Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 settembre 1992, n. 46 |
Titolo: | Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 16 settembre 1992, n. 78 - ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto della legge)
Art. 2
Art. 3 (Conferenze provinciali delle autonomie)
Art. 4 (Programma regionale di sviluppo)
Art. 5 (Formazione del programma regionale di sviluppo)
Art. 6
Art. 7 (Piani regionali di settore)
Art. 8 (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali)
Art. 9 (Accordi di programma)
Art. 10 (Finanziamento degli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate)
Art. 11
Art. 12 (Coerenza dell'attività amministrativa con la programmazione)
Art. 13
Art. 14 (Politiche strategiche della programmazione)
Art. 15 (Programmi degli enti locali)
Art. 16 (Stato di attuazione e aggiornamento del programma pluriennale provinciale)
Art. 17 (Norme transitorie)
Art. 18 (Norma finanziaria)
Art. 19 (Modifiche ed abrogazioni)
Art. 2
Art. 3 (Conferenze provinciali delle autonomie)
Art. 4 (Programma regionale di sviluppo)
Art. 5 (Formazione del programma regionale di sviluppo)
Art. 6
Art. 7 (Piani regionali di settore)
Art. 8 (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali)
Art. 9 (Accordi di programma)
Art. 10 (Finanziamento degli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate)
Art. 11
Art. 12 (Coerenza dell'attività amministrativa con la programmazione)
Art. 13
Art. 14 (Politiche strategiche della programmazione)
Art. 15 (Programmi degli enti locali)
Art. 16 (Stato di attuazione e aggiornamento del programma pluriennale provinciale)
Art. 17 (Norme transitorie)
Art. 18 (Norma finanziaria)
Art. 19 (Modifiche ed abrogazioni)
1. La presente legge definisce i rapporti tra gli atti della programmazione e ne determina i contenuti e i procedimenti.
2. In particolare essa disciplina:
a) la formazione e l'approvazione degli atti fondamentali della programmazione socio-economica della Regione, nonchè i modi e le forme del concorso dei comuni e delle province alla formazione e all'attuazione dei relativi programmi regionali, assicurando anche opportune forme di partecipazione;
b) i modi e le forme del concorso regionale al finanziamento degli enti locali, assicurando la copertura degli oneri su di essi gravanti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalle leggi regionali, nel quadro delle previsioni di spesa regionale;
c) la formazione degli atti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità montane rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali, nonchè la loro attuazione e la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la verifica e l'approvazione dei programmi pluriennali delle province, assicurando il concorso dei comuni alla loro formazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 142/1990.
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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 16.
1. La conferenza provinciale delle autonomie ha sede presso la provincia, è composta dal presidente della giunta provinciale, che le presiede, dai presidenti delle comunità montane, nonchè dai sindaci dei comuni della provincia.
2. La conferenza costituisce al proprio interno un comitato esecutivo, composto dal presidente della provincia e da due membri eletti, con voto limitato ad uno, dalla conferenza stessa.
3. Alle sedute della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri provinciali. A tal fine il presidente della conferenza invia ai singoli consiglieri l'avviso di convocazione.
4. La conferenza si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno una volta all'anno per essere sentita sugli strumenti generali annuali di programmazione della Regione e della provincia, nonchè ogni volta che ne facciano richiesta almeno un quinto dei sindaci o la maggioranza dei presidenti delle comunità montane della provincia.
1. La Regione, attraverso il programma Regionale di Sviluppo, di seguito denominato PRS, indica:
a) gli obiettivi di sviluppo regionale nonchè le priorità e gli indirizzi a cui devono riferirsi le attività regionali e quelle degli enti locali, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni loro garantiti dall'ordinamento generale;
b) le scelte fondamentali per la formazione del piano di inquadramento territoriale;
c) il quadro finanziario per la determinazione della spesa pubblica di competenza regionale nel periodo di vigenza del programma stesso.
