Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 aprile 2019, n. 8
Titolo:

Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale

Pubblicazione:(B.U. 18 aprile 2019, n. 30)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 209/2020, si č espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Modifica alla l.r. 34/1984)
Art. 2 (Modifiche alla l.r. 24/1985)
Art. 3 (Modifica alla l.r. 13/1990)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 15/1990)
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 34/1992)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifiche alla l.r. 17/1995)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 4/1996)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 18/1996)
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 26/1996)
Art. 11 (Modifica alla l.r. 24/1998)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 13 (Modifica alla l.r. 23/2000)
Art. 14 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 34/2001)
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 12/2003)
Art. 17 (Modifica alla l.r. 13/2003)
Art. 18 (Interpretazione autentica dell’articolo 15 della l.r. 14/2003)
Art. 19 (Modifiche alla l.r. 27/2003)
Art. 20 (Modifica della l.r. 27/2004)
Art. 21 (Modifica alla l.r. 3/2005)
Art. 22 (Modifiche alla l.r. 6/2005)
Art. 23 (Modifica alla l.r. 36/2005)
Art. 24 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 25 (Modifica alla l.r. 32/2008)
Art. 26 (Modifiche alla l.r. 27/2009)
Art. 27 (Modifiche al r.r. 1/2010)
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 21/2011)
Art. 29 (Ambito di applicazione dell’articolo 11 della l.r. 22/2011)
Art. 30 (Modifiche alla l.r. 12/2012)
Art. 31 (Modifiche alla l.r. 41/2012)
Art. 32 (Modifica alla l.r. 32/2014)
Art. 33 (Modifica alla l.r. 3/2015)
Art. 34 (Modifiche alla l.r. 4/2015)
Art. 35 (Modifiche alla l.r. 17/2015)
Art. 36 (Modifiche alla l.r. 8/2018)
Art. 37 (Modifica alla l.r. 25/2018)
Art. 38 (Modifica alla l.r. 29/2018)
Art. 39 (Modifica alla l.r. 34/2018)
Art. 40 (Modifiche alla l.r. 51/2018)
Art. 41 (Modifiche alla l.r. 52/2018)
Art. 42 (Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale)
Art. 43 (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)
Art. 44 (Autorità competente per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del d.p.r. 157/2011)
Art. 45 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 46 (Abrogazioni)
Art. 47 (Dichiarazione d’urgenza)



1. Dopo il quinto comma dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali) è aggiunto il seguente: “5 bis. La disposizione di cui al quinto comma non si applica ai dipendenti che esercitano il diritto di opzione previsto al comma 4 dell’articolo 12 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016.”.


1. All’alinea del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), le parole: “Il consiglio regionale, su proposte della giunta, approva il programma annuale” sono sostituite dalle seguenti: “La giunta regionale approva i criteri e le modalità di concessione”.
2. Sono abrogati nella l.r. 24/1985:
a) il secondo comma dell’articolo 3;
b) l’articolo 4.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) è inserito il seguente:
“1 bis. Nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, designate ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi alle strutture da adibire o già adibite al ricovero degli animali è ammessa, per il calcolo dei volumi edificabili, l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 15 (Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall’articolo 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province), dopo le parole: “sulle strade” è inserita la seguente: “regionali,”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/1990, dopo le parole: “enti proprietari” sono inserite le seguenti: “o gestori”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti autorizzatori avviati presso la struttura regionale competente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), le parole: “conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 15, della presente legge” sono sostituite dalle parole: “anche in variante al PRG,” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “con le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 15 e dall’articolo 26 della presente legge”.
2. Il comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:
“6. La conformità è accertata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L’inutile decorso del termine, in presenza del parere favorevole della commissione consiliare, produce gli effetti della declaratoria di conformità.”.

3. Al comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 34/1992 le parole: “dal decreto regionale di conformità” sono sostituite dalle parole: “dalla deliberazione o dall’inutile decorso del termine di cui al comma 6”.


1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole: “per ciascuna” sono soppresse.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserita la seguente: “b bis) un rappresentante della Regione;”.
3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995, dopo la parola: “e” sono inserite le seguenti: “l’eventuale carniere”.
4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 30 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:
“3 ter. Nelle more della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 4, il calendario venatorio regionale può essere sottoposto alla procedura di Valutazione d’incidenza di cui al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). In questo caso l’autorità competente all’effettuazione della Valutazione d’incidenza è la Regione in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007.”.

