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Atto:LEGGE REGIONALE 18 aprile 2019, n. 8
Titolo:

Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale

Pubblicazione:(B.U. 18 aprile 2019, n. 30)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 209/2020, si č espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Modifica alla l.r. 34/1984)
Art. 2 (Modifiche alla l.r. 24/1985)
Art. 3 (Modifica alla l.r. 13/1990)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 15/1990)
Art. 5
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifiche alla l.r. 17/1995)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 4/1996)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 18/1996)
Art. 10
Art. 11 (Modifica alla l.r. 24/1998)
Art. 12 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 13 (Modifica alla l.r. 23/2000)
Art. 14 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 34/2001)
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 12/2003)
Art. 17
Art. 18 (Interpretazione autentica dell’articolo 15 della l.r. 14/2003)
Art. 19 (Modifiche alla l.r. 27/2003)
Art. 20 (Modifica della l.r. 27/2004)
Art. 21 (Modifica alla l.r. 3/2005)
Art. 22 (Modifiche alla l.r. 6/2005)
Art. 23 (Modifica alla l.r. 36/2005)
Art. 24 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 25 (Modifica alla l.r. 32/2008)
Art. 26
Art. 27 (Modifiche al r.r. 1/2010)
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 21/2011)
Art. 29
Art. 30 (Modifiche alla l.r. 12/2012)
Art. 31 (Modifiche alla l.r. 41/2012)
Art. 32 (Modifica alla l.r. 32/2014)
Art. 33 (Modifica alla l.r. 3/2015)
Art. 34 (Modifiche alla l.r. 4/2015)
Art. 35 (Modifiche alla l.r. 17/2015)
Art. 36 (Modifiche alla l.r. 8/2018)
Art. 37 (Modifica alla l.r. 25/2018)
Art. 38 (Modifica alla l.r. 29/2018)
Art. 39 (Modifica alla l.r. 34/2018)
Art. 40 (Modifiche alla l.r. 51/2018)
Art. 41 (Modifiche alla l.r. 52/2018)
Art. 42 (Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale)
Art. 43 (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)
Art. 44 (Autoritŕ competente per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.r. 157/2011)
Art. 45 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 46 (Abrogazioni)
Art. 47 (Dichiarazione d’urgenza)



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge il comma 5 bis all'art. 2, l.r. 3 novembre 1984, n. 34.


1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il primo comma dell'art. 3, l.r. 30 aprile 1985, n. 24.
Il comma 2 abroga il secondo comma dell'art. 3 e l'art. 4, l.r. 30 aprile 1985, n. 24.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 2, l.r. 8 marzo 1990, n. 13.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti autorizzatori avviati presso la struttura regionale competente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 12 marzo 1990, n. 15.
Il comma 2 modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 12 marzo 1990, n. 15.


Art. 5

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


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2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica la lettera e) del comma 2 dell'art. 7, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 aggiunge la lettera b bis) al comma 2 dell'art. 18, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 3 modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 4 aggiunge il comma 3 ter all'art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 4 aggiunge l'art. 31 bis, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 20 febbraio 1995, n. 17.
Il comma 2 sostituisce l'art. 3, l.r. 20 febbraio 1995, n. 17.
Il comma 3 abroga l'art. 4 e il comma 6 dell'art. 5, l.r. 20 febbraio 1995, n. 17.



1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 27, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 35, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
Il comma 3 modifica la lettera a) del comma 3 dell'art. 39 bis, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
Il comma 4 modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 39 bis, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.
Il comma 5 modifica il comma 3 dell'art. 44, l.r. 23 gennaio 1996, n. 4.



1. ............................................................................
2. Per l’anno 2019 per le funzioni indicate al comma 4 bis dell’articolo 14 della l.r. 18/1996, come introdotto dal comma 1, la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già iscritte a carico del Titolo 2, categoria 0101 dello stato di previsione dell’entrata pari a complessivi euro 2.395.132,98 e dal corrispondente equivalente stanziamento già iscritto a carico della Missione 12, Programma 02, del bilancio di previsione 2019/2021.

