Atto: | LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1984, n. 40 |
Titolo: | Classificazione delle strutture ricettive. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 13 dicembre 1984, n. 120) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Strutture ricettive |
Note: | Abrogata dall'art. 23, l.r. 22 ottobre 1994, n. 42, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 21 della predetta l.r. 42/1994. |
Sommario
Art. 2 (Aziende ricettive alberghiere)
Art. 3 (Specificazione delle aziende ricettive alberghiere)
Art. 4 (Aziende ricettive all'aria aperta)
Art. 5 (Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta)
Art. 6 (Casi consentiti di promiscuità)
Art. 7 (Classificazione delle aziende ricettive)
Art. 8 (Denominazione degli esercizi ricettivi)
Art. 9 (Validità e revisione della classificazione)
Art. 10 (Attrezzature, impianti ed arredi)
Art. 11 (Denuncia dei requisiti)
Art. 12 (Determinazione e pubblicità della classifica)
Art. 13 (Insegna ed altre indicazioni per il pubblico)
Art. 14 (Sanzioni)
Art. 15 (Vigilanza e applicazione delle sanzioni)
Art. 16 (Vincoli di destinazione)
Art. 17 (Aziende ubicate nel territorio di più comuni)
Art. 18 (Disposizioni tributarie)
Art. 19 (Classificazione degli esercizi ricettivi)
Art. 20 (Esercizi esistenti)
Art. 21 (Attività ricettiva senza lucro)
Art. 22 (Individuazione degli organi comunali competenti)
Art. 23 (Finanziamento della spesa per funzioni esercitate dai comuni)
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.
Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate tabelle A, B, C, D, E e F, che fanno parte integrante della presente legge.
Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.
Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- capacità ricettiva non inferiore a sette camere;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti-letto;
- un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi di alberghi: alberghi e residenze turistico alberghiere.
Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, purchè posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e B allegate.
Possono assumere la denominazione di villaggi-albergo gli alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Possono assumere la denominazione di Motel quegli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
Sono residenze turistico alberghiere quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate cosituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina purchè posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.
Nelle residenze turistico alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a cinque giorni.
Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al terzo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltrechè nella sede principale o "casa-madre", ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.
Rispetto alla " casa-madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di cinquanta metri di distanza.
Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
La gestione unitaria dell'aziende può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante, spaccio, bar, svago e vendita di articoli per campeggio.
Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in luoghi salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.
Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.
Sono villaggi turistici quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, purchè detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D allegate alla presente legge.
Sono campeggi quegli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
Detti esercizi debbano possedere i requisiti indicati nelle tabelle A e E allegate alla presente legge.
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.
Nelle residenze turistico alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio.
Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan o allestimenti stabili minimi installati a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio.
Le aziende ricettive sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla presente legge.
Il provvedimento di classificazione delle aziende ricettive è adottato sentita la commissione prevista dall'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, integrata da un rappresentante dell'associazione regionale degli albergatori, per la classificazione delle aziende alberghiere, e da un rappresentante della associazione regionale dei gestori delle aziende ricettive all'aria aperta, per la classificazione delle medesime aziende.
I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.
I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da uno a cinque stelle), tre per le residenze turistico alberghiere (da due a quattro stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da uno a quattro stelle).
Gli alberghi classificati a cinque stelle assumono la denominazione "lusso", previa autorizzazione del comune, se in possesso di adeguati standards tipici degli esercizi di classe internazionale previsti nella tabella F allegata alla presente legge.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei complessi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate, nonchè segnalata nelle insegne del complesso.
La tabella A allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.
Le tabelle B, C, D e E, allegate alla presente legge, indicano, rispettivamente per gli alberghi residenziali, i villaggi turistici e i campeggi, i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi.
Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della "casa-madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.
L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria.
Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.
La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.
Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.
Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.
Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per i nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.
Non si procede a revisioni di classifica a domanda nell'ultimo anno del quinquennio.
Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.
Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente il comune, sentito il titolare dell'azienda e su parere della commissione di cui all'articolo 15 della legge 11 giugno 1971, n. 426, integrata come previsto all'articolo 7, dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello spettante in base alle disposizioni della presente legge o, in casi di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi.
I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al comune una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.
Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni ogniqualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.
Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonchè accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.
Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio.
Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenterà nel termine di 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala uno a cento, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.
Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denuncie separate.
Le denuncie devono essere compilate su moduli appositi predisposti dalla Regione.
I provvedimenti concernenti la classificazione, revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono atti definitivi, devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione - Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera.
Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale il presidente della giunta approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'Enit e all'Istat.
Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.
Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico:
- segno distintivo, come da tabella G allegata alla presente legge, comprendente l'indicazione del tipo e della classificazione;
- denominazione dell'esercizio;
- licenza di esercizio;
- copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Sindaco del comune competente;
- prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Sindaco del comune competente e corredato da planimetria in caso di villaggio-albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;
- cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.
E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a lire 3.000.000, il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'articolo 13 della presente legge;
b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;
c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;
d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'articolo 11, o vi espone elementi non veritieri;
e) non fornisce al comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'articolo 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'articolo 13;
g) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'articolo 8;
h) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio.
Nel caso di violazione di cui alle lettere a), b) e e) del precedente comma, può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.
Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di L. 1.000.000.
Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i comuni esercitano la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.
I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono integralmente devoluti ai comuni secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate. Per le sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applica la L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
Per gli esercizi ricettivi gravati da vingoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, il comune, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi restando i vincoli suddetti.
Per le aziende ricettive che eventualmente insistano sul territorio di più comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.
Le tasse sulle concessioni regionali dovute per l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive ai sensi dei nn. 7 e 22 della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20, modificata con L.R. 20 ottobre 1983, n. 32, sono stabilite come appresso:
Accanto all'importo della tassa di rilascio è indicato l'importo della tassa annuale n. 7 della tariffa:
a) albergo con cinque stelle e cinque stelle lusso 648.000 - 648.000
b) albergo con quattro stelle, residenza turistico alberghiera con quattro stelle 360.000 - 360.000
c) albergo con tre stelle, residenza turistico alberghiera con tre stelle 180.000 -180.000
d) albergo con due stelle, residenza turistico alberghiera con due stelle 120.000 - 120.000
e) albergo con una stella, nei comuni:
- con popolazione superiore a 500.000 abitanti 96.000 - 96.000
- con popolazione superiore a 100.000 abitanti 72.000 - 72.000
- con popolazione superiore a 50.000 abitanti 48.000 - 48.000
- con popolazione superiore a 10.000 abitanti 36.000 - 36.000
- con popolazione non superiore a 10.000 abitanti 12.000 - 12.000
f) esercizio di affittacamere, nei comuni:
- con popolazione superiore a 500.000 abitanti 48.000 - 48.000
- con popolazione superiore a 100.000 abitanti 43.500 - 43.500
- con popolazione superiore a 50.000 abitanti 24.000 - 24.000
- con popolazione superiore a 10.000 abitanti 12.000 - 12.000
- con popolazione non superiore a 10.000 abitanti 7.500 - 7.500
n. 22 della tariffa:
a) ostelli per la gioventù 14.500 - 14.500
b) campeggi e villaggi turistici:
1 - con quattro stelle 180.000 - 180.000
2 - con tre stelle 120.000 - 120.000
3 - con due stelle, nei comuni:
- con popolazione superiore a 500.000 abitanti 96.000 - 96.000
- con popolazione superiore a 100.000 abitanti 72.000 - 72.000
- con popolazione superiore a 50.000 abitanti 48.000 - 48.000
- con popolazione superiore a 10.000 abitanti 36.000 - 36.000
- con popolazione non superiore a 10.000 abitanti 12.000 - 12.000
c) campeggi con una stella, nei comuni:
- con popolazione superiore a 500.000 abitanti 48.000 .48.000
- con popolazione superiore a 100.000 abitanti 43.500 - 43.500
- con popolazione superiore a 50.000 abitanti 24.000 - 24.000
- con popolazione superiore a 10.000 abitanti 12.000 - 12.000
- con popolazione non superiore a 10.000 abitanti 7.500 - 7.500
d) case per ferie 43.500 - 43.500
Resta fermo il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali dovute - ai sensi della L.R. 15 aprile 1980, n. 20, modificata con L.R. 20 ottobre 1983, n. 32 - per l'apertura e l'esercizio di ristoranti, mescite, caffè - bar, osterie, esercizi di vendita di bibite analcoliche.