5. Dopo l’articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
“Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio)
1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche se non utilizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.
2. In deroga alle distanze indicate al comma 8 dell’articolo 31 la distanza degli appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 200 metri, misurati dal capanno principale.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi), la parola: “equini” è sostituita dalla parola: “equidi”.
2. L’articolo 3 della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Indennizzo)
1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall’uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all’articolo 1, è concesso un indennizzo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l’iscrizione all’albo genealogico, sulla base delle quali è effettuata la valutazione.
3. All’accertamento del danno provvede il servizio veterinario dell’unità sanitaria locale competente. La prestazione dell’unità sanitaria locale è gratuita per l’allevatore.”.

3. L’articolo 4 e il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 17/1995 sono abrogati.


1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero), le parole: “Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima” sono sostituite dalle parole: “dirigente della struttura organizzativa regionale competente” e le parole: “del servizio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.
2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 4/1996 le parole: “Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima” sono sostituite dalle parole: “dirigente della struttura organizzativa regionale competente” e le parole: “del servizio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.
3. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 39 bis della l.r. 4/1996 le parole: “del servizio regionale sport” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o suo delegato”.
4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 39 bis della l.r. 4/1996 le parole: “del servizio turismo” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo”.
5. Al comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 4/1996 le parole: “del servizio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, di cui al comma 947 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), sono trasferite ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) individuati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia).
4 ter. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, sono trasferite ai Comuni associati negli ATS le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi del comma 947 dell’articolo 1 della legge 208/2015 e delle successive leggi statali di bilancio, sulla base di criteri e modalità di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

2. Per l’anno 2019 per le funzioni indicate al comma 4 bis dell’articolo 14 della l.r. 18/1996, come introdotto dal comma 1, la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già iscritte a carico del Titolo 2, categoria 0101 dello stato di previsione dell’entrata pari a complessivi euro 2.395.132,98 e dal corrispondente equivalente stanziamento già iscritto a carico della Missione 12, Programma 02, del bilancio di previsione 2019/2021.


1. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), dopo le parole: “sono trasmessi” sono inserite le seguenti: “muniti del parere del collegio sindacale”.
2. Al comma 5 dell’articolo 28 della l.r. 26/1996, le parole: “31 agosto” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 26/1996 è aggiunto il seguente:
“8 bis. La procedura di cui al comma 8 si applica, per quanto compatibile, anche ai fini dell’approvazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 13/2003.”.



1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), le parole: “l’autorizzazione e la vigilanza relative all’abbattimento di piante di olivo, nonché” sono soppresse.


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è inserito il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, aggiorna la definizione dei servizi minimi del presente articolo sulla base delle disposizioni vigenti in materia.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 45/1998 le parole: “in sei anni” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia”.
3. L’articolo 20 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Affidamento dei servizi) 1. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario è effettuato in conformità alla normativa europea e statale vigente.”.

4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: “dall’articolo 26, allegato A, del r.d. 148/1931” sono sostituite dalle parole: “dalla normativa europea e statale vigente”.
5. Al comma 3 ter dell’articolo 22 della l.r. 45/1998, le parole: “Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato” sono sostituite dalle seguenti: “Ai Vigili del Fuoco è consentito il rilascio gratuito da parte dei Gestori del TPL di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale, su ferro e su gomma, nel percorso casa-lavoro, dietro certificazione da parte dei Comandi provinciali degli aventi diritto”.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.


1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali), dopo le parole: “revisori dei conti” sono inserite le seguenti: “o di componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale dei conti”.


1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituito dal seguente:
“2. In attuazione dell’articolo 3 ter, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnate dalla relazione illustrativa e sono corredate dalla relazione tecnico-finanziaria.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 31/2001 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.
2 ter. Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l’invarianza e fornisce nella relazione tecnicofinanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 48 bis della l.r. 31/2001 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché delle altre disposizioni di legge riguardanti le procedure inerenti alle fasi della spesa”.
4. Il Titolo V e l’articolo 72 della l.r. 31/2001 sono abrogati.


1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), come modificato dal comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il termine dei relativi procedimenti è fissato in sessanta giorni.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 34/2001 le parole “le indennità ed” sono soppresse.


1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), dopo le parole: “cultivar di interesse” sono inserite le seguenti: “scientifico ed”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 12/2003, dopo le parole: “o spontanei” è inserita la seguente: “anche”.
3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 12/2003 è inserita la seguente:
“a bis) autoctone spontanee caratterizzanti la vegetazione di aree naturali, comprensive delle zone umide, naturali ed artificiali, e dei litorali marchigiani;”.



1. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituita dalla seguente:
“i) approva gli atti relativi al passaggio dei beni immobili dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ed esercita il potere di indirizzo sulla destinazione del ricavato delle vendite dei beni medesimi;”.



1. L’articolo 15 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) deve intendersi nel senso che ciascun componente del Comitato consiliare per la legislazione ed il controllo deve essere in possesso di un’elevata competenza ed esperienza nei diversi settori di competenza regionale, maturata in una o più delle seguenti materie:
a) discipline giuridiche;
b) tecniche di redazione normativa;
c) valutazione e controllo degli effetti della legislazione.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione disciplina con proprio regolamento le attività di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previsti dalla normativa europea e statale vigente, garantendo in particolare la tutela dei corpi idrici e del suolo.”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono inserite le seguenti: “, le acque reflue e il digestato” e dopo le parole: “per la tutela” sono inserite le seguenti: “, la sostenibilità”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono aggiunte le seguenti: “, delle acque reflue e del digestato”.
4. L’Assemblea legislativa approva il regolamento di cui al comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 27/2003, così come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali.”.


1. Il comma 3 dell’articolo 9 bis della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è sostituito dal seguente:
“3. Sino all’adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), D e F, ovvero anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un’adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.



1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è inserita la seguente:
“b bis) albero monumentale:
1) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari o le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico o culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica o culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici o residenze storiche;”.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 6/2005 è inserita la seguente:
“e bis) boschi vetusti: le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali o spirituali presentano caratteri di preminente interesse tali da richiedere il riconoscimento di un’azione di conservazione speciale;”.

3. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)” sono inserite le parole: “e dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)”.
4. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 6/2005 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Fermo restando il rispetto delle distanze indicate al comma 2 e nel presente comma, costituisce utilizzo in agricoltura l’abbruciamento del materiale suddetto ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali. Per le attività e le modalità di tale abbruciamento si applica il comma 6 bis dell’articolo 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”.
5. Nel testo e nella rubrica degli articoli della l.r. 6/2005 le parole: “piano forestale regionale” o “piano forestale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: “Programma forestale regionale”.
6. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 6/2005 è abrogato.
7. Fermo restando quanto previsto dalla l.r. 6/2005, la Giunta regionale adotta, previo parere della Commissione assembleare competente, gli atti necessari al recepimento delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), in particolare quelle previste dagli articoli 6, comma 7; 7, comma 11; 8, comma 8; 9, comma 3, e 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo.


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), come introdotto dalla l.r. 49/2018, è inserito il seguente:
“1 bis. Il Consiglio di amministrazione svolge, altresì, ogni altra funzione non espressamente riservata agli altri organi dell’ERAP.”.



1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la parola: “temporaneo” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1 bis”.
3. Nella Sezione III del Capo II del Titolo II della l.r. 9/2006, dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:
“Art. 34 bis (Registro regionale delle strutture extra-alberghiere)
1. E’ istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro delle strutture extra-alberghiere e delle altre strutture, così come definite, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione III del Capo II del Titolo II della presente legge.
2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è riconosciuto un contrassegno identificativo.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina:
a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro;
b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell’ospitalità nelle “altre strutture ricettive delle Marche”, così come individuate al comma 1, nel rispetto della vigente normativa statale ed europea.”.

4. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
“1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente Capo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dal medico curante che attesta lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto, rilasciata in data non antecedente i dodici mesi. Tale documentazione è conservata dal responsabile del campo.”.

5. Il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 9/2006 è abrogato.
6. Al comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché gli attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a quattrocento ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d’esame per il rilascio di tali attestati”.
7. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:
“a) chi svolge alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza;”.

8. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 9/2006 le parole: “, almeno ogni due anni,” sono soppresse.


1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) è sostituita dalla seguente:
“b) la copertura finanziaria delle spese per la gestione e la funzionalità operativa delle strutture per una quota variabile dal 10 al 30 per cento, stabilita dalla Giunta regionale in relazione ai fondi disponibili;”.