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 aggiunge i commi 4 bis e 4 ter all'art. 14, l.r. 4 giugno 1996, n. 18

Art. 10

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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica la lettera l) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 27 luglio 1998, n. 24.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all'art. 18, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 19, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 3 sostituisce l'art. 20, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 4 modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 21, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 5 modifica il comma 3 ter dell'art. 22, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 1, l.r. 3 aprile 2000, n. 23.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 8, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 2 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 8, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 48 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 4 abroga il Titolo V e l'art. 72, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.



1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 3, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 8, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.



1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 3 giugno 2003, n. 12.
Il comma 2 modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 3 giugno 2003, n. 12.
Il comma 3 aggiunge la lettera a bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 3 giugno 2003, n. 12.


Art. 17

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. L’articolo 15 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) deve intendersi nel senso che ciascun componente del Comitato consiliare per la legislazione ed il controllo deve essere in possesso di un’elevata competenza ed esperienza nei diversi settori di competenza regionale, maturata in una o più delle seguenti materie:
a) discipline giuridiche;
b) tecniche di redazione normativa;
c) valutazione e controllo degli effetti della legislazione.



1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. L’Assemblea legislativa approva il regolamento di cui al comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 27/2003, così come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 1, l.r. 22 dicembre 2003, n. 27.
Il comma 2 modifica la lettera f) del comma 2 dell'art. 1, l.r. 22 dicembre 2003, n. 27.
Il comma 3 modifica la lettera g) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 22 dicembre 2003, n. 27.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 24, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 9 bis, l.r. 1 febbraio 2005, n. 3.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. Nel testo e nella rubrica degli articoli della l.r. 6/2005 le parole: “piano forestale regionale” o “piano forestale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: “Programma forestale regionale”.
6. ............................................................................
7. Fermo restando quanto previsto dalla l.r. 6/2005, la Giunta regionale adotta, previo parere della Commissione assembleare competente, gli atti necessari al recepimento delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), in particolare quelle previste dagli articoli 6, comma 7; 7, comma 11; 8, comma 8; 9, comma 3, e 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 aggiunge la lettera b bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 2 aggiunge la lettera e bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 11, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 4 modifica il comma 6 dell'art. 19, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 6 abroga il comma 5 dell'art. 10, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 23 bis, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.


1. ............................................................................
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3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. ............................................................................
7. ............................................................................
8. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 11, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 18, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 aggiunge l'art. 34 bis, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 sostituisce il comma 1 dell'art. 39, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 5 abroga il comma 2 dell'art. 39, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 6 modifica il comma 4 dell'art. 47, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 7 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 48, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 8 modifica il comma 1 dell'art. 49, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 sostituisce la lettera b) del comma 4 dell'art. 6, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.

Art. 26

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Nota relativa all'articolo 26
Abrogato dall'art. 141, l.r.  5 agosto 2021, n. 22.
Ai sensi dell'art. 140, l.r.  5 agosto 2021, n. 22, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della medesima legge e delle altre disposizioni attuative della stessa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.



1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 2, r.r. 15 febbraio 2010, n. 1.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, r.r. 15 febbraio 2010, n. 1.
Il comma 3 sostituisce il comma 3 dell'art. 5, r.r. 15 febbraio 2010, n. 1.



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2. .............................................................................
3. .............................................................................
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5. .............................................................................
6. .............................................................................
7. .............................................................................
8. .............................................................................
9. .............................................................................
10. .............................................................................
11. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 4, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 3 modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 4 aggiunge il comma 2 bis all'art. 5, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 5 sostituisce il comma 2 dell'art. 6, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 6 modifica il comma 2 dell'art. 11, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 7 modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 21, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 8 aggiunge la lettera c bis) al comma 4 dell'art. 23, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 9 aggiunge la lettera d bis) al comma 4 dell'art. 23, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 10 modifica il comma 5 dell'art. 23, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 11 abroga l'art. 19; la lettera a) del comma 1 dell'art. 21; le lettere b) ed e) del comma 3 dell'art. 23, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.