2. In particolare il PRS costituisce lo strumento per mezzo del quale la Regione:
a) concorre alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale per quanto concerne gli effetti sull'attività e nel territorio regionale;
b) determina la modalità della sua partecipazione ai programmi finanziati dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato e alle eventuali iniziative interregionali;
c) coordina gli interventi promossi dagli altri enti territoriali con quelli di propria competenza.
3. Il PRS costituisce il riferimento per:
a) la formazione del Piano Pluriennale di Attività e di Spesa, di seguito denominato PPAS, di cui all'articolo 6, e del bilancio pluriennale;
b) l'individuazione dei programmi di intervento e degli accordi di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonchè degli altri atti necessari alla loro attuazione;
c) la definizione degli indirizzi per gli enti strumentali della Regione e per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali.
4. Il PRS viene attuato:
a) per gli interventi direttamente realizzati dalla Regione attraverso i piani regionali di settore di cui all'articolo 7;
b) per gli interventi realizzati in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, attraverso gli accordi di cui al successivo articolo 9, i programmi pluriennali provinciali di cui all'articolo 15 e i programmi di investimento di cui all'articolo 8.
1. La Regione adotta il PRS all'inizio di ogni legislatura con efficacia estesa alla durata della medesima.
2. All'inizio della legislatura, entro sessanta giorni dalla sua elezione, la giunta regionale predispone, sulla base della mozione programmatica, un documento di indirizzi per il PRS.
3. Il Consiglio regionale approva il documento di indirizzi entro i successivi trenta giorni.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del documento di indirizzi, le conferenze provinciali delle autonomie coordinano le indicazioni dei comuni e delle comunità montane. Entro lo stesso termine le province trasmettono le osservazioni delle conferenze, nonchè le proprie indicazioni alla conferenza regionale delle autonomie, la quale entro i successivi trenta giorni formula le proprie proposte trasmettendole alla giunta regionale.
5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del documento di indirizzi, la giunta regionale consulta il comitato economico e sociale regionale di cui all'articolo 13 e raccoglie le indicazioni degli altri soggetti portatori di interessi pubblici, collettivi o diffusi, utili alla elaborazione del PRS.
6. La giunta regionale, sulla base del documento di indirizzi del consiglio regionale, dei piani e programmi statali e comunitari, delle proposte della conferenza regionale delle autonomie e tenuto conto delle indicazioni dei soggetti di cui al comma 5, predispone, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il programma regionale di sviluppo, e lo trasmette al consiglio per l'approvazione. La proposta di PRS è accompagnata da una relazione nella quale devono risultare i motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle proposte della conferenza regionale delle autonomie e delle indicazioni dei soggetti di cui al comma 5.
7. Le commissioni consiliari competenti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di PRS e possono chiedere entro il medesimo termine alla giunta di apportare modifiche o integrazioni.
8. Il PRS è approvato, entro trenta giorni dall'ultimo termine di cui al comma 7, dal consiglio regionale.
9. Ferma restando la pubblicazione del PRS nel bollettino ufficiale della Regione, ad esso è data ulteriore pubblicità nei modi ritenuti di volta in volta opportuni.
10. In caso di decorrenza dei termini stabiliti dai commi precedenti, senza che si sia proceduto ai relativi adempimenti, è in facoltà dell'organo regionale competente di procedere indipendentemente dagli stessi.
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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 74, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
1. I piani regionali di settore definiscono specifici interventi attuativi del PRS, indicando:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del PRS con riferimento a settori specifici;
b) la loro connessione con altri interventi della Regione, dello Stato, della Comunità Economica Europea o degli enti locali;
c) la disciplina delle attività pubbliche e private inerenti al settore e l'uso delle relative risorse;
d) i modi e i tempi degli interventi e i criteri per la loro localizzazione;
e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari, nonchè per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
f) i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della gestione;
g) le risorse organizzative necessarie per l'attuazione e le modalità per disporne;
h) gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro realizzazione;
i) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo di costo e per durata, con la valutazione degli investimenti in termini di analisi di costi benefici.
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
3. L'inosservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 è causa di invalidità dei singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nei programmi.
4. Per gli interventi previsti da norme dello Stato e della CEE e integralmente finanziati dagli stessi, i relativi programmi sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali direttamente interessati.
5. Salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme statali o comunitarie, il parere degli enti locali deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione del piano; in mancanza, se ne prescinde.
6. Se durante la negoziazione con gli organi dello Stato o della Comunità Economica Europea, vengono richieste modifiche sostanziali, la giunta sottopone nuovamente, per il relativo parere, il programma modificato alle commissioni consiliari e agli enti locali interessati.
7. Con riferimento alle azioni previste dal PRS e dai piani di settore, la giunta regionale predispone, previa valutazione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, una dotazione di progetti definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire la loro immediata realizzazione quando si verifichino le condizioni previste per il loro finanziamento.
1. La Regione concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali:
a) individua, in conformità con gli obiettivi definiti dal PRS, le priorità degli interventi;
b) determina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle Province;
c) definisce le modalità di concessione e di erogazione delle risorse agli enti locali.
3. Le Province, nel rispetto delle priorità di cui al comma 2, lettera a) approvano, previo parere della Conferenza provinciale delle autonomie, il programma provinciale di investimento che individua gli interventi degli enti locali da finanziare, nel limite delle risorse assegnate alla Regione.
4. Gli interventi di importo superiore a euro 500.000,00 sono sottoposti al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Le risorse destinate al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono assegnate con le procedure di cui al presente articolo.
Nota relativa all'articolo 8
Articolo prima sostituito dall'art. 16, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19, poi risostituito dall'art. 9, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, e modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 7 maggio 2001, n. 11, per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi del presente articolo (8a annualità), programmati dagli Enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 2.000 milioni annui con decorrenza dall'anno 2002 al 2021 recante, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 40.000 milioni.
Ai sensi dell'art. 30, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, per l’anno 2006, sono ammissibili al cofinanziamento regionale, ai sensi del presente articolo, gli interventi per i quali la documentazione necessaria per la concessione del contributo, ancorché presentata oltre i termini previsti dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3 della l.r. 2/2006 (Legge finanziaria 2006), risulti essere stata comunque predisposta dall’ente beneficiario nei termini suddetti oppure inviata in ritardo per cause non imputabili all’ente medesimo.
Ai sensi dell'art. 6, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, ai fini della liquidazione del contributo nell’anno successivo, il termine per la presentazione della documentazione necessaria all’emanazione del provvedimento di concessione di cui all’art. 3, sesto comma, della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, relativo al cofinanziamento regionale dei programmi di investimento degli enti locali di cui al presente articolo, è fissato al 31 ottobre di ogni anno.
1. Per la definizione e l'attuazione dei programmi previsti dalla programmazione regionale, che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni o soggetti pubblici, il presidente della giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 27 della legge 142/1990.
2. L'accordo di programma, nell'assicurare il coordinamento tra le azioni di cui al comma 1, ne definisce i tempi e le modalità di realizzazione e di gestione, nonchè le risorse disponibili e le modalità di impiego; stabilisce altresì, nel caso in cui la realizzazione degli interventi sia subordinata al consenso dei soggetti privati, le procedure per definire le necessarie intese.
1. Le funzioni attribuite agli enti locali dalle leggi statali vigenti di settore sono finanziate con le risorse proprie e con quelle ad essi trasferite dallo Stato.
2. Le funzioni che le leggi regionali di settore individuano come spettanti agli enti locali e che secondo la disciplina previgente erano esercitate dalla Regione sono finanziate mediante trasferimento di somme dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in un unico capitolo, rispettivamente per le province, per i comuni e per le comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio, senza vincoli di destinazione.
3. Le leggi regionali che delegano agli enti locali nuove funzioni di spettanza della Regione stimano i relativi oneri e dispongono l'assegnazione agli enti delegati delle risorse necessarie. Le somme relative sono stanziate in appositi capitoli del bilancio regionale e sono ripartite fra gli enti locali, con vincolo di destinazione.
4. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe i corrispettivi sui servizi nelle materie di competenza propria, attribuite o delegate dalla Regione.
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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 74, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
1. Dalla motivazione degli atti amministrativi della Regione, che assumono, rilevanza rispetto agli obiettivi della programmazione, deve risultare anche la conformità agli stessi.