1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è sostituita dalla seguente:
“d) i consorzi aventi personalità giuridica, le cooperative e le società consortili costituiti da operatori economici dei settori della produzione e del commercio ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“1. I regolamenti di mercato e di gestione per i centri agroalimentari, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, sono approvati dal Comune competente per territorio e vanno redatti dallo stesso nel rispetto di quanto previsto nelle indicazioni di regolamento tipo contenute nel comma 2.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 27/2009, dopo la parola: “tipo” sono inserite le seguenti: “di mercato e di gestione per i centri agroalimentari”.


1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 1 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Legge regionale 19 luglio 1992, n. 29), le parole: “venticinque GEV” sono sostituite dalle seguenti: “dieci GEV”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 1/2010 è sostituito dal seguente:
“2. I corsi di formazione di cui al comma 1 devono avere una durata complessiva massima di centoventi ore, di cui almeno la metà riservata ad esperienze sul campo.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 5 del r.r. 1/2010 è sostituito dal seguente: “3. I corsi di aggiornamento devono avere una durata complessiva massima di trenta ore.”.


1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), le parole: “Con il regolamento di cui all’articolo 21 sono adottate” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale adotta” e la parola: “indicati” è sostituita dalla parola: “indica”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 21/2011 la parola: “utilizzabile” è sostituita dalla parola: “utilizzata” e dopo le parole “di almeno due ettari” è aggiunta la parola “contigui”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2011 la parola: “utilizzabile” è sostituita dalla parola: “utilizzata” e dopo le parole “di almeno 3 ettari” è aggiunta la parola: “contigui”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. Le tipologie e le caratteristiche degli alloggi, delle strutture e delle attrezzature da utilizzare nel caso di ospitalità con piazzole di sosta sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.”.

5. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine indicato al comma 1, l’azienda garantisce che:
a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;
b) un ulteriore 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile;
c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua provenga da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
d) la quota residua massima del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla normale distribuzione commerciale.”.

6. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 21/2011 le parole: “o di collaboratori associati” sono soppresse.
7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 21/2011 le parole: “spuntini, pasti” sono sostituite dalla parola: “alimenti”.
8. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 21/2011 è inserita la seguente:
“c bis) non espone al pubblico la SCIA;”.

9. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 21/2011 è aggiunta la seguente:
“d bis) viola gli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 21 non altrimenti sanzionati.”.

10. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 21/2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le sanzioni di cui al comma 4 restano ferme in particolare le disposizioni sulla diffida di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”.
11. L’articolo 19, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 e le lettere b) ed e) del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 21/2011 sono abrogati.


1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM), le parole: “aggiudicatrice e” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 12/2012 le parole: “ed al relativo direttore” sono soppresse.
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 12/2012 dopo le parole: “lavori pubblici” sono inserite le parole: “di importo superiore a 150.000,00 euro” e dopo le parole: “beni e servizi” sono aggiunte le parole: “al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria”.
4. All’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 12/2012 le parole: “a centomila euro” sono sostituite dalle parole: “alla soglia di rilevanza comunitaria”.
5. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 le parole: “di cui all’articolo 4, comma 2,” sono sostituite dalle parole: “comunque tenuti ad avvalersi della SUAM, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4,”; la parola: “pari” è sostituita dalla parola: “fino” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. I rapporti tra la SUAM e i soggetti tenuti ad avvalersene sono disciplinati da apposita convenzione.”.

7. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 12/2012 è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la copertura dei costi connessi all’attività della SUAM per gli enti di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4.”.

8. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 12/2012 la parola: “pari” è sostituita dalla parola: “fino”.
9. Dopo l’articolo 7 della l.r. 12/2012 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il triennio 2019/2021 la spesa annua di euro 665.000,00 iscritta a carico della Missione 1, Programma 03, del bilancio 2019/2021.
2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021 nonché dalle entrate specificamente derivanti dall’attuazione della presente legge iscritte a carico dei seguenti titoli del bilancio 2019/2021:
- Titolo 3 Tipologia 1: euro 200.000,00 annui;
- Titolo 3 Tipologia 5: euro 320.000,00 annui.
3. Per gli anni successivi l’entità delle entrate e delle spese è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.”.

10. Le lettere h), i), l) e n) del comma 2 dell’articolo 2; i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3; la lettera c) del comma 3 e il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/2012 sono abrogati.
11. Al fine di assicurare la piena operatività della SUAM, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, attiva la procedura di mobilità regionale ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volta a dotare la stessa del personale in possesso di adeguate competenze professionali maturate prioritariamente presso centrali di committenza ivi compresa la SUAM.


1. L’articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Diffida e sanzioni amministrative)
1. Salvo quanto disposto ai commi 1 e 3 dell’articolo 47 del d.lgs. 33/2013, nel caso di mancata presentazione nei termini dei documenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 da parte dei soggetti elencati al comma 1 dell’articolo 1, il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale diffida l’interessato alla loro presentazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Ove il ritardo riguardi il Presidente dell’Assemblea, alla diffida provvede l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.
2. Dell’eventuale inosservanza della diffida indicata al comma 1, è data notizia mediante comunicazione del Presidente dell’Assemblea legislativa nella prima seduta assembleare utile e tramite avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa per trenta giorni, periodo entro il quale i soggetti diffidati possono ancora presentare la documentazione richiesta.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2:
a) qualora il diffidato inadempiente rientri in una categoria di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa irroga al medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 10.000,00, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
b) qualora il diffidato inadempiente rientri in una categoria di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell’articolo 1, l’organo regionale che ha proceduto alla nomina o alla designazione del medesimo soggetto rispettivamente lo dichiara decaduto dall’incarico o procede alla revoca dell’incarico.
4. I soggetti decaduti o revocati dall’incarico ai sensi della lettera b) del comma 3 o che non hanno adempiuto, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, agli obblighi previsti all’articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
5. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista alla lettera a) del comma 3 sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale.
6. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella Sezione I del Capo I della legge 689/1981. In particolare l’inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all’attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l’acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni.”.

2. L’articolo 7 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Pubblicazione)
1. Di ciascun soggetto interessato sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, nonché le notizie risultanti dalle seguenti parti della dichiarazione dei redditi:
a) quadro riepilogativo;
b) eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non riportati nel quadro indicato alla lettera a).
2. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 bis e 2 dell’articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, nonché le notizie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono pubblicate per la durata dell’incarico dei soggetti elencati al comma 1 dell’articolo 1 e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Le ulteriori dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale dei predetti soggetti, nonché le dichiarazioni e le notizie di cui al comma 1 relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado sono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico degli stessi.”.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e gli enti da essa dipendenti, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario regionale e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, in forma singola o associata, verificano la possibilità di utilizzare le forme di coprogettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) per la progettazione e la gestione di sistemi complessi.”.



1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) è inserita la seguente:
“c bis) gli effetti delle semplificazioni adottate con specifico riferimento alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi interessati;”.



1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), dopo le parole: “e all’esercizio” sono inserite le parole: “e gestione”.
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 4/2015 le parole: “e gestione” sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “I gestori di dispensari stagionali comunicano al Comune e all’ASUR il periodo e l’orario di apertura.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 4/2015 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Nelle zone in cui è prevista una farmacia convenzionata, i dispensari eventualmente presenti sono soppressi a decorrere dall’apertura della farmacia medesima.
4 ter. La disposizione di cui al comma 4 bis si applica anche nel caso di apertura di farmacie succursali.”.

4. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 4/2015 le parole: “nell’UPB 52821” sono sostituite dalle parole: “nella Missione 13”.
5. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 4/2015 le parole: “proprie della Regione” sono sostituite dalle parole: “dell’ARS” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “con eventuale compartecipazione dei concorrenti alla copertura dei costi amministrativi”.


1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) è inserito il seguente:
“Art. 9 bis (Tolleranze)
1. Il mancato rispetto dell’altezza anche interna, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite stabilito dall’articolo 34, comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001, anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo comma.
2. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. E’ fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei limiti e condizioni ivi previsti.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.”.

2. L’articolo 17 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Agibilità e agibilità parziale)
1. In materia di agibilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III, del d.p.r. 380/2001.
2. La segnalazione certificata di agibilità parziale individua in maniera dettagliata le parti oggetto della segnalazione medesima, riportandone le caratteristiche sugli elaborati tecnici.
3. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e l’attestazione di prestazione energetica. Ai fini di questo comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La Giunta regionale può definire modalità semplificate per l’accertamento dell’idoneità statica delle unità strutturali.”.



1. All’alinea della lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), dopo le parole: “nuove costruzioni” sono inserite le seguenti: “e ristrutturazioni”.
2. Nel numero 3 della lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 8/2018, dopo le parole: “vani scala emergenti dalla copertura piana,” sono inserite le seguenti: “spazi comuni di collegamento verticale ed androni condominiali,”.


1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2018, n. 25 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione) è aggiunta la seguente:
d bis) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.”.