Art. 29

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 29
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


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2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................
6. .............................................................................
7. .............................................................................
8. .............................................................................
9. .............................................................................
10. .............................................................................
11. Al fine di assicurare la piena operatività della SUAM, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, attiva la procedura di mobilità regionale ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), volta a dotare la stessa del personale in possesso di adeguate competenze professionali maturate prioritariamente presso centrali di committenza ivi compresa la SUAM.

Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 modifica la lettera d) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 3, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 4 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 5 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 6 aggiunge il comma 2 bis all'art. 5, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 7 sostituisce il comma 3 dell'art. 5, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 8 modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 6, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 9 aggiunge l'art. 7 bis, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Il comma 10 abroga le lettere h), i), l) e n) del comma 2 dell’art. 2; i commi 1, 2 e 3 dell’art. 3; la lettera c) del comma 3 e il comma 4 dell’art. 6, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.



1. .............................................................................
2. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 31
Il comma 1 sostituisce l'art. 6, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 2 sostituisce l'art. 7, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.



1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 32
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 17, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 33
Il comma 1 aggiunge il comma c bis) al comma 1 dell'art. 45, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.


1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 34
Il comma 1 modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.
Il comma 3 aggiunge i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 23, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.
Il comma 5 modifica il comma 2 dell'art. 23, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.



1. .............................................................................
2. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 35
Il comma 1 aggiunge l'art. 9 bis, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.
Il comma 2 sostituisce l'art. 17, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.



1. .............................................................................
2. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 36
Il comma 1 modifica la lettera a) del comma 3 dell'art. 2, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.
Il comma 2 modifica il numero 3 della lettera a) del comma 3 dell'art. 2, l.r. 3 maggio 2018, n. 8.



1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 37
Il comma 1 aggiunge la lettera d bis) al comma 3 dell'art. 12, l.r. 17 luglio 2018, n. 25.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 38
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 9, l.r. 23 luglio 2018, n. 29


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 39
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 6 agosto 2018, n. 34.


