Glossario
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  • Sanzione E' la limitazione dei diritti di un soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo.
    Essa, a seconda del ramo del diritto in cui interviene, può essere:
    civile;
    penale;
    amministrativa.

  • Sanzione amministrativa E' la conseguenza di un illecito amministrativo ovvero di un comportamento di disobbedienza ad un obbligo imposto da un provvedimento amministrativo.
    Essa può essere:
    disciplinare, quando incide sullo 'status? di un soggetto;
    pecuniaria, quando incide sul patrimonio.

  • Sanzione disciplinare E' la sanzione, prevista nel rapporto di pubblico impiego, che viene irrorata allorché l'impiegato non ottempera agli obblighi connessi al rapporto di lavoro.
    Le principali sanzioni disciplinari sono: il richiamo verbale, l'ammonizione, la sospensione e il licenziamento.

  • Sanzioni disciplinari nei confronti dei consiglieri Sono sanzioni inflitte dal presidente del consiglio nei confronti dei consiglieri che adottano comportamenti sconvenienti in aula.
    A seconda della gravità del comportamento, è prevista:
    la censura;
    l'esclusione dall'aula per il resto della seduta;
    l'interdizione di partecipare ai lavori.

  • Scioglimento del consiglio regionale E' la cessazione del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta, disposta con decreto motivato del presidente della repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali, in caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale (art. 126, Cost.).
    Il consiglio regionale può essere, poi, sciolto a seguito di :
    mozione di sfiducia, espressa nei confronti del presidente della giunta, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio regionale e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi;
    impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale;
    dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali (art. 10, Statuto).

  • Sciopero È un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione a ogni singolo lavoratore, quale strumento di lotta sindacale, che consiste nell'astensione concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
    L'esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti.
    In alcuni casi esso può essere realizzato in forma anomala al fine di provocare al datore di lavoro un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero ordinario, come nel caso di:
    sciopero a singhiozzo, che è lo sciopero che si attua interrompendo l'attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente;
    sciopero a scacchiera, che è lo sciopero che si realizza attraverso un'astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi;
    sciopero in bianco, in cui l'astensione dal lavoro non è accompagnata dall'allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.

  • Sede E' il luogo dove le persone giuridiche e, in generale, gli enti svolgono la propria attività.
  • Seduta del consiglio E' l'adunanza del consiglio.
    Le sedute del consiglio sono pubbliche, a meno che il consiglio non deliberi di riunirsi in seduta segreta.

  • Sessione comunitaria E' il periodo nel quale il consiglio regionale si riunisce per esaminare, discutere e approvare la legge comunitaria regionale.
    Durante la stessa il consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della regione.

  • Sessione di bilancio E' il periodo nel quale il consiglio regionale si riunisce per esaminare, discutere e approvare il bilancio.
    Essa è stata istituita al fine di ovviare alla lunghezza delle procedure per l'approvazione del bilancio.
    Durante la stessa non sono ammessi all'ordine del giorno dell'assemblea altri argomenti, salvo i casi di assoluta urgenza, e le commissioni consiliari sospendono l'esame di proposte di legge che prevedono spese o diminuzioni di entrate.

  • Stato E' la comunità di individui (popolo) stanziata su un determinato territorio e organizzata secondo un ordinamento giuridico indipendente ed effettivo.
    Esso è, quindi, un ordinamento:
    politico, in quanto diretto a fini generali;
    giuridico, in quanto il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e dei pubblici poteri è un elemento essenziale e indefettibile dello stesso;
    originario, in quanto trova in se stesso il fondamento della sua validità e della sua legittimazione, non derivando dalla volontà di un ordinamento superiore;
    indipendente, in quanto non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa condizionare l'attività e si pone in posizione di parità con gli altri ordinamenti dello stesso tipo;
    sovrano, in quanto detiene la suprema potestà d'imperio, che si impone in tutto il territorio e nei confronti di tutti coloro che ad esso appartengono.

  • Statuto regionale E' la carta fondamentale della regione che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; esso regola l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali (art. 123, Cost.).
    La Costituzione prevede una disciplina diversa a seconda che lo Statuto sia adottato dalle regioni ordinarie o dalle regioni speciali.
    Le prime, infatti, approvano e modificano autonomamente il proprio Statuto con legge approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
    Per le regioni speciali gli Statuti sono, invece, adottati direttamente dallo Stato con legge costituzionale (art. 116, Cost.).
    Pertanto, sotto l'aspetto formale, lo Statuto delle regioni speciali, mancando una qualsiasi loro partecipazione al procedimento di formazione, non costituisce espressione d'autorganizzazione dell'ente.
    Sotto l'aspetto sostanziale, invece, le leggi costituzionali che adottano gli Statuti speciali, attribuiscono alle rispettive regioni competenze e sfere di autonomia ben più ampie di quelle attribuite dalla Costituzione alle regioni ordinarie.

  • Stemma E' il segno distintivo ed identificativo adottato dalle regioni per rappresentare, in forma emblematica, le origini e le tradizioni storico-politiche e socio-culturali dei propri ambiti territoriali.
    Lo stemma della regione Marche è stato adottato con legge regionale 15 marzo 1980, n. 13, ed è costituito dal disegno stilizzato di un picchio, che si sovrappone in parte alla lettera maiuscola 'M?, di colore nero, in campo bianco delimitato da una striscia verde in forma di scudo.

  • Subemendamento E' l'emendamento a un emendamento.
    Esso può essere presentato da un consigliere, nel corso della discussione in assemblea o, dalla commissione referente, fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferisce.
    Esso è votato prima dell'emendamento principale.

  • Subprocedimento E' il procedimento amministrativo che confluisce in un altro procedimento, strumentale ad esso, ma dotato di una propria autonomia e preordinato alla realizzazione di uno o più elementi del procedimento principale.
  • Suffragio universale E' il principio fondamentale per l'esercizio del diritto di voto di cui è titolare ogni cittadino italiano, maggiorenne, che non si trovi in una delle situazioni di incapacità elettorale previste dalla legge.
  • Sussidiarietà E' il principio secondo il quale si attua il decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali.
    Essa può essere:
    verticale, quando l'attribuzione delle funzioni amministrative è rivolta al livello di governo più articolato sul territorio, tenendo conto anche delle esigenze di scala dimensionale dell'ente, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
    orizzontale, quando si riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata, una posizione di favore ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale.