somme di cui al comma precedente sono rispettivamente iscritte a carico dei capitoli nn. 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 2.11.1978, n. 20 ed inconformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 100 milioni per la concessione alla unità sanitaria locale di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzonali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto 1º di Ancona.
La somma di cui al comma precedente è compresa nello stanziamento del capitolo n. 4221141 dello stato dsi previsione della spesa.


Ai sensi dell'articolo unico della legge regionale 7.12.1977, n. 45 ed in conformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.

Le somme di cui al comma precedente sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 4221141 dello stato di previsione della spesa.

Art. 37

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 37
Abrogato dall'art. 14, l.r. 23 dicembre 1982, n. 48.


Il fondo unico da assegnare agli enti locali è stabilito, per l'anno 1982, in complessive lire 26.463.397.000 di cui:
a) lire 23.223.397.000 ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 3.1.1979, n. 3, per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal D.P.R. 14.7.1977, n. 616;
b) lire 3.240.000.000 ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12.5.1980, n. 26, per lo svolgimento delle attività già esercitate dagli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale e disciolti per effetto della legge 21.10.1978, n. 641.

La detta somma di lire 26.463.397.000 è iscritta a carito del capitolo n. 4234101 dello stato di previsione della spesa.
La quota di cui alla lettera b) del comma precedente ha natura di acconto e corrisponde alla stima delle entrate degli enti nazionali disciolti, spettanti alla Regione ai sensi della legge 21.10.1978, n. 641; al relativo conguaglio sarà provveduto a seguito della acquisizione delle assegnazioni definitive che saranno disposte dal Ministero del Tesoro.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, terzo comma, lettere a) e b) della legge regionale 12.5.1980, n. 26, le somme da erogare ai comuni relative al riparto assegnazioni riferite alla disciolta Onpi e al disciolto Enaoil e che devono essere destinate per l'assistenza agli anziani e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, sono stabilite, per l'anno 1982, rispettivamente in lire 380.000.000 e in lire 2.275.000.000, salvo il conguaglio previsto dal comma precedente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, terzo comma, lettera c), della legge regionale 12.5.1980, n. 26, la quota parte della somma di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'Onpi, dall'Enaoli e dall'Onig è stabilita, per l'anno 1982, nella complessiva somma di lire 360.000.000 ed è erogata ai comuni ove le dette strutture hanno sede.
Le somme accertate in eccedenza a quelle ascritte ai capitoli nn. 2003031, 2003032 e 2003033 dello stato di previsione delle entrate sono correlativamente iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 4234101 dello stato di previsione della spesa con deliberazione della giunta regionale da trasmettersi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione entro 30 giorni e sono erogate in conformità alle disposizioni della legge regionale 12.5.1980, n. 26.


Ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 19.10.1981, n. 30 ed incoformità al disposto dell'art. 22 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 15.800 milioni per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi previsti dalla stessa legge regionale n. 30/1981 sul diritto allo studio universitario.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 4236101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 1.900.000.000;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali", lire 4.860.000.000;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", lire 4.900.000.000.

I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 2, 3 e 4 allegati alla presente legge.
Le somme relative ai fondi globali indicati nel primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli nn. 5100101, 5100201 e 5100202 dello stato dfi previsione della spesa, per i rispettivi importi di lire 1.900.000.000, lire 4.860.000.000 e lire 4.900.000.000.
I provvedimenti legislativi che si prevede possano perfezionarsi dopo l'approvazione del bilancio per l'anno 1982, recanti spese da finanziarsi con le disponibilità dei fondi globali iscritti a carico del bilancio per l'anno 1982 nonchè con le disponibilità dei fondi globali iscritti a carico del bilancio 1981, utilizzabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 59 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono indicati negli elenchi nn. 13, 14 e 15 allegati alla presente legge.


Ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito, per l'anno 1982, in lire 345.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200101 dello stato di previsione della spesa.
Sono dichiarate, spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, quarto comma, della stessa legge regionale n. 25/80 quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.