La classificazione degli esercizi ricettivi previsti dalla presente legge è operante a partire dal primo gennaio 1985.
Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincoli di destinazione alberghiera ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non raggiungano il minimo dei requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore.
Per gli esercizi classificati ai sensi del comma precedente non sono concessi contributi regionali se non per iniziative comprendenti gli interventi necessari per ottenere una classificazione.
I vincoli di cui al secondo comma eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classsificazone ai sensi della presente legge ne venga riconosiuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originale.
I villaggi turistici autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati di strutture non conformi alla prescrizione di cui all'articolo 5, comma secondo, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri alla ricettività alberghiera.
La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi rifacimenti o ampliamenti.
Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano meno di sette camere sono classificati provvisoriamente nel livello corrispondente ai requisiti posseduti, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro due anni dalla data di attribuzione della classifica.
Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera sono classificati provvisoriamente nel livello più basso, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro due anni dalla data di attribuzione della classifica.
Trascorso inutilmente il termine previsto nei commi precedenti la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio.
Fino a quando non venga provveduto con apposita legge regionale, le attività ricettiva svolte e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, fondazioni, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive sono soggette ad autorizzazione provvisoria ed al pagamento della tassa di concessione regionale nella misura fissata dall'articolo 18, n. 22 della tariffa di cui alla lettera d).
L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del comune competente per territorio salva la ricorrenza di cui all'articolo 22.
Le attività turistiche svolte senza fini di lucro restano disciplinate dalla legislazione nazionale vigente fino a che la Regione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, non provvederà , con propria disciplina, a fissarne i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio.
Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, determina l'organo comunale competente all'esercizio delle funzioni che la presente legge intesta al comune.
In mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni di cui al precedente comma, è competente il Sindaco.
La spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni spettanti ai comuni in base alla presente legge e la relativa copertura finanziaria saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
tabella A
Punteggio minimo complessivo necessario per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione
PUNTEGGIO MINIMO DA CONSEGUIRE PER | |||||
ALBERGHI | RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE | VILLAGGI TURISTICI | CAMPEGGI | ||
* | 1 stella | 30 | - | - | 40 |
** | 2 stelle | 80 | 45 | 52 | 50 |
*** | 3 stelle | 128 | 65 | 80 | 75 |
**** | 4 stelle | 187 | 130 | 120 | 107 |
***** | 5 stelle | 240 | - | - | - |
AVVERTENZE
- Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.
- I rusultati dei calcoli previsti dalle Tabelle B, C, D e E sono, ove occorra, arrotondati all'unità superiore.
- Per i villaggi albergo e, in genere, per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.04, 2.09 e 2.10 delle relative tabelle sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili, salva comunque l'attribuzione del relativo punteggio.
- Nei casi di promiscuità consentiti ai sensi dell'articolo 6 della legge, la valutazione dei requisiti viene fatta con riferimento alle tabelle corrispondenti alle tipologie ammesse.
tabella B
Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con i relativi punteggi
tabella C
Requisiti obbligati e fungibili
delle residenze turistico alberghiere, con i relativi punteggi
tabella D
Requisiti (obbligati e fungibili)
dei villaggi turistici, con i relativi punteggi
tabella E
Requisiti (obbligati e fungibili)
dei campeggi, con i relativi punteggi
tabella E
Standars qualitativi per l'attribuzione della denominazione "LUSSO"
tabella G
Le caratteristiche definite per il simbolo rigurdante l'albergo sono valide anche per gli altri simboli