1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) è inserito il seguente:
“2 bis. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2018, n. 34 (Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione), le parole: “su proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa” sono sostituite dalle seguenti: “su proposta della competente struttura”.


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche. Legge di stabilità 2019) è inserito il seguente:
“1 bis. La copertura della minore entrata pari a euro 7.140,00, già computata a carico del Titolo 1, Categoria 10101, è garantita dalla contestuale riduzione del corrispondente stanziamento della spesa iscritta a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione del bilancio 2019/2021.”.

2. Nella Tabella C, approvata dal comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 51/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 01 – Programma 01 “Contributo straordinario alla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna per il progetto “A che ora ti svegli?” è sostituita dalla seguente: “Per contributo all’emittente radiofonica locale che realizza il progetto “A che ora ti svegli?” approvato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna”;
b) la descrizione dell’intervento previsto nella Missione 05, Programma 02 “Per contributo al Comune di Arcevia per la mostra su Bruno d’Arcevia” è sostituita dalla seguente: “Per contributo al Comune di Ancona per la mostra su Bruno d’Arcevia”;
c) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 06 – Programma 01 “Contributo straordinario all’associazione sportiva dilettantistica “La casa di Oz” di Vallefoglia (PU) per l’acquisto arredi e attrezzature per la sede e le finalità dell’associazione - spesa corrente” è sostituita dalla seguente: “Contributo all’associazione sportiva dilettantistica no profit “La casa di Oz” di Vallefoglia (PU) per attività rivolta ai soggetti con disabilità sensoriale, cognitiva, motoria e normodotati, finalizzata all’inclusione, all’integrazione e alla sensibilizzazione sociale - spesa corrente”;
d) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 06, Programma 01 “Per contributi alla realizzazione di progetti in materia di sport” è sostituita dalla seguente: “Contributo all’Associazione FIDAL Marche per “Incontro Internazionale Italia-Francia”;
e) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 07, Programma 01 “Contributo straordinario alla Confraternita della Misericordia di Cagli per le spese relative alla organizzazione della Processione Cristo Morto Venerdì Santo – spesa corrente” è sostituita dalla seguente: “Contributo straordinario alla Confraternita del S.S. Crocifisso e San Giuseppe di Cagli per le spese relative alla organizzazione della Processione Cristo Morto Venerdì Santo – spesa corrente”;
f) l’intervento inserito nella Missione 08 – Programma 01 “Per interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale - dpcm 3274/03 e legge 39/09 – 0,00 – 3.000.000,00 – 3.199.532,84”, è sostituito dai seguenti:
1) “Per interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale - dpcm 3274/03 e legge 39/09 – 0,00 – 2.191.340,37 – 2.390.873,22”;
2) “Per contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico di opere pubbliche di interesse strategico - Aziende sanitarie locali – 0,00 – 808.659,63 – 808.659,62”;
g) l’intervento inserito nella Missione 10 – Programma 05 “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade – 992.000,00 – 868.493,79 – 868.493,72” è sostituito dal seguente: “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade – 992.000,00 – 3.123.200,00 – 3.123.200,00”;
h) l’intervento inserito nella Missione 10 – Programma 05 “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione straordinaria delle strade – 12.000.000,00 – 10.000.000,00 – 7.150.000,00” è sostituito dai seguenti:
1) “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione straordinaria delle strade – 11.200.000,00 – 7.445.293,79 – 4.895.293,79”;
2) “Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere stradali. P.I. 2019-2021 – 800.000,00 – 150.000,00 – 0,00”;
3) “Realizzazione di opere per la messa in sicurezza di incroci stradali. P.I. 2019-2021 – 0,00 – 150.000,00 – 0,00”;
i) l’intervento inserito nella Missione 12, Programma 08 “Per contributo straordinario alla associazione “Insieme - Onlus” di Pesaro per il progetto incontro – 20.000,00 – 0,00 – 0,00” è sostituito dai seguenti:
1) “Per contributo straordinario all’associazione “Insieme” - Onlus di Pesaro per il progetto incontro – 10.000,00 – 0,00 – 0,00”;
2) “Per contributo straordinario all’associazione “NonnoMino” - Onlus di Tavullia per attività di sostegno e di inclusione sociale a favore di soggetti affetti da Alzheimer o altro tipo di demenze – 5.000,00 – 0,00 – 0,00”;
3) “Per contributo straordinario all’associazione “Libera musica” di Pesaro per progetti musicali finalizzati all’inclusione ed integrazione sociale – 5.000,00 – 0,00 – 0,00”;
l) l’intervento inserito nella Missione 12, Programma 01 “Contributo straordinario alla Associazione guide e scouts cattolici italiani gruppo Porto Recanati 1 per progetto “Base Scouts Porto Recanati 1” – spesa corrente – 10.000,00 – 0,00 – 0,00” è sostituito dal seguente: “Contributo straordinario alla Associazione guide e scouts cattolici italiani gruppo Porto Recanati 1 per progetto “Base Scouts Porto Recanati 1” – spesa di investimento – 10.000,00 – 0,00 – 0,00”;
m) l’intervento inserito nella Missione 12, Programma 01 “Contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Battista Porto Recanati per il progetto “Dopo scuola bambini” – spesa corrente – 5.000,00 – 0,00 – 0,00” è sostituito dal seguente: “Contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Battista Porto Recanati per il progetto “Dopo scuola bambini” – spesa di investimento - 5.000,00 – 0,00 – 0,00”;
n) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 12, Programma 08 “Contributo straordinario alla Caritas di Monte Urano per spese relative ad iniziative di sostegno a famiglie in situazioni di disagio e bisogno – spesa corrente” è sostituita dalla seguente: “Contributo straordinario alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Monte Urano per spese relative ad iniziative di sostegno a famiglie in situazioni di disagio e bisogno – spesa corrente”;
o) nella Missione 13, Programma 07, è inserita la seguente voce: “Contributo per la realizzazione del Progetto “Fiocchi in Ospedale – Sperimentazione UP – 0,00 – 10.00,00 – 10.00,00”;
p) nella Missione 14, Programma 01, dopo la voce: “Per incentivi agli investimenti delle imprese nelle aree di crisi interessate dagli accordi di programma – 0,00 – 450.000,00 – 2.000.000,00” è inserita la voce: “Trasferimenti per i servizi in convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – 905.000,00 – 2.900.000,00 – 800.000,00”.