Ai sensi dell'art. 56, ultimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1982, in lire 20 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200102 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57, sesto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1982, in lire 30.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo n. 5200103 dello stato di previsione della spesa.
TITOLO II
Trasferimento all'anno 1982 di autorizzazioni di spese già stabilite in anni precedenti



Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per gli anni 1980 e 1981 dalla legge 27.12.1977, n. 984 sul coordinamento degli interventi diretti allo sviluppo dell'economia agricola (legge "Quadrifoglio") pari a lire 22.925 milioni per l'anno 1980 e stimate in lire 15.360 milioni per l'anno 1981, unitamente agli stanziamenti e quote di essi finanziati con le disponibilità recate dalla stessa legge n. 984/1977 per l'anno 1979, iscritti nel bilancio 1981 e non utilizzati al 31 dicembre 1981, pari a lire 22.270.647.495 e così per complessive lire 60.555.647.495, sono iscritte nella competenza propria del bilancio 1982 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi controindicati, per le finalità di cui alla legge regionale 29.5.1980, n. 43:
- capitolo n. 2141103 per lire 485.120.000 di cui lire 235.120.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2141104 per lire 710.000.000 di cui lire 210.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2141201 per lire 6.319.164.000 di cui lire 2.319.164.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2141202 per lire 800.000.000 di cui lire 800.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2141240 per lire 3.200.000.000 di cui lire 3.200.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2142203 per lire 800.000.000 di cui lire 800.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2142204 per lire 9.400.000.000 di cui lire 4.400.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2142205 per lire 1.678.000.000 di cui lire 839.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2142222 per lire 1.000.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2143208 per lire 189.000.000 di cui lire 39.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2143217 per lire 3.100.000.000 di cui lire 1.100.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2144102 per lire 104.915.000 di cui lire 4.915.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2144103 per lire 250.000.000 di cui lire 100.000.000 trasferite dall'anno 1981;
capitolo n. 3112104 per lire 625.500.000 di cui lire 125.500.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3112105 per lire 40.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3114115 per lire 2.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3114244 per lire 816.500.000 di cui lire 216.500.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3114263 per lire 200.000.000 di cui lire 100.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3115103 per lire 1.135.361.500 di cui lire 115.361.500 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3115105 per lire 300.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122206 per lire 3.040.000.000 di cui lire 1.200.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122211 per lire 698.109.935 di cui lire 698.109.935 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122213 per lire 1.000.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122233 per lire 400.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122288 per lire 5.372.000.000 di cui lire 1.672.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122289 per lire 1.295.977.060 di cui lire 1.295.977.060 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3131203 per lire 2.036.000.000 di cui lire 1.300.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122291 per lire 500.000.000 di cui lire 500.000.000 trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3122292 per lire 500.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 6300246 per lire 1.200.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 6300247 per lire 700.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 6300248 per lire 1.300.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2143219 per lire 5.000.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 2142221 per lire 2.300.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 3113103 per lire 60.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981;
- capitolo n. 5100201 - parte - per lire 2.000.000.000 di cui lire zero trasferite dall'anno 1981.

Le somme trasferite dall'anno 1981 per effetto del comma precedente costituiscono economie di spesa alla chiusura dell'esercizio 1981 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano comunque valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non pervenute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1981.


Gli stanziamenti e quote di essi finanziati con le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate per l'anno 1978 dalla legge 27.12.1977, n. 984 sul coordinamento degli interventi diretti allo sviluppo dell'economia agricola ("quadrifoglio") iscritti nel bilancio 1981 e non utilizzati al 31 dicembre 1981, pari a lire 6.905.489.405, sono iscritte nella competenza propria del bilancio 1982 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi contro indicati di cui:
- capitolo n. 2142202 per lire 1.758.652.900;
- capitolo n. 2142206 per lire 240.000.000;
- capitolo n. 2143201 per lire 473.902.100;
- capitolo n. 3114120 per lire 2.531.894.405;
- capitolo n. 3114202 per lire 433.000.000;
- capitolo n. 3122208 per lire 120.000.000;
- capitolo n. 3122230 per lire 1.348.040.000
Tornano lire 6.905.489.405

Gli importi di cui al comma precedente costituiscono economia di spesa alla chiusura dell'esercizio 1981 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano comunque valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non pervenute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1981.


Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato sulle disponibilità recate dalla legge 9.5.1975, n. 153 per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea - Cee, nn. 72/159 - 160 - 161 e n. 75/268 e sulle disponibilità recate dalla legge 10.5.1976, n. 352, per la riforma dell'agricoltura, non ancora comunque impiegate al 31 dicembre 1981, pari rispettivamente a lire 7.531.737.375 ed a lire 9.358.928.425 e così per complessive lire 16.890.665.800 sono iscritte nella competenza propria del bilancio 1982 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi controindicati, per le finalità previste dalla legge regionale 28.10.1977, n. 42:
- capitolo n. 3111106 per lire 19.905.000
- capitolo n. 3115102 per lire 108.000.000
- capitolo n. 3116101 per lire 728.649.000
- capitolo n. 3116102 per lire 475.808.000
- capitolo n. 3121204 per lire 257.865.000
- capitolo n. 3121203 per lire 958.000.000
- capitolo n. 3124102 per lire 1.092.008.785
- capitolo n. 3127101 per lire 2.953.148.590
- capitolo n. 3323101 per lire 938.353.000
Totale A (legge n. 153/1975) 7.531.737.375
- capitolo n. 2142201 per lire 51.925.000
- capitolo n. 2142207 per lire 2.606.279.000
- capitolo n. 2142209 per lire 2.000.000.000
- capitolo n. 2142220 per lire 2.000.000.000
- capitolo n. 3126201 per lire 2.700.724.425
Totale B (legge n. 352/1976) 9.358.928.425
Totale A+B 16.890.665.800

Gli importi di cui al comma precedente costituiscono economie di spesa alla chiusura dell'esercizio 1981 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano comunque valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non pervenute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1981.


Ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 18.4.1979, n. 17, ed in conformità al disposto dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1982, l'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali sull'importo delle opere pubbliche di interesse dei medesimi, comprese nell'elenco n. 8 approvato con l'art. 55, primo comma della legge regionale 22.4.1980, n. 22 e per le quali non è stato concesso, entro il termine di chisura dell'esercizio 1981 il contributo regionale di cui all'art. 24 della stessa legge regionale 22.4.1980, n. 22.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere i seguenti importi:
a) per i contributi di cui agli artt. 13 e 15 della legge n. 1090/68, lire 463.046.440;
b) per i contributi di cui agli artt. 2, 3, 8 e 10 della legge n. 589/49, lire 641.410.680; ed avranno la durata stabilita nei detti articoli.

La misura dei contributi di cui al primo comma resta fissata, per il 1982, in ragione del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissible, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 18.4.1979, n. 17.
Le obbligazioni assunte per effetto dello stesso primo comma non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1983.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo, per l'importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, i limiti di lire 463.046.440 e di lire 641.410.680 rispettivamente per le finalità di cui alle lettere a) e b) del secondo comma.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1982.


Ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 18.4.1979, n. 17 ed in conformità al disposto dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1982, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali di durata non superiore a 35 anni sull'importo delle opere per la realizzazione di impianti di adduzione secondaria e per la distribuzione di gas metano per usi domestici e industriali, indicate in calce alla L.R. 34/80 e per le quali non è stato concesso, entro il 31.12.1981 il contributo di cui all'art. 13 della stessa legge regionale 22.4.1980, n. 22.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno eccedere l'importo di lire 46.464.500 e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1983.
La misura dei contributi di cui al primo comma del presente articolo resta fissata, per il 1982, in ragione del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 18.4.1979, n. 17.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente aritcolo, per importo pari all'ammontare dell'obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 46.464.500.
L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo resta valida fino al 30 settembre 1982.


La spesa di lire 100 milioni già autorizzata per l'anno 1981 con l'art. 3 della legge regionale 11.11.1981, n. 35 per la convenzione da stipularsi con le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex Uma (Utenti motori agricoli), si intende autorizzata per le stesse finalità e per lo stesso importo, per l'anno 1982.
La somma di lire 100 milioni di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 3114112 dello stato di previsione della spesa.


I termini di decorrenza dei due limiti di impegno trentacinquennale di lire 800 milioni ciascuno autorizzati con l'art. 18, primo comma, lettera a) della legge regionale 31.5.1980, n. 46 per la concessione ai comuni di contributi costanti pluriennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione degli impianti sportivi di cui all'art. 2 della stessa legge regionale n. 46/1980, già differiti all'anno 1982 e all'anno 1983 per effetto dell'art. 51 della legge regionale 11.5.1981, n. 11, sono ulteriormente differiti di un anno e restano stabiliti, per gli stessi importi, dall'anno 1983 e dall'anno 1984; sono parimenti differiti di un ulteriore anno gli altri termini indicati nello stesso art. 18, primo comma, lettera a).


L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 1.9.1981, n. 26 per la concessione di anticipazioni ai comuni e alle comunità montane dei fondi occorrenti per il pagamento delle retribuzioni ai giovani assunti a tempo indeterminato per effetto della legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è rinnovata, per l'anno 1982, per le stesse finalità e per importo non superiore a lire 1.637.915.388, pari alla differenza tra l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con l'art. 4 della predetta legge regionale n. 26/1981 e l'ammontare delle anticipazioni concesse entro il 31 dicembre 1981.
La somma di lire 1.637.915.388 di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo n. 7400017 dello stato di previsione della spesa, per l'erogazione delle anticipazioni e al capitolo n. 6400017 dello stato di previsione delle entrate, per i correlativi recuperi.


Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 67, decimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazioni per l'importo di lire 55.783 milioni per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1980, già stabilito con l'art. 5 della legge regionale 22.4.1980, n. 22 e rinnovata per l'anno 1981 per effetto dell'art. 52 della legge regionale 11.5.1981, n. 11 nel minor importo di lire 50.283 milioni è ulteriormente rinnovata, per l'importo di lire 39.475.061.495 e per le stesse finalità , per l'anno 1982.
L'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti obbligazionari per l'importo di lire 58.795 milioni per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1981, già stabilita con l'art. 71 della legge regionale 11.5.1981, n. 11, già ridotto a lire 24.095 milioni per effetto dell'art. 19, primo comma, della legge regionale 14.12.1981, n. 37, è parimenti rinnovata per l'anno 1982 nel minor importo di lire 8.302.081.718 pari all'ammontare degli impegni assunti per l'attuazione del programma straordinario di opere pubbliche da realizzarsi a totale carico della Regione comportante la spesa di lire 990.081.718, il conferimento dei fondi alla Società Finanziaria Marche Spa per lire 1.000 milioni, per l'apprestamento di aree per l'insediamento di aziende industriali e artigiane per lire 1.700 milioni e per opere di pronto intervento conseguenti all'alluvione dell'anno 1976, per lire 4.612 milioni.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui ai commi precedenti, pari complessivamente a lire 47.777.143.213 milioni è ascritto al capitolo n. 5002223 dello stato di previsione dell'entrata.


Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato destinate ad interventi attinenti al conseguimento di obiettivi di carattere particolare definiti dalla legislazione nazionale, iscritte nello stato di previsione della entrata del bilancio per l'anno 1981 ed attribuite alla competenza propria dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 72, terzo e quarto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, sono quelle indicate nell'allegata tabella n. 10.


Gli stanziamenti e le quote di stanziamento già iscritti nel bilancio dell'anno 1981 e da riportare nel bilancio dell'anno 1982 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, in quanto non impegnate entro il 15 ottobre 1981, sono quelli indicati nell'elenco n. 8 allegato alla presente legge.


Gli stanziamenti e le quote di stanziamento dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 da iscriversi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, quinto comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, nella competenza propria del bilancio per l'anno 1982 in quanto non impegnati entro il 15 ottobre 1981, sono quelli indicati nell'elenco n. 9 allegato alla presente legge.


Gli stanziamenti o quote di essi già iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci per l'anno 1981 e degli anni anteriori a carico dei capitoli compresi nell'elenco n. 11 allegato alla presente legge, non impegnati entro il termine di chiusura dell'esercizio 1981 ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 30.4.1981, n. 25, sono reiscritti nella competenza del bilancio per l'anno 1982 a carico dei capitoli corrispondenti, compresi nello stesso elenco n. 11, in aggiunta alle somme iscritte a carico dei medesimi capitolo quali nuove assegnazioni per l'anno 1982.
Le somme reiscritte nella competenza del bilancio per l'anno 1982 per effetto del comma precedente costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dellè esercizio 1981 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano comunque valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1981.
TITOLO III
Approvazione dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi



Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, del gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, sono previste, per l'anno 1982, nei complessivi importi di lire 123.044.937.270 e di lire 142.848.914.583 rispettivamente in termini di compentenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate nonchè le entrate per contributi della Comunità Economica Europea sono previste, per l'anno 1982, nei complessivi importi di lire 838.985.185.661 e di lire 934.887.906.128 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1982, nei complessivi importi di lire 5.362.100.000 e di lire 14.286.890.966 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1982, in complessivi importi di lire zero e di lire zero rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1982, nei complessivi importi di lire 107.978.000.000 e di lire 74.075.297.402 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.


Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1982, nei complessivi importi di lire 14.192.915.388 e di lire 821.736.319.628 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.


