Atto: | LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 23 |
Titolo: | Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. |
Pubblicazione: | ( B.U. 16 marzo 1995, n. 20 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari |
Note: | Ai sensi dell'art. 9, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi di cui alla presente legge e' rideterminata sulla base della indennita' mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005; gli importi degli assegni vitalizi cosi rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura del 10 per cento. Ai sensi dell'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, a decorrere dal 1 gennaio 2011 la misura della diaria mensile da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, dell'indennita' di funzione e dell'indennita' di carica, resta determinata nell'ammontare in vigore al 31 dicembre 2010. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale provvedono alla loro eventuale riduzione nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 4 ter della presente legge, secondo i criteri ivi indicati. Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, vedi l'art. 7 della medesima l.r. 27/2011. Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, vedi l'art. 12 della medesima l.r. 42/2012. Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, vedi art. 15 della medesima l.r. 34/2014. |