3. La copertura degli interventi indicati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio 2019/2021 a carico rispettivamente delle Missioni 01, Programma 01; Missione 05, Programma 02; Missione 06, Programma 01; Missione 07, Programma 01; Missione 08, Programma 01; Missione 10, Programma 05; Missione 12, Programmi 01 e 08; Missione 13, Programma 07; Missione 14, Programma 01.
4. Nella Tabella E, approvata dal comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 51/2018, alla Missione 15, Programma 04, l’intervento “Spese per la realizzazione POR-FSE 2014-2020 - corrente – 7.795.337,31 – 4.877.198,40 – 6.795.002,00” è sostituito dal seguente: “Spese per la realizzazione POR-FSE 2014-2020 - corrente – 7.795.337,31 – 4.877.198,40 – 5.095.000,00”.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Nell’Allegato a) dell’allegato 12 alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 (Bilancio di previsione 2019/2021), nella Missione 08, Programma 01, la voce: “2080120031 – Interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale – 0,00 – 3.000.000,00 – 3.199.532,84” è sostituita dalle seguenti:
a) “2080120031 – Interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale – 0,00 – 2.191.340,37 – 2.390.873,22”;
b) “2080120039 – Contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico di opere pubbliche di interesse strategico - Aziende sanitarie locali – 0,00 – 808.659,63 – 808.659,62”.

2. Nell’Allegato a) dell’allegato 12 della l.r. 52/2018, nella Missione 10, Programma 05, dopo la voce: “2100520086 – Trasferimenti ad Anas per la manutenzione straordinaria delle strade”, così come modificata da questa legge, sono inserite le seguenti:
a) “2100520103 – Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere stradali - P.I. 2019-2021 – 800.000,00 – 150.000,00 – 0,00”;
b) “2100520104 – Realizzazione di opere per la messa in sicurezza di incroci stradali - P.I. 2019-2021 – 0,00 – 150.000,00 – 0,00”.