Le spese di amministrazione generale considerate nella Rubrica n. 1 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1982 sono destinate ai seguenti settori, per i controindicati importi:
SETTORE 1
Organi istituzionali, lire 3.951.000.000 di cui:
Sub Settore 1
Consiglio regionale, lire 3.701.000.000
Sub Settore 2
Giunta regionale, lire 250.000.000
SETTORE 2
Personale, lire 33.963.000.000 di cui:
Sub Settore 1
Personale in servizio di ruolo e non di ruolo, lire 32.702.000.000
Sub Settore 2 Personale in quiescenza lire 410.000.000
Sub Settore 3 Consulenze e collaborazioni, lire 851.000.000
SETTORE 3
Spese di funzionamento, lire 6.461.000.000 di cui:
Sub Settore 1
Spese d'ufficio, lire 4.230.000.000
Sub Settore 2
Informatica e automazione, lire 1.000.000.000
Sub Settore 3
Documentazione e pubblicistica, lire 555.000.000
Sub Settore 4
Comitati e commissioni, lire 132.000.000
Sub Settore 5
Accertamento e riscossione dei tributi, lire 140.000.000
Sub Settore 6
Demanio e patrimonio, lire 404.000.000
SETTORE 4
Controllo sugli enti locali, lire 220.000.000;
SETTORE 5
Partecipazione popolare, lire 500.000;
SETTORE 6
Pubbliche relazioni, lire 206.000.000 di cui:
Sub Settore 1
Manifestazioni, lire 110.000.000;
Sub Settore 2
Associazioni, lire 96.000.000;
Sub Settore 3
Celebrazioni, lire zero.
SETTORE 7
Garanzie fidejussorie, lire 37.000.000;
SETTORE 8
Spese diverse lire 299.500.000 di cui:
Sub Settore 1
Interessi passivi su operazioni di credito a breve termine, lire zero;
Sub Settore 2
Oneri non ripartibili lire zero;
Sub Settore 3
Imposte e tasse, lire 50.000.000;
Sub Settore 4
Rimborsi di tributi e restituzioni, lire 117.000.000;
Sub Settore 5
Altre spese, lire 92.500.000.
Sub Settore 6
Spesa per l'ufficio del difensore civico, lire 40.000.000.

Per effetto del comma precedente l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese di amministrazione generale per l'anno 1982 risulta determinato in complessive lire 45.138.000.000 di cui lire 44.788.000.000 per spese di parte corrente a lire 350.000.000 per spese in conto capitale.


Le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella Rubrica n. 2 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1982, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE 1
Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali, lire 87.052.543.195 di cui:
Sub Settore 1
Difesa del suolo, lire 11.122.247.435 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Difesa idrogeologica, lire 4.254.545.000
Programma 2
Difesa del litorale, lire 1.079.870.000
Programma 3
Opere di pronto intervento, lire 4.587.832.435
Programma 4
Studi e ricerche, lire 1.200.000.000;
Sub Settore 2
Tutela e valorizzazione delle acque, lire 21.739.825.760 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Ricerca e pianificazioni, lire 603.069.040
Programma 2
Forniture idriche e impianti igienico sanitari, lire 21.136.756.720;
Sub Settore 3
Tutela del patrimonio naturalistico, lire 507.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Tutela della fauna, lire 250.000.000;
Programma 2
Tutela del paesaggio, lire 1.000.000;
Programma 3
Educazione ecologica, lire 256.000.000
Sub Settore 4
Organizzazione e valorizzazione agricolo forestale delle risorse territoriali, lire 53.683.470.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Irrigazione e sistemazione idraulica agraria, lire 12.014.284.000;
Programma 2
Valorizzazione dei territori montani e collinari, lire 24.650.368.900
Programma 3
Forestazione e bonifica montana, lire 15.953.902.100
Programma 4
Tutela del patrimonio forestale, lire 1.064.915.000;
SETTORE 2
Organizzazione del territorio, lire 186.874.486.340 di cui:
Sub Settore 1
Insediamenti abitativi, lire 31.757.594.270 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Recupero dei centri storici, lire 571.500.000
Programma 2
Recupero del patrimonio edilizio danneggiato da eventi calamitosi, lire 26.841.524.380
rogramma 3
Sviluppo del patrimonio edilizio, lire 1.544.569.890
Programma 4
Sviluppo delle abitazioni dei lavoratori agricoli, lire 2.800.000;
Sub Settore 2
Infrastrutture e servizi per lo sviluppo civile e produttivo, lire 103.523.809.877 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Viabilità , lire 954.949.370
Programma 2
Trasporti collettivi, lire 60.343.331.060
Programma 3
Attrezzature portuali, lire 1.647.672.660
Programma 4
Elettrificazione, lire 2.760.000.000;
Programma 5
Metanizzazione, lire zero;
Programma 6
Fonti energetiche integrative, lire zero;
Programma 7
Opere pubbliche diverse, lire 37.817.856.787
Sub Settore 3
Insediamenti produttivi, lire 24.176.770.150 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Insediamenti artigiani, lire 4.000.000.000
Programma 2
Insediamenti produttivi in zona CASMEZ, lire 5.143.770.150;
Programma 3
Poli di sviluppo industriali nei territori montani, lire 15.033.000.000
Sub Settore 4
Sviluppo delle aree montane, lire 4.490.800.000 per l'attuazione del seguente programma:
Programma 1
Piani di sviluppo delle comunità montane, lire 4.490.800.000
Sub Settore 5
Strutture per i servizi sociali, lire 22.925.512.043 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Edilizia scolastica, lire 10.675.512.043
Programma 2
Edilizia ospedaliera, lire 10.500.000.000;
Programma 3
Edilizia sociale, lire 900.000.000;
Programma 4
Impianti sportivi, lire 850.000.000.

