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Atto:LEGGE REGIONALE 03 aprile 2015, n. 13
Titolo:Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province
Pubblicazione:( B.U. 16 aprile 2015, n. 33 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:L'art. 9, l.r. 27 giugno 2016, n. 13, detta disposizioni di attuazione di questa legge.

In attuazione di questa legge e' stata adottata la d.g.r. n. 729 del 12 luglio 2016 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province. Linee guida per la gestione Centri di Informazione e Accoglienza Turistica - I.A.T. regionali).

La l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, detta ulteriori disposizioni per la attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico.

Sommario





1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014.



1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.
3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall’Assemblea legislativa regionale.


Nota relativa all'articolo 2
In attuazione di questo articolo sono state adottate la d.g.r. n. 302 del 31 marzo 2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire); la d.g.r. n. 303 del 31 marzo 2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire) e la d.g.r. n. 599 del 13 giugno 2016 (Indirizzi per la gestione delle funzioni trasferite alla Regione in materia di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico).


1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.
2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).
4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all’allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 17, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28.
In attuazione di questo articolo sono state adottate la d.g.r. n. 687 del 7 agosto 2015 (Modalità di trasmissione dei dati alla Regione); la d.g.r. n. 302 del 31 marzo 2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire); la d.g.r. n. 303 del 31 marzo 2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire); la d.g.r. 307 del 31 marzo 2016, modificata con d.g.r. n. 1039 del 5 settembre 2016 (Convenzione tra Regione e Province per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia provinciale) e la d.g.r. n. 599 del 13 giugno 2016 (Indirizzi per la gestione delle funzioni trasferite alla Regione in materia di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico).



1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un’apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
3. Dalla data del trasferimento del personale, l’ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.
4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.


Nota relativa all'articolo 4
In attuazione di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 1327 del 3 novembre 2016 (Rideterminazione della dotazione organica della Giunta regionale).


1. Per l’anno 2015, a decorrere dalla data di cui all’articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
2. Per le annualità successive all’anno 2015 le somme occorrenti all’esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all’allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).



1. Le deliberazioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonchè quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.
3. A decorrere dalla data di cui all’articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all’allegato A.
4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.
5. Le deliberazioni di cui all’articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della medesima l.r. 4/2015. Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, e nell’articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.
6. I procedimenti di cui all’articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.
7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 56/2014.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa:
a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all’Allegato A;
b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.

9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all’articolo 11 della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all’interno dei rispettivi enti sino all’emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale. In particolare, la polizia provinciale continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell’ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge.
10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.
11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).



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64. (Abrogato)
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70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.


Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 35, l.r. 30 novembre 2023, n. 19.
Ai sensi dell'art. 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, la modifica apportata a questo articolo dall'art. 35 della medesima legge decorre dall'1 gennaio 2024.
Il comma 1 modifica la lett. c) del comma 1 dell’art. 7, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell’art. 8, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.
Il comma 3 modifica la lett. a) del comma 7 dell’art. 8, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.
Il comma 4 modifica il comma 8 dell’art. 8, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell’art. 2, l.r. 2 giugno 1992, n. 21.
Il comma 6 modifica il comma 1 bis dell’art. 2, l.r. 2 giugno 1992, n. 21.
Il comma 7 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 8 modifica la lett. f) del comma 2 dell'art. 4, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 9 sostituisce la rubrica dell'art. 5, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 10 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 11 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 12 sostituisce l'art. 7, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 13 modifica la lett. d) del comma 1 dell'art. 7 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 14 modifica il comma 4 dell'art. 9, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 15 modifica il comma 2 dell'art. 10 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 16 modifica il comma 1 dell'art. 11, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 17 sostitutisce la lett. b) del comma 2 dell'art. 12, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 18 modifica il comma 3 dell'art. 15, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 19 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 20 modifica il comma 01 dell'art. 17, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 21 modifica il comma 2 dell'art. 18, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 22 modifica il comma 5 dell'art. 19, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 23 modifica il comma 8 dell'art. 19, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 24 modifica il comma 9 dell'art. 19, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 25 modifica il comma 6 dell'art. 21, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 26 modifica il comma 2 dell'art. 22, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 27 modifica il comma 3 dell'art. 22, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 28 modifica il comma 5 dell'art. 22, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 29 modifica il comma 4 dell'art. 27, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 30 modifica il comma 1 dell'art. 27 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 31 modifica la lett. e) del comma 3 dell'art. 27 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 32 modifica il comma 6 dell'art. 27 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 33 modifica il comma 8 ter dell'art. 29, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 34 modifica la lett. o) del comma 1 dell'art. 39, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 35 sostituisce la lett. a) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 36 modifica la lett. d) del comma 3 dell'art. 41, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 37 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.
Il comma 38 modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 39 modifica la lett. e) del comma 1 dell'art. 6, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 40 modifica il comma 1 dell'art. 20, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 41 modifica la lett. c) del comma 3 dell'art. 21, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 42 modifica i commi 1 e 3 dell'art. 22, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 43 modifica il comma 1 dell'art. 27, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 44 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.
Il comma 45 modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.
Il comma 46 modifica il comma 3 dell'art. 8, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.
Il comma 47 sostituisce l'art. 4, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 48 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 49 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 50 modifica il comma 3 dell'art. 12, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 51 modifica il comma 1 dell'art. 24, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 52 modifica la lett. h) del comma 1 dell'art. 29, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 53 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 54 modifica il comma 4 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 55 modifica il comma 5 dell'art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 56 modifica il comma 4 dell'art. 53, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 57 modifica il comma 2 dell'art. 54, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 58 modifica il comma 3 dell'art. 2, l.r. 16 luglio 2007, n. 8.
Il comma 59 modifica il comma 1 dell'art. 10, l.r. 26 maggio 2009, n. 12.
Il comma 60 modifica la lett. b) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Il comma 61 modifica la lett. c) del comma 3 dell'art. 5, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Il comma 62 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 17, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Il comma 63 modifica il comma 2 bis dell'art. 23, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Il comma 65 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Il comma 66 modifica i commi 6 e 7 dell'art. 2, l.r. 12 novembre 2012, n. 31.
Il comma 67 modifica il comma 2 dell'art. 22, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.
Il comma 68 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.
Il comma 69 abroga alla lett. a): l’art. 6; l’art. 7, comma 1, lett. h); l’art. 8, commi 9 e 10, l.r. 26 marzo 1990, n. 16; alla lett. b): l’art. 2, commi 3 e 6; l’art. 3, commi 3, 5 e 6; l’art. 6; l’art. 7 bis, comma 4, lett. b); l’art. 11, comma 2, lett. b); l’art. 18, comma 2, lett. a); l’art. 37, comma 2, lett. a); l’art. 41, comma 3, lett. b); l’art. 42, comma 3, lett. b), l.r. 5 gennaio 1995, n. 7; alla lett. c): l’art. 1, comma 2; l’art. 2; l’art. 3; l’art. 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l’art. 5; l’art. 6; l’art. 7; l’art. 8; l’art. 9; l’art. 10, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2; alla lett. d): la l.r. 14 dicembre 1998, n. 43; alla lett. e): l’art 8, comma 3; l’art. 9, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e h); l’art. 15, comma 2; l’art. 20 bis, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45; alla lett. f): gli artt. 72 e 73, l.r. 17 maggio 1999, n. 10; alla lett. g): l’art. 6, comma 2, lett. d); l’art. 16, comma 2; l’art. 20, l.r. 25 maggio 1999, n. 13; alla lett. h): l’art. 22, comma 5, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22; alla lett. i): l’art. 12, comma 3; l’art. 13, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32; alla lett. l): l’art. 7, comma 3; l’art. 8; l’art. 23, comma 2; l’art. 31, l.r. 3 giugno 2003, n. 11; alla lett. m): l’art. 7, comma 3, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36; alla lett. n): l’art. 4; l’art. 6, comma 2, lett. d); l’art. 7, comma 2, lett. a), numero 4); l’art. 8, commi 2 e 3, l.r. 3 aprile 2009, n. 11; alla lett. o): l’art. 8, comma 2, lett. a), numero 2) e l’art. 8, comma 2, lett. c), l.r. 9 febbraio 2010, n. 4; alla lett. p): l’art. 3, comma 1; l’art. 4, comma 3, lett. g), l.r. 2 aprile 2012, n. 5; alla lett. q): l’art. 6, comma 3 bis, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico dell'allegato di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni al medesimo allegato.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 16, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, l’esercizio della funzione: “l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa): articolo 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali,” contenuta nell’allegato A di questa legge, è delegato alle Province.
Ai sensi dl comma 1 dell'art. 1, l.r. 25 marzo 2016, n. 6, le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di questo allegato, sono riallocate presso le Province.
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, l.r. 25 marzo 2016, n. 6, si intendono quali funzioni riallocate presso le Province di cui al comma 2 dell'art. 2, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, e al comma 1 dell'art. 3, l.r. 3 giugno 2003, n. 11, richiamati alle voci “Caccia” e “Pesca nelle acque interne” di questo allegato, quelle di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all’accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33, e la riscossione dei proventi corrispondenti.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 1 agosto 2016, n. 18 e ss.mm., le funzioni di cui al comma 1 dell’art. 26 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, richiamato alla voce “Caccia” nella tabella allegata a questa legge, continuano a essere esercitate dalle Province fino al 31 dicembre 2018.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, i procedimenti espropriativi correlati all’esercizio delle funzioni di questo allegato A, pendenti presso le Province alla data del 1° aprile 2016, sono svolti dalle Province medesime fino all’emissione del relativo decreto di espropriazione.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, alla voce: “l.r. n. 10/1999” della colonna: “Normativa di riferimento” relativa alla Materia: “Difesa del suolo” di questo allegato, dopo la parola: “art.” sono inserite le parole: “32; art.”.
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, alla voce: “l.r. n. 45/1998” della colonna: “Normativa di riferimento” relativa alla Materia: “Trasporto pubblico locale e viabilità” di questo allegato, il riferimento all’articolo 8 si intende fatto a esclusione della disposizione di cui alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzione fondamentale, come tale non ricompresa nel riordino operato con questa legge regionale.