1. .............................................................................
2. Nella Tabella C, approvata dal comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 51/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 01 – Programma 01 “Contributo straordinario alla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna per il progetto “A che ora ti svegli?” è sostituita dalla seguente: “Per contributo all’emittente radiofonica locale che realizza il progetto “A che ora ti svegli?” approvato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna”;
b) la descrizione dell’intervento previsto nella Missione 05, Programma 02 “Per contributo al Comune di Arcevia per la mostra su Bruno d’Arcevia” è sostituita dalla seguente: “Per contributo al Comune di Ancona per la mostra su Bruno d’Arcevia”;
c) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 06 – Programma 01 “Contributo straordinario all’associazione sportiva dilettantistica “La casa di Oz” di Vallefoglia (PU) per l’acquisto arredi e attrezzature per la sede e le finalità dell’associazione - spesa corrente” è sostituita dalla seguente: “Contributo all’associazione sportiva dilettantistica no profit “La casa di Oz” di Vallefoglia (PU) per attività rivolta ai soggetti con disabilità sensoriale, cognitiva, motoria e normodotati, finalizzata all’inclusione, all’integrazione e alla sensibilizzazione sociale - spesa corrente”;
d) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 06, Programma 01 “Per contributi alla realizzazione di progetti in materia di sport” è sostituita dalla seguente: “Contributo all’Associazione FIDAL Marche per “Incontro Internazionale Italia-Francia”;
e) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 07, Programma 01 “Contributo straordinario alla Confraternita della Misericordia di Cagli per le spese relative alla organizzazione della Processione Cristo Morto Venerdì Santo – spesa corrente” è sostituita dalla seguente: “Contributo straordinario alla Confraternita del S.S. Crocifisso e San Giuseppe di Cagli per le spese relative alla organizzazione della Processione Cristo Morto Venerdì Santo – spesa corrente”;
f) l’intervento inserito nella Missione 08 – Programma 01 “Per interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale - dpcm 3274/03 e legge 39/09 – 0,00 – 3.000.000,00 – 3.199.532,84”, è sostituito dai seguenti:
1) “Per interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale - dpcm 3274/03 e legge 39/09 – 0,00 – 2.191.340,37 – 2.390.873,22”;
2) “Per contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico di opere pubbliche di interesse strategico - Aziende sanitarie locali – 0,00 – 808.659,63 – 808.659,62”;
g) l’intervento inserito nella Missione 10 – Programma 05 “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade – 992.000,00 – 868.493,79 – 868.493,72” è sostituito dal seguente: “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria delle strade – 992.000,00 – 3.123.200,00 – 3.123.200,00”;
h) l’intervento inserito nella Missione 10 – Programma 05 “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione straordinaria delle strade – 12.000.000,00 – 10.000.000,00 – 7.150.000,00” è sostituito dai seguenti:
1) “Per trasferimenti ad ANAS per la manutenzione straordinaria delle strade – 11.200.000,00 – 7.445.293,79 – 4.895.293,79”;
2) “Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere stradali. P.I. 2019-2021 – 800.000,00 – 150.000,00 – 0,00”;
3) “Realizzazione di opere per la messa in sicurezza di incroci stradali. P.I. 2019-2021 – 0,00 – 150.000,00 – 0,00”;
i) l’intervento inserito nella Missione 12, Programma 08 “Per contributo straordinario alla associazione “Insieme - Onlus” di Pesaro per il progetto incontro – 20.000,00 – 0,00 – 0,00” è sostituito dai seguenti:
1) “Per contributo straordinario all’associazione “Insieme” - Onlus di Pesaro per il progetto incontro – 10.000,00 – 0,00 – 0,00”;
2) “Per contributo straordinario all’associazione “NonnoMino” - Onlus di Tavullia per attività di sostegno e di inclusione sociale a favore di soggetti affetti da Alzheimer o altro tipo di demenze – 5.000,00 – 0,00 – 0,00”;
3) “Per contributo straordinario all’associazione “Libera musica” di Pesaro per progetti musicali finalizzati all’inclusione ed integrazione sociale – 5.000,00 – 0,00 – 0,00”;
l) l’intervento inserito nella Missione 12, Programma 01 “Contributo straordinario alla Associazione guide e scouts cattolici italiani gruppo Porto Recanati 1 per progetto “Base Scouts Porto Recanati 1” – spesa corrente – 10.000,00 – 0,00 – 0,00” è sostituito dal seguente: “Contributo straordinario alla Associazione guide e scouts cattolici italiani gruppo Porto Recanati 1 per progetto “Base Scouts Porto Recanati 1” – spesa di investimento – 10.000,00 – 0,00 – 0,00”;
m) l’intervento inserito nella Missione 12, Programma 01 “Contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Battista Porto Recanati per il progetto “Dopo scuola bambini” – spesa corrente – 5.000,00 – 0,00 – 0,00” è sostituito dal seguente: “Contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Battista Porto Recanati per il progetto “Dopo scuola bambini” – spesa di investimento - 5.000,00 – 0,00 – 0,00”;
n) la descrizione dell’intervento inserito nella Missione 12, Programma 08 “Contributo straordinario alla Caritas di Monte Urano per spese relative ad iniziative di sostegno a famiglie in situazioni di disagio e bisogno – spesa corrente” è sostituita dalla seguente: “Contributo straordinario alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Monte Urano per spese relative ad iniziative di sostegno a famiglie in situazioni di disagio e bisogno – spesa corrente”;
o) nella Missione 13, Programma 07, è inserita la seguente voce: “Contributo per la realizzazione del Progetto “Fiocchi in Ospedale – Sperimentazione UP – 0,00 – 10.00,00 – 10.00,00”;
p) nella Missione 14, Programma 01, dopo la voce: “Per incentivi agli investimenti delle imprese nelle aree di crisi interessate dagli accordi di programma – 0,00 – 450.000,00 – 2.000.000,00” è inserita la voce: “Trasferimenti per i servizi in convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche – 905.000,00 – 2.900.000,00 – 800.000,00”.

