Glossario
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  • Ufficio di presidenza E' un'articolazione interna del consiglio regionale ed è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da due consiglieri segretari, eletti dal consiglio regionale nella prima seduta con tre votazioni separate a scrutinio segreto (art. 13, Statuto).
    Esso resta in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo consiglio.
    Esso coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno (art. 15, Statuto).

  • Ufficio relazioni con il pubblico (URP) E' il luogo dell'incontro tra la pubblica amministrazione e il cittadino, dove quest'ultimo è messo in condizione di partecipare, proporre e accedere ai suoi servizi.
    Esso svolge varie funzioni, in particolare la funzione di:
    garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;
    agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'amministrazioni medesima;
    promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

  • Uguaglianza E' uno dei diritti fondamentali della persona.
    Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3, Cost.).
    Essa può essere:
    formale, intesa sia come uguaglianza davanti alla legge (nessuno, cioè, si può erigere al di sopra della legge vantando differenze di dignità sociale); sia come uguaglianza nella legge (e, cioè, come divieto di emanare leggi che contengano discriminazioni fondate sulle qualificazioni personali indicate dalla Costituzione medesima);
    sostanziale, intesa come impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli di carattere economico-sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ponendoli in posizione di disuguaglianza originaria.
    La regione promuove tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio; valorizza, inoltre, la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini (art. 3, Statuto).
    Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta.

  • Unione di comuni E' un ente locale, costituito da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
    Lo Statuto determina l'assetto degli organi dell'Unione e le modalità della loro costituzione.

  • Università internazionale delle istituzioni dei popoli per la pace (UNIP) E' l'università che ha lo scopo di fornire uno spazio di ricerca e formazione nel campo della tutela dei diritti umani e dei popoli, della costruzione della pace, della trasformazione dei conflitti, della nonviolenza, della democrazia partecipativa, dello sviluppo sostenibile dal basso, del mondo dei movimenti sociali e della diplomazia popolare.
    Essa, in particolare, si propone di:
    promuovere una cultura globale della pace e della mondialità nello spirito dei programmi dell'UNESCO;
    contribuire allo sviluppo di un ordine mondiale fondato sull'attuazione dei diritti umani;
    diffondere i principi della nonviolenza;
    formare a ruoli attivi nella diplomazia popolare e nella risoluzione pacifica dei conflitti, sviluppando competenze e abilità appropriate.