Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 28 agosto 2018, n. 35 |
Titolo: | Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'" e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”. |
Pubblicazione: | ( B.U. 30 agosto 2018, n. 74 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifica alla l.r. 9/2003)
Art. 2 (Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/2017)
Art. 4 (Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 28/2017)
Art. 5 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017)
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/2017)
Art. 4 (Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 28/2017)
Art. 5 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge i commi 4 bis e 4 ter all'art. 11, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 9 agosto 2017, n. 28.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 9 agosto 2017, n. 28.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge l'art. 1 bis, l.r. 9 agosto 2017, n. 28.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce la lett. d) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 9 agosto 2017, n. 28.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.