3. La copertura degli interventi indicati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio 2019/2021 a carico rispettivamente delle Missioni 01, Programma 01; Missione 05, Programma 02; Missione 06, Programma 01; Missione 07, Programma 01; Missione 08, Programma 01; Missione 10, Programma 05; Missione 12, Programmi 01 e 08; Missione 13, Programma 07; Missione 14, Programma 01.
4. Nella Tabella E, approvata dal comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 51/2018, alla Missione 15, Programma 04, l’intervento “Spese per la realizzazione POR-FSE 2014-2020 - corrente – 7.795.337,31 – 4.877.198,40 – 6.795.002,00” è sostituito dal seguente: “Spese per la realizzazione POR-FSE 2014-2020 - corrente – 7.795.337,31 – 4.877.198,40 – 5.095.000,00”.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 40
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51.
Il comma 2 modifica la Tabella C, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51.
Il comma 4 modifica la Tabella E, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51.



1. Nell’Allegato a) dell’allegato 12 alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 (Bilancio di previsione 2019/2021), nella Missione 08, Programma 01, la voce: “2080120031 – Interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale – 0,00 – 3.000.000,00 – 3.199.532,84” è sostituita dalle seguenti:
a) “2080120031 – Interventi di miglioramento sismico di immobili regionali - Fabbricati ad uso strumentale – 0,00 – 2.191.340,37 – 2.390.873,22”;
b) “2080120039 – Contributi per interventi strutturali di miglioramento sismico di opere pubbliche di interesse strategico - Aziende sanitarie locali – 0,00 – 808.659,63 – 808.659,62”.

2. Nell’Allegato a) dell’allegato 12 della l.r. 52/2018, nella Missione 10, Programma 05, dopo la voce: “2100520086 – Trasferimenti ad Anas per la manutenzione straordinaria delle strade”, così come modificata da questa legge, sono inserite le seguenti:
a) “2100520103 – Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere stradali - P.I. 2019-2021 – 800.000,00 – 150.000,00 – 0,00”;
b) “2100520104 – Realizzazione di opere per la messa in sicurezza di incroci stradali - P.I. 2019-2021 – 0,00 – 150.000,00 – 0,00”.

3. Nella Tabella A dell’Allegato 16 della l.r. 52/2018, alla voce: “L.R. 28/10/2003 – 20 – Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”, le cifre: “2.964.957,74”, “5.790.000,00” e “3.626.670,72”, sono rispettivamente sostituite dalle cifre: “2.059.957,74”, “2.890.000,00” e “2.826.670,72”.
4. Nella Tabella A dell’Allegato 16 della l.r. 52/2018, alla voce “L.R. 02/04/2012 – 5 – Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”, le cifre: “2.805.000,00 – 3.290.000,00 – 1.200.000,00”, sono rispettivamente sostituite dalle cifre: “2.805.000,00 – 3.280.000,00 – 1.190.000,00”.
5. Nella Tabella A dell’Allegato 16 della l.r. 52/2018, la voce: “L.R. 17/05/2018 – 16 – Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 “Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo – Missione 5 – Programma 02 – 0,00 – 150.000,00 – 100.000,00” è sostituita dalla seguente: “L.R. 17/05/2018 – 15 – Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica – Missione 5 – Programma 02 – 0,00 – 150.000,00 – 100.000,00”.
6. Al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, tipologia 05.00 “Altre entrate in conto capitale” delle entrate del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate per le annualità 2019, 2020 e 2021 le variazioni in termini di competenza e cassa rispettivamente di euro 375.086,96; euro 375.086,96 ed euro 270.000,00.
7. Alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 02 del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate per le annualità 2019, 2020 e 2021 le variazioni in termini di competenza e cassa rispettivamente di euro 375.086,96; euro 375.086,96 ed euro 270.000,00.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 41
Il comma 1 modifica l'Allegato a) dell'Allegato 12, l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.
Il comma 2 modifica l'Allegato a) dell'Allegato 12, l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.
Il comma 3 modifica la Tabella A dell'Allegato 16, l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.
Il comma 4 modifica la Tabella A dell'Allegato 16, l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.
Il comma 5 modifica la Tabella A dell'Allegato 16, l.r. 28 dicembre 2018, n. 52.



1. Gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.
2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli.
3. Dall’applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale.
2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:
a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.



1. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), per i complessi non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del d.p.r. 157/2011, sono le autorità competenti al rilascio del provvedimento autorizzatorio o di ogni altro provvedimento che ne consenta l’esercizio.
2. Il rapporto di valutazione previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del d.p.r. 157/2011 è trasmesso all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dalle autorità competenti individuate ai sensi del comma 1.


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 122.093,18 inerente l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 2771/2018 emessa a favore di una persona fisica per indennità di esproprio.
2. L’onere derivante dal comma 1 trova copertura nello stanziamento iscritto nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 10, Programma 05, capitolo 2100510041.
3. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 sono riconosciuti legittimi i seguenti debiti fuori bilancio:
a) euro 15.000,00 inerenti gli oneri finanziari per i campionamenti da parte di ARPAM previsti all’articolo 6 della convenzione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 746 del 14 settembre 2015, stipulata in data 25 settembre 2015;
b) euro 4.907,45 inerenti gli oneri connessi a verifiche conformità impianti elettrici edifici regionali effettuate dall’ARPAM.

4. Gli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 3 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 09, Programma 02, capitolo di spesa 2090210039.
5. Gli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 3 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 01, Programma 10, capitolo di spesa 2011010098.
6. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 13.684,74 inerente il debito nei confronti di un’associazione per i servizi prestati alla Regione in materia di assistenza tecnica del PSR 2014/2020.
7. Gli oneri derivanti dal comma 6 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 16, Programma 03, capitolo di spesa 2160310033.
8. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 882,85 inerente il debito nei confronti di IPZS Spa (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa) per i servizi prestati alla Regione in materia di pubblicità legale sulla GURI.
9. Gli oneri derivanti dal comma 8 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 1, Programma 03, capitolo di spesa 2010310064.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 32.000,00 inerente il debito nei confronti di ASSAM per la lotta al punteruolo rosso – attività 2010.
11. Gli oneri derivanti dal comma 10 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019, nella Missione 16, Programma 01, capitolo di spesa 2160110076.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 46
Il comma 1 abroga l’art. 63, l.r. 28 ottobre 1977, n. 42; l’art. 21, l.r. 18 aprile 1979, n. 17; gli artt. 53 e 111, l.r. 30 aprile 1980, n. 25; i commi terzo, quarto e quinto dell’art. 8, l.r. 18 giugno 1986, n. 14; la l.r. 18 giugno 1987, n. 30; la l.r. 27 dicembre 1994, n. 50; la l.r. 27 dicembre 1994, n. 52; il comma 5 dell’art. 20, l.r. 19 novembre 1996, n. 47; la lettera m bis) del comma 1 e il comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60; il comma 3 bis dell’art. 65, l.r. 17 maggio 1999, n. 10; la l.r. 14 febbraio 2000, n. 7; il comma 6 dell’art. 4, l.r. 3 giugno 2003, n. 12; il comma 5 dell’art. 5, l.r. 28 luglio 2003, n. 17; l’art. 37, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29; l’art. 26, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; l’art. 28, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37; l’art. 35, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; l’art. 2, l.r. 2 agosto 2013, n. 24; la lettera e) del comma 1 dell’art. 10, l.r. 30 marzo 2017, n. 12.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.