Per effetto del comma precedente l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente per l'anno 1982 risulta determinato in complessive lire 274.520.525.780 di cui lire 59.546.003.125 per spese di parte corrente e lire 214.974.522.655 per spese in conto capitale.


Le spese per il sostegno della produzione, considerate nella Rubrica n. 3 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1982 sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE 1
Produzione agricolo - alimentare, lire 76.098.006.912 di cui:
Sub Settore 1
Pianificazione e organizzazione dello sviluppo agricolo, lire 15.640.297.680 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Ricerche e strumenti di pianificazione, lire 2.559.905.000
Programma 2
Servizi per lo sviluppo agricolo.
Ricerca e sperimentazione, lire 765.500.000
Programma 3
Servizi per lo sviluppo agricolo. Sanità delle produzioni e degli allevamenti, lire 730.000.000
Programma 4
Servizi per lo sviluppo agricolo. Miglioramento delle produzioni, lire 7.043.074.180
Programma 5
ervizi per lo sviluppo agricolo. Assistenza delle Aziende, lire 2.443.361.500
Programma 6
Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione socio-economica, lire 1.204.457.000;
Programma 7
Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazioni di mercato, orientamento e tutela della produzione. Attività promozionale, lire 94.000.000;
Programma 8
Attività promozionali delle organizzazioni contadine e delle associazioni cooperative, lire 800.000.000;
Sub Settore 2
Ammodernamento delle strutture agricole e sostegni alle imprese, lire 45.998.771.282 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Piani di sviluppo aziendale - Direttive CEE, lire 1.215.865.000;
Programma 2
Sostegno agli investimenti aziendali, lire 19.574.126.995
Programma 3
Progetti FEOGA - miglioramento strutture aziendali, lire 6.310.474.155;
Programma 4
Sostegni alla gestione aziendale, lire 4.792.008.785;
Programma 5
Fondo di solidarietà contro le calamità naturali, lire 5.952.423.332;
Programma 6
Aiuti al reddito dei coltivatori (indennità compensativa), lire 5.200.724.425;
Programma 7
Aiuti per la mobilità fondiaria, lire 2.953.148.590;
Sub settore 3
Consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola, lire 14.458.937.950 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Potenziamento e ammodernamento degli impianti, lire 2.610.917.700;
Programma 2
Sostegni alla gestione, lire 10.700.000.000
Programma 3
Progetti FEOGA - impianti di trasformazione e commercializzazione, lire 1.148.020.250;
Sub Settore 4
Sviluppo delle produzioni ittiche, lire zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Studi e ricerche, lire zero;
Programma 2
Incentivazione attività ittiche, lire zero;
SETTORE 2
Attività produttive extragricole, lire 16.470.000.000 di cui:
Sub Settore 1
Promo0ione dello sviluppo produttivo, lire 4.700.000.000; per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Promozione dello sviluppo industriale, lire 3.000.000.000;
Programma 2
Manifestazioni fieristiche, lire 1.500.000.000;
Programma 3
Sviluppo dell'associazionismo nelle attività produttive extragricole, lire 200.000.000;
Programma 4
Tutela delle attività produttive extragricole dalle calamità naturali, lire zero;
Sub Settore 2
Sviluppo dell'artigianato, lire 4.520.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Studi, ricerche e promozione, lire 420.000.000;
Programma 2
Sostegno degli investimenti e aiuti per la gestione delle imprese, lire 3.400.000.000;
Programma 3
Artigianato artistico, tipico e tradizionale, lire 700.000.000;
Sub Settore 3
Sviluppo del turismo, lire 6.150.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Promozione turistica, lire 4.850.000.000
Programma 2
Sviluppo della ricettività , lire 1.000.000.000
Programma 3
Agriturismo, lire 300.000.000
Sub Settore 4 Razionalizzazione della distribuzione commerciale, lire 1.000.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Pianificazione, lire zero;
Programma 2
Razionalizzazione della rete distributiva, lire zero;
Programma 3
Mercati agricoli, lire zero;
Programma 4
Mercati ittici, lire 1.000.000.000;
Sub Settore 5
Regolamentazione e sviluppo delle attività estrattive e termali, lire 100.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Cave, lire 100.000.000;
Programma 2
Termalismo, lire zero;
SETTORE 3
Formazione professionale, lire 29.366.080.320 di cui:
Sub Settore 1
Pianificazione e sviluppo delle tecnologie didattiche, lire 647.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Pianificazione, lire 647.000.000;
Programma 2
Progetti pilota, lire zero;
Sub Settore 2
Attivazione dei corsi di formazione professionale, lire 28.719.080.320 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Corsi gestiti da enti delegati, lire 733.366.720;
Programma 2
Corsi gestiti da altri enti, lire 27.046.360.600
Programma 3
Corsi finalizzati, lire 939.353.000.