3. Nella Tabella A dell’Allegato 16 della l.r. 52/2018, alla voce: “L.R. 28/10/2003 – 20 – Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”, le cifre: “2.964.957,74”, “5.790.000,00” e “3.626.670,72”, sono rispettivamente sostituite dalle cifre: “2.059.957,74”, “2.890.000,00” e “2.826.670,72”.
4. Nella Tabella A dell’Allegato 16 della l.r. 52/2018, alla voce “L.R. 02/04/2012 – 5 – Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”, le cifre: “2.805.000,00 – 3.290.000,00 – 1.200.000,00”, sono rispettivamente sostituite dalle cifre: “2.805.000,00 – 3.280.000,00 – 1.190.000,00”.
5. Nella Tabella A dell’Allegato 16 della l.r. 52/2018, la voce: “L.R. 17/05/2018 – 16 – Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 “Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo – Missione 5 – Programma 02 – 0,00 – 150.000,00 – 100.000,00” è sostituita dalla seguente: “L.R. 17/05/2018 – 15 – Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica – Missione 5 – Programma 02 – 0,00 – 150.000,00 – 100.000,00”.
6. Al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, tipologia 05.00 “Altre entrate in conto capitale” delle entrate del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate per le annualità 2019, 2020 e 2021 le variazioni in termini di competenza e cassa rispettivamente di euro 375.086,96; euro 375.086,96 ed euro 270.000,00.
7. Alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 02 del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate per le annualità 2019, 2020 e 2021 le variazioni in termini di competenza e cassa rispettivamente di euro 375.086,96; euro 375.086,96 ed euro 270.000,00.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.
2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli.
3. Dall’applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale.
2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:
a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.



1. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), per i complessi non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.r. 157/2011, sono le autorità competenti al rilascio del provvedimento autorizzatorio o di ogni altro provvedimento che ne consenta l’esercizio.
2. Il rapporto di valutazione previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del d.p.r. 157/2011 è trasmesso all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dalle autorità competenti individuate ai sensi del comma 1.


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 122.093,18 inerente l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 2771/2018 emessa a favore di una persona fisica per indennità di esproprio.
2. L’onere derivante dal comma 1 trova copertura nello stanziamento iscritto nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 10, Programma 05, capitolo 2100510041.
3. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 sono riconosciuti legittimi i seguenti debiti fuori bilancio:
a) euro 15.000,00 inerenti gli oneri finanziari per i campionamenti da parte di ARPAM previsti all’articolo 6 della convenzione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 746 del 14 settembre 2015, stipulata in data 25 settembre 2015;
b) euro 4.907,45 inerenti gli oneri connessi a verifiche conformità impianti elettrici edifici regionali effettuate dall’ARPAM.

4. Gli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 3 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 09, Programma 02, capitolo di spesa 2090210039.
5. Gli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 3 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 01, Programma 10, capitolo di spesa 2011010098.
6. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 13.684,74 inerente il debito nei confronti di un’associazione per i servizi prestati alla Regione in materia di assistenza tecnica del PSR 2014/2020.
7. Gli oneri derivanti dal comma 6 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 16, Programma 03, capitolo di spesa 2160310033.
8. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 882,85 inerente il debito nei confronti di IPZS Spa (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa) per i servizi prestati alla Regione in materia di pubblicità legale sulla GURI.
9. Gli oneri derivanti dal comma 8 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 1, Programma 03, capitolo di spesa 2010310064.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 32.000,00 inerente il debito nei confronti di ASSAM per la lotta al punteruolo rosso – attività 2010.
11. Gli oneri derivanti dal comma 10 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 16, Programma 01, capitolo di spesa 2160110076.


1. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 63 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42 (Attuazione delle direttive 72/159-160-161/CEE, 75/268/CEE e delle leggi 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352 per la riforma dell’agricoltura);
b) l’articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche);
c) gli articoli 53 e 111 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione);
d) i commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 8 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive);
e) la legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico);
f) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 50 (Disciplina dell’assistenza sanitaria in forma indiretta);
g) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 52 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico”);
h) il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie);
i) la lettera m bis) del comma 1 e il comma 4 bis dell’articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM);
l) il comma 3 bis dell’articolo 65 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa);
m) la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica);
n) il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano);
o) il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all’informazione sugli atti amministrativi);
p) l’articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005);
q) l’articolo 26 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007);
r) l’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009);
s) l’articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);
t) l’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24 (Modifiche alla Legge Regionale 23 Novembre 2011, N. 22: “Norme in Materia di Riqualificazione Urbana Sostenibile e Assetto Idrogeologico e modifiche alle Leggi Regionali 5 Agosto 1992, N. 34 ‘Norme in Materia Urbanistica, Paesaggistica e di Assetto del Territorio’ e 8 Ottobre 2009, N. 22 ‘Interventi della Regione per il Riavvio delle Attività Edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere Tecniche di Edilizia Sostenibile’”);
u) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.