2. In particolare le previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale e annuale della Regione devono riferirsi alle azioni programmatiche individuate nel PRS.
3. La giunta regionale cura che le attività svolte dagli enti dipendenti dalla Regione, nonchè dalle società a prevalente partecipazione regionale siano conformi agli indirizzi del PRS.
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.......................................................................Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 9, l.r. 26 giugno 2008, n. 15.
1. Per l’elaborazione delle politiche strategiche attinenti all’attività di programmazione regionale ed al raccordo della stessa con quella dello Stato e dell’Unione europea, il Presidente della Giunta regionale può avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese.
Nota relativa all'articolo 14
Così sostituito dall'art. 31, l.r. 1 agosto 2005, n. 19.
1. Gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità montane, che incidono sull'attuazione dei programmi regionali, sono trasmessi al presidente della giunta regionale per la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi.
2. La compatibilità si intende verificata una volta trascorso il termine di trenta giorni senza che il presidente della giunta regionale o il dirigente del servizio programmazione, se delegato, abbia formulato rilievi o chiesto chiarimenti.
3. Nel caso un cui siano formulati rilievi, il programma è sottoposto alla conferenza regionale delle autonomie, che esprime in proposito un parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. I programmi pluriennali delle province e delle comunità montane sono sottoposti al parere preventivo della conferenza provinciale delle autonomie, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi.
5. Allo stesso parere, da esprimersi nello stesso termine, sono sottoposti i programmi pluriennali dei comuni che incidano sull'attuazione dei programmi della provincia.
6. La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla compatibilità degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo.
1. Ogni anno, in occasione della presentazione del rendiconto, le province redigono una relazione sullo stato di attuazione e le eventuali proposte di aggiornamento al PPP.
2. Nella relazione annuale le province danno conto dei risultati ottenuti, dei costi sostenuti, degli atti adottati per l'attuazione delle azioni programmatiche, delle cause che non hanno eventualmente consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PPP e propongono eventuali modifiche allo stesso.
3. Alla relazione sono allegate relazioni degli enti strumentali provinciali.
4. La giunta regionale, sui programmi che contemplano interventi finanziari regionali o in cui è rilevante un interesse generale della Regione, fa pervenire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della relazione provinciale e sentito il consiglio regionale, il proprio parere alle province.
5. Sulla base dei pareri pervenuti, la provincia predispone ed approva gli eventuali aggiornamenti al PPP, in occasione dell'esame del bilancio.
6. Le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indirizzi del PPP, devono essere espressamente disposte e sono approvate con il medesimo procedimento previsto dall'articolo 15.
1. Per i piani e programmi già deliberati dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le procedure previste dalle specifiche norme vigenti.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche in assenza del programma regionale di sviluppo.
3. In sede di prima applicazione i termini di cui all'articolo 5, comma 2, decorrono alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Per la prima formazione dei programmi pluriennali provinciali di cui agli articoli 15 e 16 la Regione concede alle province, per gli anni 1992 e 1993, un contributo di lire 50 milioni per ciascuna di esse, per un ammontare complessivo nel biennio 1992/1993, di lire 400 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede mediante:
a) per l'anno 1992, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione per pari importo delle disponibilità del fondo globale di cui al capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dello stanziamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1; quanto a lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa di detto anno utilizzando quota parte dello stanziamento di cui alla partita 13 dello stesso elenco 1;
b) per l'anno 1993 per l'importo di lire 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale sul fondo globale di cui al medesimo capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dello stanziamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1992 a carico del capitolo 5400114, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con la seguente denominazione e controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi alle province per la prima formazione dei programmi pluriennali", lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 sono ridotti di lire 200 milioni.
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3. ...........................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 sostituisce il primo comma dell'art. 53, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.
Il comma 2 sostituisce il quarto comma dell'art. 53, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.
Il comma 3 sostituisce il primo comma dell'art. 111, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 74, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 5 sostituisce con tre commi i primi quattro commi dell'art. 3, l.r. 18 aprile 1979, n. 17.