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per interventi a sostegno della produzione per l'anno 1982 risulta determinato in complessive lire 121.934.087.232 di cui lire 69.772.035.375 per spese di parte corrente e lire 52.162.051.857 per spese in conto capitale.


Le spese per i servizi sociali, considerate nella Rubrica 4 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1982, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE 1
Cultura e tempo libero, lire 6.710.000.000 di cui:
sub Settore 1
Attività e beni culturali, lire 5.105.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Tutela e valorizzazione dei beni culturali, lire 1.245.000.000;
Programma 2
Promozione delle attività culturali, lire 2.890.000.000
Programma 3
Educazione permanente, lire 970.000.000;
Sub Settore 2
Attività di tempo libero, lire 1.605.000.000 per la attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Formazione piano per lo sport lire zero;
Programma 2
Attività sportive e ricreative, lire 350.000.000;
Programma 3
Caccia e pesca sportiva, lire 1.105.000.000;
Programma 4
Turismo sociale, lire 150.000.000;
SETTORE 2
Sistema socio-sanitario lire 731.483.572.965 di cui:
Sub Settore 1
Sviluppo del sistema sanitario, lire 26.774.777.725 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Formazione del piano triennale, lire 130.000.000;
Programma 2
Attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere, lire 26.644.777.725
Sub Settore 2
Consolidamento del sistema sanitario, lire 646.341.998.615 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Gestione del fondo sanitario, lire 645.141.998.615
Programma 2
Interventi speciali, lire 1.200.000.000;
Sub Settore 3
Interventi nel campo socio assistenziale, lire 57.666.796.625 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Asili nido, lire 3.190.000.000;
Programma 2
Centri antidroga, lire 1.000.000.000;
Programma 3
Consultori familiari, lire 10.037.538.515;
Programma 4
Fondo unico agli EELL per attività assistenza sociale, lire 27.541.042.800;
Programma 5
Promozione della propaganda e della educazione socio-sanitaria, lire 98.215.310;
Programma 6
Interventi per diritto allo studio, lire 15.800.000.000;
Sub Settore 4
Interventi di piano vincolati, lire zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Progetti - obiettivo, lire zero;
Programma 2
Formazione personale, lire zero;
Programma 3
Ricerca finalizzata, lire zero;
Programma 4
Educazione sanitaria, lire zero;
Sub Settore 5
Emigrazione, lire 700.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma 1
Consulta regionale per l'emigrazione, lire 700.000.000.

Per effetto del comma precedente l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per i servizi sociali per l'anno 1982 risulta determinato in complessive lire 738.193.572.965 di cui lire 711.548.795.240 per spese di parte corrente e lire 26.644.777.725 per spese in conto capitale.


Le spese non ripartite, considerate nella Rubrica 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1982, attengono:
a) quanto a lire 345.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 20.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 1.900.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
d) quanto a lire 4.860.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
e) quanto a lire 4.900.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1982 risulta determinato in complessive lire 12.025.000.000 di cui lire 2.265.000.000 per spese di parte corrente e lire 9.760.000.000 per spese in conto capitale.


Le spese per la estinzione di passività considerate nella Rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1982 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per lire 38.974.846.746 per interventi nei seguenti settori:
1) Amministrazione generale, lire zero;
2) Territorio e ambiente, lire 17.590.409.086;
3) Produzione, lire 21.384.437.660;
b) al pagamento di residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, per lire 31.272.104.993;
c) al pagamento di rate di ammortamento di mutui passivi e di prestiti, per lire 3.075.000.000 di cui:
per quote di interesse, lire 2.600.000.000;
per quote di capitali, lire 475.000.000;
d) al rimborso di anticipazioni ordinarie di cassa, per lire zero.

Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per la estinzione di passività risulta determinato in lire 73.321.951.739.


E' approvato in lire 1.249.263.147.734 in termini di competenza ed in lire 1.989.835.328.707 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1982 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della regione, di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 1982 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


E' approvato in lire 1.279.326.053.104 in termini di competenza, ivi comprese lire 14.740.330.005 per altrettante riportate dal bilancio 1981 ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 30.4.1980, n. 25 e lire 15.022.575.365 per altrettante acquisite alle entrate del bilancio 1981 ed iscritte nella spesa della competenza propria del bilancio per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 72, terzo comma, della stessa legge regionale n. 25/1980 lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1982 annesso alla presente legge e L. 300.000.000 per altrettanto iscritte nella spesa della competenza del bilancio per l'anno 1982 mediante utilizzazione delle disponibilità del fondo globale per l'anno 1981, ai sensi dell'art. 59 - quarto comma - della medesima legge regionale n. 25/1980; è altresì approvato in lire 1.986.677.142.054 in termini di cassa il medesimo stato di previsione della spesa per l'anno 1982 (tabella n. 2).
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 30.4.1980, n. 25, e quelle contenute nella presente legge.


E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della regione per l'anno 1982 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1982 annesso alla presente legge (tabella n. 4).


Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1982 - quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 6 e n. 7 - è autorizzata, per effetto dell'art. 67, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 60.200.856.787 milioni con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 78.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1982.
TITOLO IV
Disposizioni diverse



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, primo e secondo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla regione in materia di entrate di natura non tributaria per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie dovute alla regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti per l'anno 1982, rispettivamente in lire 5.000 ed in lire 3.000.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88, primo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1982, in lire 200.000.000.


Il termine fissato dall'art. 41, secondo comma, della legge regionale 22.4.1980, n. 22 alla fine dell'anno 1980 per il rimborso da parte del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, già protratto al 31 dicembre 1981 per effetto dell'art. 74 della legge regionale 11.5.1981, n. 11 è ulteriormente protratto al 31 dicembre 1982.


Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9.5.1950, n. 329, 23.10.1963, n. 481, 19.2.1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1982, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui di cui ai precedenti artt. 52 e 73 pari, complessivamente, a lire 107.978 milioni alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore ad anni 20;
b) tasso d'interesse non superiore al 20 per cento annuo, oneri fiscali esclusi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento per la quota capitale ed interessi passivi valutati in lire 3.075 milioni per l'anno 1982 ed in lire 21.579 milioni per ciascuno degli anni successivi dal 1983 al 2001 ed in lire 18.504 milioni per l'anno 2002 e così per complessive lire 431.580 milioni è garantita mediante la iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 1982 e per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei relativi pagamenti.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale per che per la quota interessi, sono dichiarate obbligatorie.


Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1982, sulla base della vigente normativa statale finchè non sia diversamente disposto con leggi della Regione.


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della CEE sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) Servizio affari generali della presidenza della giunta regionale, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR;
b) Servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Sociale Europeo - FSE;
c) Servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo Orientamento e Garanzia - FEOGA.



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 della legge regionale 30.4.1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1982, mediante atti deliberativi da trasmettersi al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici, nonchè per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.
Con le stesse modalità indicate nel comma precedente sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea - CEE - nonchè per la iscrizione delle correlative spese.


In conformità al disposto dell'art. 144 del R.D. 23.5.1924, n. 827, e per gli effetti di cui all'art. 100, settimo comma, della legge regionale 30.4.1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro 30 giorni dalla adozione, la istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1982, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1982, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui, provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui ascritti ai corrispondenti capitoli aggiuntivi, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti già imputati agli stessi capitoli aggiunti.
TITOLO V
Adozione dedl bilancio pluriennale per il triennio 1982- 1984



E' adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 della L.R. 30.4.1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984 annesso alla presente legge (Tabelle 1/A, 2/A e 3/A).


Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge regionale 18.4.1979, n. 17, sono approvati i programmi esecutivi delle opere pubbliche, di cui ai seguenti elenchi allegati:
- elenco n. 16: "Grandi opere acquedottistiche" dell'importo di lire 12.847.500.000 finanziate con impiego, per pari importo, delle disponibilità del capitolo n. 2122201 dello stato di previsione della spesa;
- elenco n. 17: "Opere pubbliche di carattere straordinario" dell'importo di lire 26.799.000.000, finanziate con impiego delle disponibilità dei capitoli nn. 2111201 e 2227202 dello stato di previsione della spesa;
- elenco n. 18: "Mercati ittici all'ingrosso" contributi in conto capitale ex art. 2 lettera b) della legge regionale 4.1.1980, n. 4, dell'importo di lire 700 milioni, finanziati con le disponibilità del capitolo n. 3244201 dello stato di previsione della spesa; contributi pluriennali ex art. 2 lettera a) della stessa legge regionale 4/1980, dell'importo di lire 6.000 milioni, recante un onere annuo di lire 300 milioni per 35 anni, finanziate con le disponibilità del capitolo n. 3244202 dello stato di previsione della spesa;
- elenco n. 19: "Opere pubbliche di interesse degli enti locali", dell'importo di lire 131.484 milioni con un onere annuo a carico della Regione per un importo non superiore a lire 3.000 milioni e per una durata non superiore ad anni 35, in attuazione del precedente art. 13.



La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.